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Circolare

Circolare numero 138 del 19-6-1997

Sommario: - Verifica organizzativa. - Rapporti fra Enti. - Trattazione delle domande pervenute per via telematica. - Richieste di ricongiunzione per via cartacea. - Accertamento del requisito del quinquennio di lavoro dipendente. - Trattazione domande ex art. 6 legge n. 29/79. - Variazione di dati anagrafici e/o della data della domanda. - Rinuncia alla ricongiunzione. - Solleciti per la definizione di pratiche telematiche.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riassume gli esiti di una verifica con INPDAP sull’uso della procedura telematica per la ricongiunzione dei periodi assicurativi e detta istruzioni operative per ridurre anomalie e disallineamenti tra le due amministrazioni. Viene ribadita la centralizzazione dei rapporti tramite Direzione generale, l’obbligo di evitare trattazioni miste telematico/cartaceo, le modalità di gestione dei casi eccezionali, le regole per le domande ex art. 6, le rettifiche anagrafiche e della data domanda, la rinuncia e i solleciti. Si segnala anche l’imminente rilascio di una nuova procedura per il trasferimento contributi ad altre gestioni.

Verifica e istruzioni sulla procedura telematica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ex art. 2 legge n. 29/1979

Verifica organizzativa e istruzioni operative sulla ricongiunzione telematica

La circolare interviene sull’applicazione della procedura telematica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ex art. 2 della legge n. 29/1979, a seguito di una verifica con INPDAP sul livello di funzionalità del sistema di scambio dei dati tra i due Enti. L’obiettivo è chiarire i punti critici emersi nella gestione operativa e uniformare i comportamenti delle sedi, evitando disallineamenti, ritardi e trattazioni improprie.

Esito della verifica e prospettive di aggiornamento

Dalla verifica è emersa una valutazione complessivamente positiva della procedura telematica, riconosciuta come strumento che ha favorito semplificazione e accelerazione dei rapporti con l’utenza e tra gli Enti. Tuttavia, il sistema presenta alcune inadeguatezze, soprattutto in relazione al decentramento INPDAP che ha attribuito alle sedi periferiche l’emissione del decreto di ricongiunzione. È in corso una revisione tecnico-amministrativa della procedura, con soluzioni destinate a velocizzare le fasi e a renderla più aderente alla casistica concreta.

La circolare segnala inoltre l’imminente rilascio di una nuova procedura per il trasferimento dei contributi ad altre gestioni, sviluppata dal S.I.R. delle Marche e attualmente in test presso la Sede di Pesaro. Tale applicativo, scritto in linguaggio nativo AS400, supererà il limite delle trenta registrazioni, effettuerà il calcolo in tempo reale e produrrà la documentazione con modalità analoghe a quelle già in uso per riscatto e ricongiunzione dei Fondi speciali.

Rapporti tra INPS e INPDAP

La gestione dei rapporti con INPDAP, per quanto concerne il ricevimento delle richieste di contributi ex art. 5 della legge n. 29/1979 e la trasmissione dei dati contributivi elaborati dalle sedi tramite mod. TRC 01bis telematici, è riservata in via esclusiva alla Direzione generale. Lo scambio avviene direttamente fra i centri elettronici nazionali, con esclusione di canali paralleli o cartacei.

Per questa ragione gli uffici provinciali INPDAP devono astenersi dall’inviare alle sedi INPS richieste cartacee di ricongiunzione, salvo le eccezioni espressamente previste. Analogamente, salvo l’invio del TRC 01bis all’interessato contestualmente alla trasmissione telematica, non devono essere trasmesse comunicazioni cartacee all’ufficio INPDAP che ha in carico la pratica, poiché i dati necessari all’emissione del decreto vengono resi disponibili alle strutture centrali tramite collegamento telematico.

