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Circolare

Circolare numero 142 del 26-6-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’efficacia, dal 10 giugno 1997, della modifica del criterio di calcolo del tasso sui mutui edilizi del personale: il tasso diventa indicizzato al TUS vigente alla data di domanda e si adegua solo quando la variazione del TUS supera lo 0,50%, con effetto dal primo mese del semestre successivo. Viene inoltre introdotta la possibilità di ottenere un nuovo mutuo per estinguere un mutuo ipotecario già acceso da almeno due anni, entro limiti di importo, durata e quota di stanziamento dedicata. Sono richiamate le modalità operative per la presentazione delle domande, la proroga eccezionale al 31.7.1997 per l’inserimento nella prossima graduatoria e il rinvio alle precedenti disposizioni per gli aspetti non modificati.

Modifica del tasso di interesse sui mutui edilizi al personale e nuova finalità di estinzione di mutuo preesistente

Modifica del criterio di determinazione del tasso di interesse sui mutui edilizi al personale

La circolare interviene sulla disciplina dei mutui edilizi concessi al personale, recependo la deliberazione consiliare n. 410 del 25.3.1997 e la successiva integrazione n. 782 del 10.6.1997. L’obiettivo è duplice: introdurre un tasso di interesse indicizzato al TUS per i mutui in essere e nuove concessioni, e ampliare la finalità del finanziamento consentendo anche l’estinzione di un mutuo preesistente alle condizioni previste.

Decorrenza ed efficacia della nuova disciplina

La deliberazione n. 410/1997 è dichiarata pienamente efficace dal 10.6.1997, data coincidente con l’adozione della deliberazione integrativa n. 782/1997. Da tale momento la nuova disciplina si applica alle domande di mutuo e alle relative determinazioni del tasso iniziale.

Tasso indicizzato e criterio di variazione

La modifica approvata stabilisce che ai mutui edilizi si applichi un tasso di interesse indicizzato omnicomprensivo, posto a carico del dipendente, pari al tasso ufficiale di sconto (TUS) vigente alla data di presentazione della domanda di mutuo, ai sensi degli artt. 6, 7 e 14 della delibera del Comitato esecutivo n. 487 del 25.5.1990.

Il tasso indicizzato non si aggiorna per qualunque oscillazione del TUS, ma soltanto quando la variazione superi lo 0,50%, sia al rialzo sia al ribasso. In tal caso, il piano di ammortamento del singolo mutuo viene rideterminato sulla base dell’intera variazione intervenuta.

Momento di decorrenza della rideterminazione

La rideterminazione ha effetto dal primo mese del semestre successivo a quello in cui si è verificata la variazione del TUS oltre la soglia dello 0,50%. La circolare precisa che, in via convenzionale, i semestri sono individuati nel periodo 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre. Di conseguenza, gli effetti delle variazioni intervenute in un semestre decorrono, rispettivamente, dal 1 luglio o dal 1 gennaio successivo.

Tasso iniziale per le domande presentate dal 10.6.1997

Per le domande di mutuo presentate dal 10.6.1997 e per tutto il periodo di vigenza del TUS indicato, il tasso da applicare inizialmente è pari al 6,75%, corrispondente al TUS vigente al momento della circolare. La stessa regola vale in generale: ogni diversa misura del TUS determina il tasso iniziale dei mutui concessi nel periodo in cui quella misura è vigente.

Nuova finalità: estinzione di mutuo preesistente

Con la deliberazione n. 782/1997 viene introdotta la possibilità di concedere il mutuo anche per l’estinzione, su richiesta dei dipendenti in attività di servizio, di un mutuo ipotecario gravante sull’alloggio del dipendente e acceso da almeno due anni presso l’Istituto, presso istituti di credito o presso istituti finanziari.

Questa facoltà è ammessa per le stesse finalità previste dalla normativa richiamata, cioè:

  • acquisto di alloggio;
  • assegnazione da società cooperativa;
  • costruzione in proprio;
  • lavori di manutenzione straordinaria, adattamento, trasformazione o ristrutturazione, nei limiti indicati dalla delibera.

Limiti di importo, durata e quota di stanziamento

Il nuovo mutuo per estinzione è limitato al residuo capitale del mutuo da estinguere e resta comunque soggetto ai limiti massimi consentiti dalla normativa vigente.

La circolare indica inoltre che:

  • può essere utilizzato fino al 25% dello stanziamento complessivo annuo destinato ai mutui edilizi al personale;
  • tale quota è ripartita nei quattro contingenti trimestrali;
  • il nuovo mutuo può essere ammortizzato in un numero di rate che, sommato a quelle già pagate nel precedente piano, non superi complessivamente 420.

