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Circolare

Circolare numero 2 del 10-01-2025

Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del decreto 15 novembre 2024 del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella G.U. – Serie Generale - n. 278 del 27 novembre 2024) per l’anno 2025.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Gli importi delle indennità antitubercolari sono aggiornati in base alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni: la perequazione determinata dai decreti ministeriali comporta variazioni pari a +5,4% dal 1° gennaio 2024 e +0,8% dal 1° gennaio 2025. Sono indicati i nuovi importi per le diverse prestazioni e la procedura automatizzata è stata adeguata; è confermato il criterio di confronto con l'indennità di malattia per i primi 180 giorni.

Aggiornamento importi indennità antitubercolari per il 2024 e 2025

Punti principali

Riferimenti normativi e meccanismo di adeguamento

Gli importi sono correlati al trattamento minimo delle pensioni ai sensi dell'art. 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419 e dell'art. 2, comma 2, della legge 4 marzo 1987, n. 88; gli adeguamenti risultano dai decreti ministeriali di perequazione.

Variazioni percentuali applicate

Percentuali di variazione adottate: +5,4% a decorrere dal 1° gennaio 2024 e +0,8% a decorrere dal 1° gennaio 2025 (esiti dei decreti ministeriali citati).

Nuovi importi delle prestazioni (1° gennaio 2024 / 1° gennaio 2025)

Indennità giornaliera assicurati: € 15,67 / € 15,80; Indennità giornaliera familiari/pensionati: € 7,84 / € 7,90; Indennità post-sanatoriale assicurati (giornaliera): € 26,12 / € 26,33; Indennità post-sanatoriale familiari (giornaliera): € 13,06 / € 13,16; Assegno di cura/sostentamento (mensile): € 105,38 / € 106,22.

Adeguamento procedura di liquidazione

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata aggiornata con i nuovi importi per il 2024 e il 2025.

Rapporto con l'indennità di malattia

Per i primi 180 giorni l'indennità antitubercolare per gli assicurati è corrisposta in misura pari all'indennità di malattia; tuttavia, se tale indennità di malattia fosse inferiore alla misura fissa prevista (€ 15,80 dal 1° gennaio 2025), deve essere erogata la misura fissa.

Decorrenze e natura degli atti

L'adeguamento si applica con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e dal 1° gennaio 2025 come indicato; il decreto relativo alla perequazione 2024 è stato emanato in via provvisoria mentre il valore del 2023 è stato determinato in precedenza.

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