Cassazione Civile, Sentenza n. 15211/2023 del 30/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Parmalat ha chiesto il rimborso di €37.587.071,00 versati a titolo di Irpeg, Irap e imposta sostitutiva per l’anno 2002, sostenendo che i ricavi indicati in bilancio erano fittizi e quindi l'obbligo tributario era inesistente. L'Agenzia aveva negato il rimborso ritenendo che l'esposizione di utili fittizi facesse parte di un disegno criminoso e che, in tali ipotesi, il contribuente resta tenuto al pagamento delle imposte; la C.T.R. ha confermato il diniego ritenendo necessario un errore incolpevole per ottenere la ripetizione e affermando altresì l'impossibilità di sostituire con un'istanza di rimborso l'omessa dichiarazione integrativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia per tardiva notificazione. Ha accolto i primi quattro motivi di ricorso di Parmalat (violazione dell'art. 38 DPR 602/1973 e connessi profili procedurali) ritenendo che la C.T.R. avesse errato nel ritenere necessario un 'errore scusabile' per l'ammissibilità dell'istanza di rimborso e nel considerare la dichiarazione dei redditi come una manifestazione di volontà irretrattabile. La Corte ha inoltre stabilito che l'istanza di rimborso prevista dall'art. 38 e la dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-bis, DPR 322/1998) sono rimedi concorrenti su piani diversi e che l'omessa integrativa non preclude il rimborso. Ha censurato anche la C.T.R. per avere attribuito efficacia di giudicato a una pronuncia precedente senza la necessaria certificazione di passaggio in giudicato. La sentenza di merito è cassata e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna in diversa composizione per nuovo esame; spese regolate.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Consente l'istanza di rimborso anche in caso di 'inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento'; la Corte afferma che opera indipendentemente dalla natura volontaria del versamento e anche se la dichiarazione fu resa nell'ambito di condotte illecite, purché il contribuente provi l'inesistenza della base imponibile entro i termini previsti.
Costituzione, art. 53
Principio di capacità contributiva utilizzato per affermare che le norme sulle imposte dirette non prevedono una responsabilità fiscale oggettiva; la dichiarazione non può precludere al contribuente di dimostrare l'inesistenza del presupposto impositivo.
d.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis
Regola la dichiarazione integrativa. La Corte precisa che la dichiarazione integrativa e l'istanza di rimborso sono strumenti concorrenti su piani diversi (accertamento vs riscossione) e l'omissione dell'integrativa non impedisce il ricorso al rimborso ex art. 38.
codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione)
Norma processuale richiamata come titolo dei motivi di ricorso (vizi di diritto) ritenuti fondati dalla Corte per violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali.
codice di procedura civile, art. 370 (controricorso)
Prevede termini per il controricorso; la Corte ha ritenuto tardiva la notifica del controricorso dell'Agenzia e pertanto inammissibile.
art. 124 disp. att. c.p.c. (applicato per analogia)
Applicato per analogia al processo tributario per richiedere la certificazione del passaggio in giudicato di una sentenza: la parte che invoca giudicato deve produrre copia autenticata con attestazione di non impugnazione nei termini.
art. 6, d.l. n. 193 del 2016
Norma sulla definizione agevolata che, per le dichiarazioni di avvalimento e le rinunce correlate, non produce effetto di cosa giudicata sulla sentenza impugnata; la Corte ha rilevato che la precedente definizione non rendeva la sentenza impugnata insindacabile.
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7
Citato per distinguere tributi diretti e indiretti: per l'Iva (tributo indiretto) esiste responsabilità oggettiva su fatture per operazioni inesistenti; principio che non si applica alle imposte dirette così come interpretato dalla Corte.
d.P.R. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4
Stabilisce l'imponibilità dei proventi derivanti da illeciti; la Corte ricorda che, se sussiste un reddito illecito, l'amministrazione può determinarlo sinteticamente prescindendo dalla contabilità fittizia.
Massime di principio
- L'istanza di rimborso ex art. 38 DPR 602/1973 è proponibile anche quando il versamento derivi da poste contabili poi ritenute inesistenti, e ciò indipendentemente dal fatto che la dichiarazione sia scaturita da condotte illecite; il contribuente può chiedere la restituzione entro i termini previsti.
- La dichiarazione dei redditi non ha valore di fonte dell'obbligo tributario né di confessione vincolante: può essere emendata o contestata in sede amministrativa o giudiziale, salvo le ipotesi in cui la legge richieda una manifestazione di volontà negoziale specifica.
- La dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-bis, DPR 322/1998) e l'istanza di rimborso (art. 38 DPR 602/1973) sono rimedi concorrenti su piani diversi (accertamento vs riscossione); l'omessa integrativa non preclude il rimborso.
- Chi invoca un giudicato esterno deve produrre copia autenticata della sentenza con attestazione del passaggio in giudicato; senza tale certificazione non può essere attribuita efficacia di cosa giudicata.
- Nei tributi diretti non si applica il principio di responsabilità fiscale oggettiva tipico di alcuni tributi indiretti: l'amministrazione, però, può determinare redditi illeciti con criteri sintetici ove la contabilità sia fittizia.
- I termini processuali (ad es. per la notifica del controricorso) devono essere rigorosamente rispettati: la tardività può comportare l'inammissibilità del controricorso.
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