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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15211/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Parmalat ha chiesto il rimborso di €37.587.071,00 versati a titolo di Irpeg, Irap e imposta sostitutiva per l’anno 2002, sostenendo che i ricavi indicati in bilancio erano fittizi e quindi l'obbligo tributario era inesistente. L'Agenzia aveva negato il rimborso ritenendo che l'esposizione di utili fittizi facesse parte di un disegno criminoso e che, in tali ipotesi, il contribuente resta tenuto al pagamento delle imposte; la C.T.R. ha confermato il diniego ritenendo necessario un errore incolpevole per ottenere la ripetizione e affermando altresì l'impossibilità di sostituire con un'istanza di rimborso l'omessa dichiarazione integrativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia per tardiva notificazione. Ha accolto i primi quattro motivi di ricorso di Parmalat (violazione dell'art. 38 DPR 602/1973 e connessi profili procedurali) ritenendo che la C.T.R. avesse errato nel ritenere necessario un 'errore scusabile' per l'ammissibilità dell'istanza di rimborso e nel considerare la dichiarazione dei redditi come una manifestazione di volontà irretrattabile. La Corte ha inoltre stabilito che l'istanza di rimborso prevista dall'art. 38 e la dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-bis, DPR 322/1998) sono rimedi concorrenti su piani diversi e che l'omessa integrativa non preclude il rimborso. Ha censurato anche la C.T.R. per avere attribuito efficacia di giudicato a una pronuncia precedente senza la necessaria certificazione di passaggio in giudicato. La sentenza di merito è cassata e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna in diversa composizione per nuovo esame; spese regolate.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    Consente l'istanza di rimborso anche in caso di 'inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento'; la Corte afferma che opera indipendentemente dalla natura volontaria del versamento e anche se la dichiarazione fu resa nell'ambito di condotte illecite, purché il contribuente provi l'inesistenza della base imponibile entro i termini previsti.

  • Costituzione, art. 53

    Principio di capacità contributiva utilizzato per affermare che le norme sulle imposte dirette non prevedono una responsabilità fiscale oggettiva; la dichiarazione non può precludere al contribuente di dimostrare l'inesistenza del presupposto impositivo.

  • d.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis

    Regola la dichiarazione integrativa. La Corte precisa che la dichiarazione integrativa e l'istanza di rimborso sono strumenti concorrenti su piani diversi (accertamento vs riscossione) e l'omissione dell'integrativa non impedisce il ricorso al rimborso ex art. 38.

  • codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione)

    Norma processuale richiamata come titolo dei motivi di ricorso (vizi di diritto) ritenuti fondati dalla Corte per violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali.

  • codice di procedura civile, art. 370 (controricorso)

    Prevede termini per il controricorso; la Corte ha ritenuto tardiva la notifica del controricorso dell'Agenzia e pertanto inammissibile.

  • art. 124 disp. att. c.p.c. (applicato per analogia)

    Applicato per analogia al processo tributario per richiedere la certificazione del passaggio in giudicato di una sentenza: la parte che invoca giudicato deve produrre copia autenticata con attestazione di non impugnazione nei termini.

  • art. 6, d.l. n. 193 del 2016

    Norma sulla definizione agevolata che, per le dichiarazioni di avvalimento e le rinunce correlate, non produce effetto di cosa giudicata sulla sentenza impugnata; la Corte ha rilevato che la precedente definizione non rendeva la sentenza impugnata insindacabile.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7

    Citato per distinguere tributi diretti e indiretti: per l'Iva (tributo indiretto) esiste responsabilità oggettiva su fatture per operazioni inesistenti; principio che non si applica alle imposte dirette così come interpretato dalla Corte.

  • d.P.R. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4

    Stabilisce l'imponibilità dei proventi derivanti da illeciti; la Corte ricorda che, se sussiste un reddito illecito, l'amministrazione può determinarlo sinteticamente prescindendo dalla contabilità fittizia.

Massime di principio

  • L'istanza di rimborso ex art. 38 DPR 602/1973 è proponibile anche quando il versamento derivi da poste contabili poi ritenute inesistenti, e ciò indipendentemente dal fatto che la dichiarazione sia scaturita da condotte illecite; il contribuente può chiedere la restituzione entro i termini previsti.
  • La dichiarazione dei redditi non ha valore di fonte dell'obbligo tributario né di confessione vincolante: può essere emendata o contestata in sede amministrativa o giudiziale, salvo le ipotesi in cui la legge richieda una manifestazione di volontà negoziale specifica.
  • La dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-bis, DPR 322/1998) e l'istanza di rimborso (art. 38 DPR 602/1973) sono rimedi concorrenti su piani diversi (accertamento vs riscossione); l'omessa integrativa non preclude il rimborso.
  • Chi invoca un giudicato esterno deve produrre copia autenticata della sentenza con attestazione del passaggio in giudicato; senza tale certificazione non può essere attribuita efficacia di cosa giudicata.
  • Nei tributi diretti non si applica il principio di responsabilità fiscale oggettiva tipico di alcuni tributi indiretti: l'amministrazione, però, può determinare redditi illeciti con criteri sintetici ove la contabilità sia fittizia.
  • I termini processuali (ad es. per la notifica del controricorso) devono essere rigorosamente rispettati: la tardività può comportare l'inammissibilità del controricorso.

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