Trattazione telematica integrale e divieto di procedure miste

La circolare stabilisce che, una volta avviata la trattazione telematica di una domanda di ricongiunzione, essa deve essere portata a conclusione esclusivamente con tale modalità, per l’intera posizione assicurativa e indipendentemente dall’esito. Non sono consentite trattazioni miste telematico/cartaceo sulla medesima posizione contributiva.

Qualora emergano ragioni oggettive che impediscano l’uso della procedura, la pratica deve essere trattata integralmente in cartaceo. Tale soluzione, però, ha carattere eccezionale perché genera flussi informativi più complessi e rallenta la gestione, con effetti negativi anche per l’assicurato. In caso di abbandono del telematico, la pratica va chiusa con il codice indicativo di "Pratica telematica definita con TRC 01bis cartaceo" (codice esito R, motivo 6).

Nei casi di riesame, il modello TRC 01bis deve sempre essere sostitutivo del precedente e mai integrativo, poiché ogni nuova trasmissione sostituisce i dati già presenti sia nell’archivio centrale dell’Istituto sia in quello INPDAP. Per limitare i riesami dovuti a periodi contributivi non considerati, le SAP possono utilizzare l’applicazione ARCA e l’Archivio anagrafico unico per individuare eventuali ulteriori posizioni anagrafiche dello stesso soggetto e recuperare la contribuzione correlata.

Accertamento del quinquennio per contribuzione da lavoro dipendente

Su richiesta formale di INPDAP, la circolare modifica l’assetto operativo per i casi di ricongiunzione a favore di assicurati titolari anche di contribuzione autonoma. In tali ipotesi le sedi devono comunicare tutta la contribuzione del richiedente fino alla data della domanda, senza verificare il requisito del quinquennio di contribuzione da lavoro dipendente, poiché tale accertamento resta di competenza di INPDAP.

Ciò comporta una parziale modifica delle indicazioni contenute nella circolare n. 138 del 13.6.1990. Le sedi devono quindi trasmettere l’intera contribuzione esistente, comprensiva delle gestioni autonome, con riferimento alla data della domanda indicata da INPDAP. Se l’Istituto comunica successivamente una diversa data della domanda di ricongiunzione, le sedi devono ricalcolare la pratica in base alla nuova data; la procedura di sede è stata aggiornata per consentire tale variazione.

Gestione eccezionale delle richieste cartacee

Quando una richiesta di ricongiunzione perviene su supporto cartaceo direttamente dalla sede locale INPDAP, la quale deve motivare l’urgenza che impedisce l’iter telematico, la SAP di residenza dell’assicurato deve trattare l’intera posizione assicurativa dell’interessato e non solo la parte di propria competenza. Devono inoltre essere attivate le segnalazioni alle eventuali altre SAP per l’annullamento della contribuzione di rispettiva competenza, in coerenza con quanto già previsto dalle circolari n. 131 del 15.5.1992, n. 156 del 10.6.1992 e n. 191 del 22.7.1992.

Domande ex art. 6 della legge n. 29/1979

Per le domande di ricongiunzione ex art. 6, la circolare chiarisce che solo INPDAP può accertare i periodi contributivi effettivamente trasferibili. Le SAP, nel corso dell’evasione di una pratica telematica, devono limitarsi a comunicare l’intera posizione assicurativa del richiedente, senza interpretare la contribuzione in termini di art. 2 o art. 6.

Successivamente, INPDAP comunicherà con lettera quali periodi debbano essere trasferiti ex art. 6. A quel punto le SAP dovranno:

  • emettere un TRC 01bis cartaceo per la sola contribuzione richiesta;
  • ricalcolare la pratica telematica ex art. 2 per la contribuzione residua;
  • indicare nel TRC 01bis cartaceo che si tratta di periodi contributivi ex art. 6.

Se la richiesta INPDAP riguarda tutta la contribuzione già segnalata telematicamente, le SAP devono passare al cartaceo e chiudere la pratica telematica con codice R2 (posizione assicurativa senza contributi), in attesa dell’istituzione di un nuovo codice "tipo-pratica".

