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Sentenza

Sentenza del 08/04/2016 n. 6874 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, sostenendo che i costi sostenuti dalla società per operazioni con imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata non fossero deducibili. Secondo l'Amministrazione, la società non aveva dimostrato, come richiesto dal D.P.R. n. 917/1986, art. 110, commi 10 e 11, né l'effettivo interesse economico a operare proprio con imprese situate in Paesi black list, né la maggiore convenienza o le specifiche ragioni economiche della scelta. La mera esecuzione delle operazioni e l'assenza di una perdita evidente non erano sufficienti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il secondo, relativo all'insufficiente motivazione. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche e ha rinviato la causa, anche per le spese, alla stessa Commissione in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà verificare concretamente se la società abbia provato specifiche e valide ragioni economiche che giustificassero la preferenza per il fornitore residente in un Paese a fiscalità privilegiata rispetto a fornitori di Paesi a fiscalità ordinaria.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, commi 10 e 11

    non si applica la regola generale della indeducibilità ... alla condizione che il contribuente ... dimostri ... che la transazione commerciale ... risponde ad un effettivo interesse economico

    Per dedurre i costi relativi a operazioni con imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, il contribuente deve provare sia l'effettiva esecuzione dell'operazione sia, in alternativa alle ulteriori condizioni previste dalla norma, l'esistenza di uno specifico ed effettivo interesse economico a operare proprio con quel fornitore black list. Non basta dimostrare che l'operazione non sia fittizia o non sia palesemente in perdita.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 76

    La norma è richiamata insieme all'art. 110 quale disciplina applicabile alla deducibilità dei costi relativi alle operazioni con imprese situate in Paesi a fiscalità privilegiata.

  • Codice civile, art. 2697

    Grava sul contribuente l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla deduzione, inclusa l'esistenza dell'effettivo interesse economico richiesto dalla disciplina speciale.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Consente di ricorrere per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto errata l'interpretazione data dal giudice tributario al requisito dell'effettivo interesse economico.

Massime di principio

  • Quando una disciplina fiscale antielusiva subordina la deducibilità di costi a un effettivo interesse economico, non è sufficiente provare che l'operazione sia realmente avvenuta e che non abbia prodotto una perdita evidente.
  • Il contribuente deve documentare in modo concreto le ragioni specifiche per cui ha scelto il fornitore situato in un Paese a fiscalità privilegiata, rispetto ad alternative presenti in Paesi a fiscalità ordinaria.
  • Le scelte imprenditoriali non sono automaticamente insindacabili in presenza di una disciplina speciale antielusiva: l'Amministrazione e il giudice possono verificarne la sostanza economica nei limiti previsti dalla legge.
  • È opportuno conservare documentazione relativa a prezzi, qualità, disponibilità, tempi di consegna, competenze, esclusiva commerciale, condizioni contrattuali e altri elementi capaci di dimostrare la convenienza o l'interesse specifico dell'operazione.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitività della pretesa tributaria: il giudice del rinvio deve ancora accertare in fatto se le prove fornite dal contribuente siano sufficienti.

Testo integrale

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