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Circolare

Circolare numero 1 del 03-01-2025

Variazione al 2 per cento in ragione d’anno del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2025. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 16/12/2024 fissa il saggio degli interessi legali all'2% annuo dal 1° gennaio 2025. La misura si applica alle somme aggiuntive per omesso/ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali con scadenza dal 1/1/2025, nonché agli interessi sulle prestazioni pensionistiche e tfr/tfm in pagamento da tale data; per posizioni pregresse si applicano i tassi vigenti nelle rispettive decorrenze. Vengono richiamate le disposizioni di legge pertinenti e le precedenti modalità di calcolo fino al 31/8/2024.

Variazione del saggio degli interessi legali al 2% a decorrere dal 1° gennaio 2025

Punti principali

Decreto ministeriale e decorrenza

Il decreto 10 dicembre 2024 (G.U. n. 294 del 16/12/2024) stabilisce il saggio degli interessi legali al 2% annuo a decorrere dal 1° gennaio 2025 (Allegato n.1).

Effetti sul calcolo delle somme aggiuntive

La misura del 2% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1/1/2025; per esposizioni debitorie pendenti si calcolano gli interessi secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n.2).

Riduzione delle sanzioni civili (art.116, comma 15, legge 388/2000)

La riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali è prevista a condizione dell'integrale pagamento dei contributi dovuti; la nuova misura si applica per i pagamenti con scadenza dal 1/1/2025.

Casi di incertezza contributiva (art.116, comma 10)

Dal 1/9/2024, in caso di mancato/ritardato versamento per incertezze derivanti da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, se l'obbligo viene successivamente riconosciuto sono dovuti gli interessi legali (art.1284 c.c.) a condizione che il versamento avvenga entro il termine fissato dall'Istituto.

Regime precedente e richiamo normativo

Fino al 31/8/2024 la sanzione era pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti con tetto del 40% dell'importo; si rinvia alle circolari n.88/2002 e n.90/2024 per dettagli.

Interessi sulle prestazioni pensionistiche e altre somme in pagamento

La misura del 2% si applica anche alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio/rapporto erogate dall'Istituto a decorrere dal 1/1/2025.

Riferimenti e sottoscrizione

La circolare richiama gli allegati del decreto e le precedenti circolari di prassi; è firmata dal Direttore generale Valeria Vittimberga.

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