Rettifiche anagrafiche, variazione della data domanda e rinuncia

La circolare precisa che, qualora INPDAP trasmetta per lettera la rettifica di dati anagrafici o di residenza, le SAP possono e devono effettuare le correzioni nell’archivio GPA.92, conservando nel fascicolo le relative richieste di rettifica. Lo scambio dati tra i centri elettronici si fonda infatti su un codice di posizione che prescinde dai dati anagrafici.

Le SAP devono inoltre modificare la data della domanda di ricongiunzione su richiesta di INPDAP e procedere al ricalcolo del modello TRC 01bis.

Quanto alla rinuncia, l’aggiornamento delle pratiche con il codice di rinuncia deve essere eseguito solo su richiesta di INPDAP e mai su segnalazione dell’interessato.

Solleciti e adempimenti di flusso

Le SAP sono esonerate dal rispondere ad eventuali solleciti INPDAP relativi a pratiche telematiche già definite e trasmesse al sistema centrale. Resta però essenziale che le sedi attivino settimanalmente la ricezione delle nuove domande e, dopo ogni elaborazione, trasmettano al sistema centrale quelle già calcolate, così da garantire la continuità del flusso telematico e ridurre ritardi o anomalie.

Indicazione finale

La Direzione generale informa infine che INPDAP emanerà proprie istruzioni specifiche ai suoi uffici centrali e periferici sugli argomenti trattati, con l’obiettivo di uniformare il comportamento di entrambe le amministrazioni e rendere più efficiente la gestione delle ricongiunzioni.

Punti principali

Esito della verifica organizzativa e sviluppi procedurali

D’intesa con INPDAP è stata verificata l’applicazione della procedura telematica di ricongiunzione ex art. 2 legge n. 29/1979. Il sistema è stato giudicato complessivamente valido perché ha semplificato e accelerato i rapporti, ma richiede aggiustamenti per superare criticità emerse soprattutto dopo il decentramento INPDAP che ha attribuito alle sedi periferiche l’emissione del decreto. È in corso una revisione tecnico-amministrativa della procedura. Inoltre, viene annunciato il prossimo rilascio di una nuova procedura di trasferimento contributi ad altre gestioni, già in test presso la Sede di Pesaro, che eliminerà il limite delle trenta registrazioni e consentirà calcolo in tempo reale e nuova documentazione analoga a quella già prevista per riscatto e ricongiunzione dei Fondi speciali.

Rapporti tra i due Enti e gestione dei flussi

La gestione dei rapporti con INPDAP per le richieste ex art. 5 e per la trasmissione dei dati contributivi tramite mod. TRC 01bis telematici compete esclusivamente alla Direzione generale, mediante scambio di supporti automatizzati fra i centri elettronici nazionali. Gli Uffici provinciali INPDAP non devono quindi inviare alle sedi INPS richieste cartacee di ricongiunzione, salvo i casi eccezionali previsti al punto 5. Analogamente, salvo l’invio del TRC 01bis all’interessato, non devono essere fornite comunicazioni cartacee all’ufficio INPDAP che ha in carico la pratica, poiché i dati necessari al decreto vengono resi disponibili telematicamente alle strutture centrali dell’Istituto.

Trattazione telematica integrale e divieto di trattazioni miste

Una volta avviata una pratica in via telematica, essa deve essere portata a conclusione esclusivamente con la stessa modalità, per l’intera posizione assicurativa dell’interessato e qualunque sia l’esito. La circolare vieta trattazioni miste telematico/cartaceo della stessa posizione contributiva. Se esistono o sopravvengono ragioni ostative all’uso della procedura, la pratica va trattata interamente in cartaceo, ma tale soluzione deve restare eccezionale. In caso di abbandono del telematico, la pratica va chiusa con il codice "Pratica telematica definita con TRC 01bis cartaceo" (codice esito R, motivo 6). Nei riesami, il TRC 01bis deve sempre essere sostitutivo e mai integrativo, poiché ogni nuova trasmissione sostituisce la precedente sia nell’archivio centrale dell’Istituto sia in quello INPDAP. Per ridurre i riesami dovuti a periodi non considerati, le SAP possono utilizzare la nuova applicazione ARCA e l’Archivio anagrafico unico per individuare eventuali diverse posizioni anagrafiche dello stesso soggetto e ricostruire la contribuzione complessiva.

