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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/407

Regolamento (UE) 2023/407 del Consiglio del 23 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

Normativa europea32023R0407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio UE relativo alla Siria per introdurre una deroga temporanea a favore dell’azione umanitaria. La modifica nasce dall’aggravamento della crisi umanitaria, ulteriormente acuita dal terremoto del 6 febbraio 2023, e mira a facilitare la rapida consegna degli aiuti senza compromettere l’impianto generale delle misure restrittive. La deroga è circoscritta nel tempo e soggetta, in parte, a controlli e autorizzazioni nazionali.

Modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 introducendo una deroga temporanea al congelamento dei beni per consentire la fornitura di aiuti umanitari in Siria dopo il terremoto del 6 febbraio 2023.

Ambito di applicazione

Si applica alle misure restrittive dell’Unione nei confronti della Siria, in particolare ai divieti di messa a disposizione di fondi e risorse economiche e di congelamento dei beni previsti dagli articoli 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 36/2012. Riguarda i soggetti designati nell’ambito del regime sanzionatorio siriano e, in via di deroga, le organizzazioni e gli operatori che svolgono attività umanitarie: Nazioni Unite e sue entità, organizzazioni internazionali, ONG umanitarie selezionate, soggetti finanziati pubblicamente da Unione o Stati membri, partner umanitari dell’Unione, agenzie certificate o riconosciute dagli Stati membri, agenzie specializzate nazionali e personale/partner collegati. La deroga opera fino al 25 agosto 2023; restano ferme le autorizzazioni delle autorità competenti degli Stati membri nei casi non coperti dalle deroghe automatiche.

Modifica del regime sanzionatorio UE relativo alla Siria e deroga umanitaria temporanea

Il regolamento (UE) 2023/407 del Consiglio modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 sulle misure restrittive in considerazione della situazione in Siria. L’intervento si inserisce nel contesto del persistente deterioramento della situazione siriana, delle gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario e, in particolare, dell’emergenza umanitaria aggravata dal terremoto del 6 febbraio 2023.

Il regolamento chiarisce che le sanzioni UE non sono destinate a ostacolare gli aiuti umanitari e introduce, per un periodo iniziale limitato, una deroga specifica per facilitare la rapida consegna degli aiuti e delle attività connesse ai bisogni umani fondamentali.

Contesto e finalità

Nei considerando il Consiglio richiama la decisione 2013/255/PESC e il regolamento (UE) n. 36/2012, adottati nel 2012 nel quadro delle reazioni dell’Unione alla crisi siriana. Viene sottolineato che le misure restrittive continuano a colpire persone ed entità designate, ma non sono concepite per bloccare la fornitura di assistenza umanitaria.

Il regolamento evidenzia inoltre che, in alcuni casi, esistono già deroghe per mettere fondi o risorse economiche a disposizione di soggetti designati quando ciò sia necessario per prestare soccorso umanitario o assistenza alla popolazione civile in Siria, talvolta previa autorizzazione dell’autorità nazionale competente. Alla luce dell’urgenza creata dal terremoto, si ritiene però necessario introdurre una deroga più ampia e immediata.

Ambito della modifica normativa

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 16 bis del regolamento (UE) n. 36/2012. La nuova disciplina riguarda i divieti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, ossia le restrizioni sulla messa a disposizione di fondi e risorse economiche e sul congelamento dei beni delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi designati.

La deroga è espressamente temporanea: si applica fino al 25 agosto 2023. È limitata alle risorse necessarie per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari e il supporto di altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali.

Soggetti che possono beneficiare della deroga automatica

Il nuovo articolo 16 bis, paragrafo 1, elenca in modo dettagliato gli operatori che possono fruire della deroga senza necessità di autorizzazione preventiva, purché l’aiuto sia prestato o l’attività sia svolta da tali soggetti:

  • Organizzazione delle Nazioni Unite, incluse le sue entità, programmi, fondi, agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
  • organizzazioni internazionali;
  • organizzazioni umanitarie con status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e relativi membri;
  • ONG finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria ONU, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli ONU o ai cluster coordinati da OCHA;
  • organismi pubblici e persone giuridiche, entità o organismi beneficiari di finanziamenti pubblici da parte dell’Unione o degli Stati membri;
  • organizzazioni e agenzie che hanno superato la valutazione per pilastro dell’Unione e con cui sia stato concluso un accordo quadro di partenariato finanziario;
  • organizzazioni e agenzie titolari di certificato di partenariato umanitario dell’Unione oppure certificate o riconosciute da uno Stato membro secondo le procedure nazionali;
  • agenzie specializzate degli Stati membri;
  • personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti sopra indicati, nei limiti in cui agiscano in tale qualità.