Termini per la presentazione delle domande

In via eccezionale, limitatamente all’inserimento nella graduatoria del 2° contingente 1997, il termine per presentare le domande di mutuo è differito al 31.7.1997. La proroga vale sia per le finalità originarie e principali sia per la nuova finalità di estinzione di altro mutuo.

Modalità operative e documentazione

Per consentire l’inserimento delle domande di estinzione nella graduatoria dedicata, in via provvisoria le Unità funzionali possono utilizzare il prospetto già adottato per la trasmissione via terminale dei dati dei richiedenti, aggiungendo la dicitura "estinzione preesistente mutuo".

Le domande per estinzione mutuo devono essere presentate con il consueto mod. A, opportunamente integrato con l’indicazione che il mutuo è stato contratto da almeno due anni per le finalità previste dalla normativa.

Rinvio alla disciplina precedente e istruzioni future

Per tutto quanto non espressamente modificato dalla circolare, si rinvia alla circolare n. 164 del 17.7.1990 e alle norme contenute nella delibera del Comitato esecutivo n. 487 del 25.5.1990. La circolare segnala infine che potranno essere impartite ulteriori istruzioni dalla competente Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica, in particolare con riferimento alla gestione delle variazioni delle trattenute in corso di ammortamento.

Punti principali

Nuovo criterio di determinazione del tasso

I mutui edilizi al personale applicano un tasso di interesse indicizzato, omnicomprensivo e a carico del dipendente, pari al TUS vigente alla data di presentazione della domanda. Il tasso varia solo se il TUS cambia in misura superiore allo 0,50% in aumento o in diminuzione.

Decorrenza ed efficacia della disciplina

La delibera consiliare n. 410 del 25.3.1997 è divenuta pienamente efficace dal 10.6.1997, in concomitanza con la deliberazione integrativa n. 782 del 10.6.1997. Da tale data la nuova disciplina si applica alle domande presentate.

Rideterminazione del piano di ammortamento

Quando la variazione del TUS supera lo 0,50%, il piano individuale di ammortamento viene rideterminato per ciascun interessato con effetto dal primo mese del semestre successivo a quello in cui si è verificata la variazione. I semestri sono convenzionalmente 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre.

Tasso iniziale per le domande presentate dal 10.6.1997

Per le domande presentate dal 10.6.1997 e per tutto il periodo di vigenza del TUS indicato, il tasso iniziale è pari al 6,75%, corrispondente al TUS vigente al momento della circolare. Ogni diversa misura del TUS si applica, nel rispettivo periodo di vigenza, ai mutui concessi nello stesso periodo.

Estinzione di mutuo preesistente mediante nuovo mutuo

La delibera n. 782/1997 consente di concedere il mutuo anche per estinguere, su richiesta di dipendenti in servizio, un mutuo ipotecario gravante sull’alloggio e acceso da almeno due anni con l’Istituto, con istituti di credito o finanziari, purché per le medesime finalità previste dalla normativa richiamata. Il nuovo mutuo è limitato al residuo capitale da estinguere e ai massimali di legge.

Limiti finanziari e durata

Per la nuova finalità di estinzione può essere impiegato fino al 25% dello stanziamento annuo complessivo destinato ai mutui edilizi al personale, ripartito nei quattro contingenti trimestrali. Il piano di ammortamento complessivo, considerando le rate già pagate sul mutuo precedente, non può superare 420 rate.

Termine eccezionale per la presentazione delle domande

In via eccezionale, e solo per l’inserimento nella graduatoria del 2° contingente 1997, il termine per presentare le domande di mutuo è differito al 31.7.1997 sia per le finalità originarie sia per la nuova finalità di estinzione di altro mutuo.

Modalità operative e modulistica

Per le domande di estinzione mutuo, in via provvisoria, le Unità funzionali possono utilizzare il prospetto già adottato per la trasmissione via terminale dei dati, aggiungendo la dicitura "estinzione preesistente mutuo". Le domande devono essere presentate con il mod. A, integrato con l’indicazione che il mutuo è contratto da almeno due anni per le finalità previste.

Rinvio alla normativa precedente e istruzioni successive

Per quanto non disciplinato nella circolare si rinvia alla circolare n. 164 del 17.7.1990 e alla delibera del Comitato esecutivo n. 487 del 25.5.1990. La circolare segnala inoltre che potranno seguire ulteriori istruzioni della Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica sulla gestione delle variazioni delle trattenute in corso di ammortamento.

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