Accertamento del quinquennio per contribuzione da lavoro dipendente

INPDAP ha chiesto che, nelle ricongiunzioni in favore di assicurati con contribuzione autonoma, le sedi comunichino tutta la contribuzione del richiedente fino alla data della domanda, senza accertare il requisito del quinquennio di contribuzione da lavoro dipendente, che resta di competenza INPDAP. La circolare modifica quindi il precedente indirizzo della circolare n. 138 del 13.6.1990: in tali casi le sedi devono trasmettere tutta la contribuzione esistente, comprensiva delle gestioni autonome, con riferimento alla data della domanda indicata da INPDAP. Se l’INPDAP comunica una diversa data della domanda, le sedi devono ricalcolare la pratica sulla nuova data; la procedura di sede è stata aggiornata per consentire la variazione.

Domande cartacee eccezionali e gestione della posizione complessiva

Se una richiesta di ricongiunzione perviene in cartaceo direttamente dalla sede locale INPDAP, che deve indicare i motivi di urgenza che impediscono il percorso telematico, la SAP di residenza dell’assicurato deve trattare l’intera posizione assicurativa dell’interessato e non solo la quota di propria competenza. Devono inoltre essere effettuate le necessarie segnalazioni alle eventuali altre SAP per l’annullamento della contribuzione di loro competenza, secondo quanto già previsto dalle circolari n. 131 del 15.5.1992, n. 156 del 10.6.1992 e n. 191 del 22.7.1992.

Domande ex art. 6 della legge n. 29/1979

Per le domande ex art. 6 la circolare precisa che solo INPDAP può accertare gli esatti periodi contributivi trasferibili. Le SAP, nella fase di evasione telematica, devono comunicare l’intera posizione assicurativa senza qualificare la contribuzione come riferibile all’art. 2 o all’art. 6. Successivamente INPDAP indicherà con lettera i periodi da trasferire ex art. 6; in tal caso le SAP emetteranno un TRC 01bis cartaceo per la sola contribuzione richiesta e ricalcoleranno telematicamente la pratica ex art. 2 per la contribuzione residua. Nel TRC 01bis cartaceo deve essere specificato che si tratta di periodi contributivi ex art. 6. Se INPDAP richiede tutta la contribuzione già segnalata telematicamente, le SAP devono passare al cartaceo e chiudere la pratica telematica con codice R2 (posizione assicurativa senza contributi), in attesa dell’istituzione di un nuovo codice tipo-pratica.

Rettifiche anagrafiche e variazione della data domanda

Se INPDAP comunica per lettera la correzione dei dati anagrafici o di residenza di un assicurato, le SAP possono effettuare le correzioni nell’archivio GPA.92, conservando nel fascicolo le richieste di rettifica. Ciò è possibile perché lo scambio dati tra i centri elettronici avviene tramite codice di posizione, indipendente dai dati anagrafici. Allo stesso modo, su richiesta di INPDAP, le SAP devono modificare la data della domanda di ricongiunzione e ricalcolare il modello TRC 01bis.

Rinuncia e solleciti

L’aggiornamento delle pratiche con il codice di rinuncia deve essere eseguito solo su richiesta di INPDAP e mai sulla base della segnalazione dell’interessato. Quanto ai solleciti INPDAP per pratiche telematiche già definite e trasmesse al sistema centrale, le SAP sono esonerate dal rispondere. Resta comunque necessario attivare settimanalmente la ricezione delle nuove domande e trasmettere al sistema centrale, dopo ogni elaborazione, le pratiche calcolate.

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