Deroghe per fondi provenienti da soggetti finanziati pubblicamente

Il paragrafo 2 amplia la portata della disciplina, stabilendo che il divieto di cui all’articolo 14, paragrafo 2, non si applica ai fondi o alle risorse economiche messi a disposizione da organismi pubblici o da enti/persone giuridiche che ricevono finanziamenti pubblici da Unione o Stati membri, quando tali risorse siano fornite ai sensi dell’articolo 6 bis, paragrafo 1. La norma è quindi costruita per non ostacolare i flussi finanziari diretti al soccorso umanitario e all’assistenza della popolazione civile in Siria.

Autorizzazioni delle autorità competenti degli Stati membri

Per i casi non coperti dalle deroghe automatiche, il regolamento conserva un meccanismo autorizzatorio nazionale.

Ai sensi del paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web indicati nell’allegato III del regolamento base, possono autorizzare la messa a disposizione di fondi o risorse economiche, a condizioni generali e specifiche ritenute appropriate, purché tali risorse siano necessarie esclusivamente per soccorso umanitario o assistenza civile in Siria.

Ai sensi del paragrafo 4, le stesse autorità possono anche autorizzare lo svincolo di fondi o risorse economiche in deroga all’articolo 14, paragrafo 1, se ricorrono cumulativamente due condizioni:

  • i fondi o le risorse economiche sono necessari al solo scopo di prestare soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria;
  • i fondi o le risorse economiche sono sbloccati a favore delle Nazioni Unite per prestare o facilitare assistenza in Siria, in conformità con il piano di reazione per l’assistenza umanitaria in Siria o con eventuali piani successivi coordinati dalle Nazioni Unite.

Obblighi di cooperazione e trasparenza tra Stati membri

Il paragrafo 5 impone allo Stato membro interessato di informare gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi dei paragrafi 3 e 4 entro due settimane dal rilascio. La previsione mira a garantire un minimo di coordinamento e uniformità nell’applicazione della deroga umanitaria.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’articolo 16 bis del regolamento (UE) n. 36/2012

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 16 bis del regolamento (UE) n. 36/2012, introducendo una disciplina speciale per le attività umanitarie in Siria in deroga ai divieti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2.

Deroga automatica per determinate categorie di operatori umanitari

Fino al 25 agosto 2023 i divieti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, non si applicano alla messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari e il supporto di altre attività per i bisogni umani fondamentali, se l’attività è svolta da soggetti elencati alle lettere da a) a i) del nuovo articolo 16 bis, paragrafo 1.

Soggetti beneficiari della deroga

La deroga copre: Organizzazione delle Nazioni Unite e sue entità/agenzie; organizzazioni internazionali; organizzazioni umanitarie con status di osservatore presso l’Assemblea generale ONU e loro membri; ONG finanziate bilateralmente o multilateramente che partecipano ai piani ONU o ai cluster OCHA; organismi pubblici o persone giuridiche/enti/organismi finanziati pubblicamente da Unione o Stati membri; organizzazioni e agenzie con valutazione per pilastro dell’Unione e accordo quadro di partenariato finanziario; organizzazioni e agenzie titolari di certificato di partenariato umanitario o certificate/riconosciute da uno Stato membro; agenzie specializzate degli Stati membri; personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti indicati, nei limiti del loro ruolo.

Deroga per fondi messi a disposizione da soggetti finanziati pubblicamente

Il paragrafo 2 esclude l’applicazione del divieto di cui all’articolo 14, paragrafo 2, ai fondi o risorse economiche messi a disposizione da organismi pubblici o da persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici dell’Unione o degli Stati membri, quando tali risorse siano fornite ai sensi dell’articolo 6 bis, paragrafo 1, per soccorso umanitario o assistenza alla popolazione civile in Siria.

Autorizzazione nazionale per casi non coperti dalla deroga

Nei casi non rientranti nei paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III del regolamento base, possono autorizzare la messa a disposizione di fondi o risorse economiche, alle condizioni generali e specifiche ritenute appropriate, purché siano necessarie esclusivamente per soccorso umanitario o assistenza civile in Siria.

Autorizzazione allo svincolo di fondi o risorse economiche

Sempre nei casi non coperti dai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di fondi o risorse economiche in deroga all’articolo 14, paragrafo 1, se: a) i fondi sono necessari solo per soccorso umanitario o assistenza alla popolazione civile in Siria; e b) i fondi sono sbloccati a favore delle Nazioni Unite per prestare o facilitare assistenza in Siria conformemente al piano di reazione per l’assistenza umanitaria in Siria o a qualsiasi piano successivo coordinato dall’ONU.

Obbligo di informazione tra Stati membri e Commissione

Lo Stato membro che rilascia autorizzazioni ai sensi dei paragrafi 3 e 4 deve informare gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane dal rilascio.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comuneaiuti umanitarisanzionidiritto internazionale umanitario

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