Circolare numero 5 del 20-01-2025
Con la presente circolare si illustrano le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva disposte, a far data dal 1° gennaio 2025, dall’articolo 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga e dai decreti interministeriali 21 luglio 2022 e 21 maggio 2024, in materia di Fondi di integrazione salariale (FIS) e Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Si forniscono altresì le relative istruzioni operative e contabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dai decreti interministeriali del 21/7/2022 e 21/5/2024 in attuazione della legge n. 234/2021: a decorrere dal 1° gennaio 2025 è prevista una riduzione del 40% dell'aliquota ordinaria (da 0,50% a 0,30%) per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, hanno mediamente fino a 5 dipendenti e non hanno usufruito di assegni di integrazione salariale per almeno 24 mesi; è altresì prevista, dal 1° gennaio 2025, una riduzione del contributo addizionale per i datori di lavoro che non hanno fruito di integrazioni salariali per almeno 24 mesi (aliquote ridotte al 6% e 9% rispettivamente per i primi 52 e per le successive 52 settimane entro il quinquennio). La circolare fornisce inoltre le modalità di verifica centralizzate, l'attribuzione del codice di autorizzazione "2Q", le istruzioni operative per il calcolo e le indicazioni contabili e di versamento.
Riduzione aliquota contributo ordinario FIS/Fondo attività professionali e riduzione contributo addizionale CIGO/CIGS/CIGD; istruzioni operative e contabili
Punti principali
Premessa
I decreti del 21/7/2022 e 21/5/2024 adeguano FIS e Fondo attività professionali alla legge di Bilancio 2022; introducono riduzioni contributive efficaci dal 1° gennaio 2025, nel rispetto dell'equilibrio finanziario dei Fondi.
FIS - finanziamento e riduzione aliquota
Aliquote ordinarie: 0,50% per datori fino a 5 dipendenti e 0,80% per oltre 5. Per i datori con media fino a 5 dipendenti che non abbiano presentato domanda di assegno per almeno 24 mesi è prevista riduzione del 40% dell'aliquota 0,50%, che si attesta a 0,30% dal 1/1/2025.
Fondo di solidarietà bilaterale per attività professionali
Riformulazione aliquote secondo dimensione (0,50% fino a 5; 0,80% 5,1–15; 1% oltre 15). Analogamente al FIS, è prevista la riduzione del 40% dell'aliquota 0,50% (a 0,30%) per i datori fino a 5 dipendenti che non abbiano fruito di assegni per almeno 24 mesi, operativa dal 1/1/2025.
Contributo addizionale (CIGO/CIGS/CIGD) - disciplina e riduzioni
Norma base prevede aliquote 9%, 12% e 15% a seconda delle settimane di utilizzo nel quinquennio. Dal 1/1/2025 il comma 1-ter introduce aliquote ridotte (6% per i primi 52 settimane e 9% fino a 104 settimane) per datori che non abbiano fruito di integrazioni salariali per almeno 24 mesi successivi all'ultimo periodo di fruizione. Oltre le 104 settimane resta il 15%.
Criteri di verifica e ambito di applicazione
La verifica della condizione dei 24 mesi è effettuata per codice fiscale su tutte le matricole/unità produttive riferite al datore. Anche se il datore non ha versato il contributo addizionale per esoneri particolari, il periodo considerato è l'ultimo effettivo periodo di fruizione (CIGO/CIGS/CIGD/AIS). Per i soggetti destinatari di CIGS ma ricompresi nel FIS valgono regole specifiche sui 24 mesi riferite a CIGS/AIS.
Modalità di determinazione dell'aliquota addizionale
Le procedure informatizzate verificano la presenza di giornate di integrazione salariale nei 24 mesi antecedenti la data di decorrenza richiesta per tutte le unità riferibili al codice fiscale. Se anche una sola unità ha giornate nei 24 mesi, non si applica la riduzione; in presenza di periodi con aliquote diverse la riduzione, se spettante, si applica su ciascuna aliquota.
Istruzioni operative (codice autorizzazione "2Q" e procedure)
Dal 1/1/2025 i datori ammessi alla riduzione ordinaria sono contrassegnati centralmente con il c.a. "2Q" ("Riduzione aliquota contributo ordinario FIS/Fondo attività professionali"). La procedura assegna/rimuove il codice in base ai requisiti; la riduzione non è riconosciuta se risulta applicata l'aliquota per datori con media >5 dipendenti. Comunicazioni possibili via "Cassetto Previdenziale del Contribuente" sotto "Posizione Aziendale".
Istruzioni contabili e versamenti
Per la rilevazione contabile della contribuzione ordinaria e addizionale in misura ridotta si fa riferimento ai conti di entrata già in uso; le procedure gestionali provvederanno alla ripartizione. I codici di versamento per il contributo addizionale (CIGO/CIGS/CIGD) restano invariati.
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