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Circolare

Circolare numero 77 del 16-6-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, in base alla legge n. 311/2004 e al decreto attuativo del 4 aprile 2005, l’assegno per il nucleo familiare può essere erogato al coniuge non titolare di un autonomo diritto, previa domanda. Restano invariati i requisiti sostanziali per il riconoscimento del diritto e il calcolo dell’importo, mentre cambia solo il soggetto che materialmente riceve la prestazione per l’intero nucleo. Sono indicate le modalità di presentazione delle domande, i modelli da utilizzare, le regole per i pagamenti diretti e a conguaglio, le ipotesi di recupero degli importi indebitamente erogati e il limite derivante dall’art. 211 della legge n. 151/1975 in caso di affidamento dei figli.

Erogazione dell’assegno per il nucleo familiare al coniuge dell’avente diritto

Erogazione dell’assegno per il nucleo familiare al coniuge dell’avente diritto

La circolare disciplina l’attuazione dell’art. 1, comma 559, della legge n. 311/2004, che consente l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare al coniuge dell’avente diritto. Il documento chiarisce che la novità riguarda esclusivamente il soggetto destinatario del pagamento, mentre restano invariati i presupposti sostanziali per il riconoscimento del diritto e per la determinazione dell’importo.

Quadro normativo e decorrenza

La disposizione trova applicazione dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2005. Le modalità operative sono state definite dal decreto ministeriale 4 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2005, che detta le regole attuative della norma introdotta dalla legge finanziaria 2005.

Soggetti legittimati e requisiti

Il diritto può essere esercitato dal coniuge che non sia titolare di un autonomo diritto all’assegno, cioè da chi non ha un rapporto di lavoro dipendente e non percepisce pensione o altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. Restano fermi i requisiti previsti dall’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

La circolare precisa che l’accertamento del diritto e della misura dell’assegno continua a essere effettuato secondo le regole ordinarie riferite all’avente diritto. La modifica introdotta dal comma 559 incide soltanto sull’erogazione materiale della prestazione spettante all’intero nucleo familiare.

Estensione ai lavoratori della gestione separata

Il beneficio è riconosciuto anche con riferimento ai soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Ciò in quanto l’art. 5, comma 1, del D.M. 4 aprile 2002 ha esteso, dal 1° gennaio 1998, la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare di cui alla legge n. 153/1988 anche a tali lavoratori.

Modalità di presentazione della domanda

Per ottenere il pagamento al coniuge, deve essere presentata un’apposita domanda. Se l’assegno è corrisposto dal datore di lavoro per conto dell’Inps, la richiesta va inserita nel modulo ANF/DIP presentato dall’altro coniuge. Se invece il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps, la domanda va presentata nei modelli relativi alle diverse prestazioni.

Nelle more dell’adeguamento della modulistica, devono essere utilizzati:

  • ANF/PREST 559, da integrare ai moduli inoltrati all’Inps;
  • ANF/DIP 559, da affiancare al modulo ANF/DIP;
  • ANF/PENS-B 559 e ANF/PENS-P 559 per i pensionati, a seconda che il pagamento avvenga tramite banca o posta.

Domanda autonoma successiva alla prima presentazione

Il decreto consente anche la presentazione di una domanda autonoma successiva alla compilazione del modello ANF/DIP o dei modelli inviati all’Inps. In tale ipotesi la richiesta deve essere redatta sui moduli ANF/PREST 559 e ANF/PENS 559 per l’Inps e ANF/DIP 559 per i datori di lavoro, con l’indicazione dei dati necessari al pagamento.

La circolare evidenzia che questa facoltà riguarda soltanto le modalità di pagamento. Il diritto alla prestazione e la relativa misura restano determinati sulla base della domanda originariamente presentata dall’avente diritto.

Soggetto competente al pagamento e decorrenza degli effetti

Il pagamento è effettuato dal soggetto competente secondo le regole ordinarie dell’assegno per il nucleo familiare:

  • il datore di lavoro, per i pagamenti a conguaglio;
  • l’Inps, per i pagamenti diretti.

La prestazione è erogata al coniuge non titolare di un autonomo diritto per i pagamenti non ancora disposti alla data di ricezione della domanda. Per i pagamenti diretti dell’Istituto, le procedure saranno implementate successivamente e l’aggiornamento sarà comunicato con specifici messaggi.

Recupero delle somme indebitamente corrisposte

Il comma 3 dell’art. 1 disciplina il recupero degli importi erogati in misura superiore al dovuto a causa della mancata tempestiva comunicazione di variazioni che incidono sul diritto o sulla misura della prestazione. Il recupero è affidato al datore di lavoro o all’Inps, mediante trattenuta sulle retribuzioni o sulle prestazioni erogate.

