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Provvedimento

Deliberazione n. 348 del 04/06/2025

Provvedimento del 4 giugno 2025

Garante Privacy348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica tre provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC, Facebook Italy S.r.l. e Meta Platforms Ireland Limited, a seguito di segnalazioni ex art. 144-bis Codice privacy relative a contenuti audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso. Le misure urgenti hanno imposto l’adozione immediata di strumenti per impedire la diffusione dei materiali sulle piattaforme indicate e la loro eventuale conservazione per finalità probatorie per 12 mesi, con misure idonee a evitare l’identificazione diretta degli interessati. Il provvedimento finale si limita a ratificare le determinazioni adottate in via d’urgenza.

Ratifica dei provvedimenti d'urgenza contro Telegram FZ-LLC e Meta per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di provvedimenti urgenti per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato tre provvedimenti d’urgenza adottati il 30 maggio 2025 dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Telegram FZ-LLC, Facebook Italy S.r.l. e Meta Platforms Ireland Limited. L’intervento riguarda segnalazioni di contenuti a carattere sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, che l’interessato temeva potessero essere inviati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso, in un contesto riconducibile al c.d. revenge porn.

Quadro normativo e competenza del Garante

Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma prevede che il Garante decida entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica dell’Autorità.

Segnalazioni e istruttoria

Agli atti risultano una segnalazione protocollata con n. XXX, relativa a Telegram, con allegata integrazione di immagini, e una ulteriore segnalazione protocollata con n. 78323/25, relativa a Instagram. Il Garante dà atto di avere esaminato la documentazione in atti e le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000.

Misure urgenti adottate

Con le determinazioni nn. 186, 187 e 188 del 30 maggio 2025 il dirigente competente ha disposto, in via d’urgenza:

  • l’ingiunzione a Telegram FZ-LLC, Facebook Italy S.r.l. e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto di segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati nella conservazione del materiale, con comunicazione tempestiva all’Autorità.

Esito del procedimento

Nella riunione del 4 giugno 2025 il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati, confermando le misure dirette a impedire la circolazione dei contenuti segnalati e a preservarne, se necessario, la sola conservazione probatoria in forma non direttamente identificabile. Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria, ma esclusivamente la ratifica delle misure urgenti già disposte.

Punti principali

Presupposti della segnalazione

La persona interessata ha segnalato una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento del Garante rispetto a contenuti veicolati su Telegram. È stata inoltre presentata un’integrazione con immagini e una ulteriore segnalazione per la piattaforma Instagram.

Intervento urgente del dirigente competente

Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina sul c.d. revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in urgenza i provvedimenti nn. 186, 187 e 188 del 30 maggio 2025.

Misure ordinate alle piattaforme

È stata ingiunta a Telegram FZ-LLC, Facebook Italy S.r.l. e Meta Platforms Ireland Limited l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi, a soli fini probatori, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 4 giugno 2025, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, confermando così le misure già adottate nei confronti dei gestori delle piattaforme.

Come è indicizzato

Materierevenge pornsocial networkmisure urgentipubblica amministrazioneconservazione dei dati

Testo integrale

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