Regolamento (UE) 2023/866
Regolamento delegato (UE) 2023/866 della Commissione del 24 febbraio 2023 recante modifica del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2023/866 modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 per adeguare il regime applicabile al PFOA, ai suoi sali e ai composti correlati. In particolare, aggiorna i limiti UTC, rinvia un riesame, allinea un calendario di revisione a quello previsto in ambito REACH e sopprime una deroga ritenuta non più necessaria per la fabbricazione di PTFE e PVDF. L’intervento tiene conto del parere dell’ECHA e concede un differimento dell’applicazione per consentire l’adeguamento degli operatori.
Modifica del regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti per aggiornare le deroghe e i limiti relativi a PFOA, suoi sali e composti correlati
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che fabbricano, immettono sul mercato, trattano o utilizzano acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati nell’ambito del regolamento (UE) 2019/1021, con specifico riferimento alle micropolveri di PTFE e ad alcune sostanze intermedie isolate trasportate impiegate nella produzione di sostanze chimiche fluorurate. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 18 agosto 2023. Sono eliminate o limitate alcune deroghe precedenti, con mantenimento transitorio di un limite specifico solo per il trasporto e il trattamento di micropolveri di PTFE.
Modifica del regime UE sul PFOA, suoi sali e composti correlati
Il regolamento delegato (UE) 2023/866 interviene sul regolamento (UE) 2019/1021 in materia di inquinanti organici persistenti, con particolare riguardo all’acido perfluoroottanoico (PFOA), ai suoi sali e ai composti a esso correlati. La revisione si fonda sugli obblighi internazionali dell’Unione derivanti dalla convenzione di Stoccolma e tiene conto del parere tecnico dell’ECHA sulle deroghe e sui limiti UTC applicabili.
Contesto e finalità dell’intervento
La Commissione chiarisce che la disciplina del regolamento 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione sugli inquinanti organici persistenti. Il regolamento delegato nasce dall’esigenza di adeguare i limiti e le deroghe dell’allegato I alla luce delle evoluzioni tecniche e delle conclusioni dell’ECHA, in particolare sulla possibilità di ridurre ulteriormente la presenza di PFOA nelle micropolveri di PTFE e sulle impurità presenti in alcune sostanze intermedie isolate trasportate.
Limiti UTC e micropolveri di PTFE
Il testo conferma e riformula il trattamento delle micropolveri di politetrafluoroetilene (PTFE). L’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), continua ad applicarsi alle concentrazioni di PFOA e suoi sali fino a 1 mg/kg (0,0001 % in peso) nelle micropolveri di PTFE prodotte mediante radiazioni ionizzanti o degradazione termica, nonché nelle miscele e negli articoli per uso industriale e professionale contenenti tali micropolveri, ma solo fino al 18 agosto 2023.
In parallelo, il regolamento precisa che:
- tutte le emissioni di PFOA durante la fabbricazione e l’uso delle micropolveri di PTFE devono essere evitate;
- ove ciò non sia possibile, le emissioni devono essere ridotte il più possibile;
- il limite di 1 mg/kg resta applicabile solo quando le micropolveri di PTFE sono trasportate o trattate per ridurre la concentrazione di PFOA e suoi sali al di sotto di 0,025 mg/kg (0,0000025 % in peso).
Secondo i considerando, i processi per scendere sotto il limite generale di 0,025 mg/kg risultano già tecnicamente disponibili e utilizzati dalla maggior parte dei produttori; il limite più elevato permane quindi soltanto per consentire in concreto il trasporto verso un impianto di trattamento in almeno un caso specifico.
Riesame della deroga e coordinamento con il regime REACH
Per i composti correlati al PFOA presenti come impurità nelle sostanze intermedie isolate trasportate, il regolamento rinvia il riesame del limite UTC. La Commissione, seguendo il parere dell’ECHA, prende atto che l’attuale livello è il più basso raggiungibile con le soluzioni tecnologiche disponibili.
Il calendario del riesame viene inoltre coordinato con quello previsto dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e dal regolamento (UE) 2021/1297 relativo ai PFCA C9-C14. In particolare, il considerando richiama l’esigenza di allineare il riesame dell’UTC per i composti correlati al PFOA nelle sostanze intermedie utilizzate per produrre sostanze alternative a quelle con catena costituita da 6 atomi di carbonio.
Soppressione della deroga per PTFE e PVDF
Il regolamento sopprime la deroga che consentiva l’uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti correlati nella fabbricazione di PTFE e PVDF per la produzione di diversi prodotti. La Commissione afferma che, sulla base delle informazioni emerse in consultazione pubblica, tali sostanze non sono più utilizzate a tale fine nell’Unione, rendendo la deroga non più necessaria.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 18 agosto 2023. La scelta di una data differita risponde all’esigenza di concedere ai soggetti interessati un periodo sufficiente per adeguarsi ai nuovi requisiti.
Effetti pratici per operatori e consulenti
Per gli operatori del settore chimico e dei fluoropolimeri, il provvedimento comporta la necessità di verificare:
- la presenza di PFOA, suoi sali e composti correlati nelle micropolveri di PTFE;
- la possibilità di rientrare nel limite generale di 0,025 mg/kg;
- la persistenza o meno delle condizioni per il trasporto/trattamento che giustificano il limite transitorio di 1 mg/kg;
- l’assenza di utilizzi ancora coperti dalla deroga soppressa per PTFE e PVDF.
Per i professionisti legali e fiscali, il regolamento rileva soprattutto come aggiornamento diretto e immediatamente applicabile del quadro UE sulle sostanze POP, con impatto sulla compliance ambientale, sulla gestione delle catene di fornitura e sulla documentazione tecnica e contrattuale degli operatori coinvolti.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento 2019/1021
L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato in relazione alla voce "Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati". La modifica riguarda i limiti di contaminanti non intenzionali in tracce (UTC), le deroghe e i termini di riesame.
Riesame della deroga per le micropolveri di PTFE
Il punto 3 della voce PFOA è modificato sostituendo la seconda frase con la previsione che la deroga sia riesaminata e valutata dalla Commissione entro il 25 agosto 2023.
Limite UTC di 1 mg/kg per le micropolveri di PTFE
Il punto 4 è riscritto: l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di PFOA e suoi sali pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso) presenti nelle micropolveri di PTFE prodotte mediante radiazioni ionizzanti o degradazione termica, nonché in miscele e articoli per uso industriale e professionale contenenti tali micropolveri fino al 18 agosto 2023. Le emissioni di PFOA durante fabbricazione e uso devono essere evitate o, se impossibile, ridotte il più possibile.
Ambito residuo del limite specifico e soglia di 0,025 mg/kg
Il limite di 1 mg/kg si applica solo alla fabbricazione, immissione in commercio e uso del PFOA e dei suoi sali quando presenti nelle micropolveri di PTFE trasportate o trattate per ridurre la concentrazione di PFOA e dei suoi sali sotto il limite di 0,025 mg/kg (0,0000025 % in peso).
Soppressione di una deroga specifica
È soppressa la lettera e) del punto 5 della voce PFOA nell’allegato I, eliminando la deroga specifica che consentiva l’uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti correlati nella fabbricazione di PTFE e PVDF.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 18 agosto 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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