Circolare numero 2 del 10-01-2025
Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del decreto 15 novembre 2024 del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella G.U. – Serie Generale - n. 278 del 27 novembre 2024) per l’anno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeGli importi delle indennità antitubercolari sono aggiornati in base alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni: la perequazione determinata dai decreti ministeriali comporta variazioni pari a +5,4% dal 1° gennaio 2024 e +0,8% dal 1° gennaio 2025. Sono indicati i nuovi importi per le diverse prestazioni e la procedura automatizzata è stata adeguata; è confermato il criterio di confronto con l'indennità di malattia per i primi 180 giorni.
Aggiornamento importi indennità antitubercolari per il 2024 e 2025
Punti principali
Riferimenti normativi e meccanismo di adeguamento
Gli importi sono correlati al trattamento minimo delle pensioni ai sensi dell'art. 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419 e dell'art. 2, comma 2, della legge 4 marzo 1987, n. 88; gli adeguamenti risultano dai decreti ministeriali di perequazione.
Variazioni percentuali applicate
Percentuali di variazione adottate: +5,4% a decorrere dal 1° gennaio 2024 e +0,8% a decorrere dal 1° gennaio 2025 (esiti dei decreti ministeriali citati).
Nuovi importi delle prestazioni (1° gennaio 2024 / 1° gennaio 2025)
Indennità giornaliera assicurati: € 15,67 / € 15,80; Indennità giornaliera familiari/pensionati: € 7,84 / € 7,90; Indennità post-sanatoriale assicurati (giornaliera): € 26,12 / € 26,33; Indennità post-sanatoriale familiari (giornaliera): € 13,06 / € 13,16; Assegno di cura/sostentamento (mensile): € 105,38 / € 106,22.
Adeguamento procedura di liquidazione
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata aggiornata con i nuovi importi per il 2024 e il 2025.
Rapporto con l'indennità di malattia
Per i primi 180 giorni l'indennità antitubercolare per gli assicurati è corrisposta in misura pari all'indennità di malattia; tuttavia, se tale indennità di malattia fosse inferiore alla misura fissa prevista (€ 15,80 dal 1° gennaio 2025), deve essere erogata la misura fissa.
Decorrenze e natura degli atti
L'adeguamento si applica con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e dal 1° gennaio 2025 come indicato; il decreto relativo alla perequazione 2024 è stato emanato in via provvisoria mentre il valore del 2023 è stato determinato in precedenza.
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