Circolare numero 114 del 31-12-2024
Con la presente circolare si forniscono indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura agevolativa prevista dall’articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in favore dei datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole di cui all’allegato 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'applicazione di una riduzione contributiva pari al 68% dei premi e contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro iscritti alla Gestione contributiva agricola per i lavoratori operanti nelle zone indicate dall'allegato 1 del DL 61/2023 nel periodo di competenza 1/1/2024-31/12/2024. Sono fornite le condizioni di accesso, i limiti e le compatibilità con la normativa UE sugli aiuti di Stato, le modalità di richiesta e registrazione nei flussi Uniemens e le istruzioni contabili e operative per l'attribuzione d'ufficio dell'agevolazione.
Riduzione contributiva del 68% per datori di lavoro agricolo nelle zone alluvionate (art. 2, DL 15 maggio 2024, n. 63 - periodo 1/1/2024-31/12/2024)
Punti principali
Soggetti beneficiari
Tutti i datori di lavoro iscritti alla Gestione contributiva agricola (GCA), incluse cooperative e imprese iscritte alla GCA per norme speciali; riguardano rapporti a tempo indeterminato, determinato, part-time e apprendistato.
Misura, durata ed esclusioni
Riduzione del 68% dei premi e contributi a carico del datore di lavoro per il periodo 01/01/2024-31/12/2024, riferita ai lavoratori nelle zone dell'allegato 1 al DL 61/2023. La riduzione non si applica al contributo per il Fondo di Tesoreria né al contributo dello 0,30% destinato ai Fondi interprofessionali.
Compatibilità con aiuti di Stato
La misura è stata notificata e autorizzata dalla Commissione UE con decisione C(2024)8990; per le imprese della produzione primaria si applicano le condizioni della sezione 2.1 del TCTF (massimale 280.000 euro per impresa, concessione entro 31/12/2024 e imprese colpite dalla crisi). Per le imprese di trasformazione/commercializzazione si applica il Regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis, massimale 300.000 euro in 3 anni) con verifica su "impresa unica".
Verifiche e registrazioni
L'INPS registra la misura nel Registro SIAN e nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) per accertare il rispetto dei massimali (280.000 o 300.000 euro a seconda dei casi). Il possesso del DURC è requisito per la fruizione.
Cumulabilità con altri incentivi
La riduzione del 68% è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di contribuzione, nei limiti della contribuzione dovuta e salvo divieti espressi. È cumulabile anche con riduzioni contributive a carico del lavoratore (es. esoneri IVS previsti dalla Legge di Bilancio 2024).
Modalità operative e comunicazione Uniemens
I datori di lavoro devono richiedere all'ufficio territoriale il codice autorizzazione "6V" tramite Comunicazione Bidirezionale sul Cassetto previdenziale. Nei flussi Uniemens di gennaio-aprile 2025 vanno valorizzati specifici elementi (es. elemento con valore "ESAS", elemento con valore "N", dati su arretrati) e indicato il codice evento "L193" per gli arretrati nel DM2013 virtuale. Le agenzie di somministrazione devono aggiungere matricola aziendale o codice fiscale con attributi "MATRICOLA_AZIENDA", "CF_PERS_FIS" o "CF_PERS_GIU".
Attribuzione e tempistiche
L'INPS attribuisce l'agevolazione d'ufficio: per I e II trimestre 2024 l'agevolazione è esposta nell'estratto debitorio entro il 17/03/2025 per consentire il saldo; per III e IV trimestre 2024 il beneficio è calcolato in sede di tariffazione. Il riconoscimento è provvisorio in attesa delle verifiche di regolarità contributiva e rispetto dei limiti di aiuto di Stato.
Istruzioni contabili
L'onere contabile è imputato alla gestione GAW con l'istituzione del conto GAW37259 per rilevare l'esonero spettante (periodo 01/01/2024-31/12/2024). Su tale conto confluiranno anche le somme conguagliate dai datori di lavoro con codice evento "L193".
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