La circolare precisa che il recupero avviene secondo i criteri già applicati per le somme indebitamente corrisposte a titolo di assegno per il nucleo familiare.

Caso del coniuge affidatario dei figli

Resta espressamente salvo l’art. 211 della legge n. 151/1975. Nei casi in cui i figli siano affidati a uno dei coniugi, continua ad applicarsi la disciplina che attribuisce al coniuge affidatario l’esclusiva legittimazione a richiedere l’assegno, sia come soggetto direttamente tutelato sia in quanto destinatario della medesima tutela riconosciuta all’altro coniuge quando questi non sia titolare di una propria posizione protetta.

Ne consegue che il coniuge non affidatario non può avvalersi del diritto previsto dall’art. 1, comma 559, della legge n. 311/2004.

Modulistica disponibile

La circolare segnala infine che i modelli ANF/DIP 559, ANF/PREST 559 e ANF/PENS 559 sono disponibili nella banca dati della modulistica on-line.

Punti principali

Quadro normativo e decorrenza

La disciplina discende dall’art. 1, comma 559 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2005, l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare al coniuge dell’avente diritto. Le modalità attuative sono state definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato il 4 aprile 2005 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2005.

Soggetto legittimato e requisiti

Può esercitare il diritto il coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno, cioè il coniuge che non abbia un rapporto di lavoro dipendente e non sia titolare di pensione o di prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, restando fermi i requisiti previsti dall’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. L’accertamento dei requisiti per il diritto e per la misura dell’assegno continua a essere effettuato secondo la disciplina ordinaria riferita all’avente diritto; la novità riguarda solo l’erogazione materiale della prestazione all’interno del nucleo familiare.

Estensione ai lavoratori iscritti alla gestione separata

La possibilità di richiedere l’erogazione al coniuge è estesa anche ai soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, poiché l’art. 5, comma 1, del D.M. 4 aprile 2002 ha esteso a tali lavoratori, dal 1° gennaio 1998, la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare prevista dalla legge n. 153/1988.

Modalità di presentazione della domanda

Il coniuge avente titolo deve presentare apposita domanda. Se la prestazione è erogata dal datore di lavoro per conto dell’Inps, la richiesta va formulata nel modulo ANF/DIP presentato dall’altro coniuge. Se invece l’assegno è erogato direttamente dall’Inps, la domanda va inserita nei modelli utilizzati per le diverse prestazioni. Nelle more dell’adeguamento dei modelli, devono essere usati ANF/PREST 559, in integrazione ai moduli inoltrati all’Inps, e ANF/DIP 559, in affiancamento al modulo ANF/DIP. Per i pensionati sono previsti i modelli ANF/PENS-B 559 e ANF/PENS-P 559, a seconda che il pagamento avvenga tramite banca o posta.

Domanda autonoma successiva alla prima presentazione

L’art. 1, comma 2, del decreto consente al coniuge di presentare successivamente una domanda autonoma, anche dopo la presentazione del modello ANF/DIP o dei modelli inviati all’Inps. In questo caso la richiesta deve essere redatta sui moduli ANF/PREST 559 e ANF/PENS 559 per l’Inps e ANF/DIP 559 per i datori di lavoro, con indicazione dei dati necessari al pagamento. La facoltà incide solo sulle modalità di pagamento, mentre diritto e misura dell’assegno restano determinati sulla base della domanda presentata dall’avente diritto.

Soggetto tenuto al pagamento e decorrenza pratica

Il pagamento spetta al soggetto competente secondo la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare: datore di lavoro per i pagamenti a conguaglio e Inps per i pagamenti diretti. La domanda deve essere presentata a tale soggetto, che eroga la prestazione al coniuge non titolare di un autonomo diritto secondo le modalità indicate, limitatamente ai pagamenti non ancora disposti alla data di ricezione della domanda. Per i pagamenti diretti dell’Istituto, le procedure saranno aggiornate e ne sarà data comunicazione con specifici messaggi.

Recupero di importi indebiti

Il comma 3 dell’art. 1 disciplina il recupero delle somme erogate in misura superiore a quella dovuta per mancata tempestiva comunicazione di variazioni incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione. Il recupero è affidato al datore di lavoro o all’Inps, mediante trattenuta sulle retribuzioni o sulle prestazioni erogate, secondo i criteri già vigenti per il recupero degli indebiti relativi all’assegno per il nucleo familiare.

Limite in caso di affidamento dei figli

Resta fermo l’art. 211 della legge n. 151 del 19 maggio 1975. Pertanto, quando i figli sono affidati a un coniuge, continua ad applicarsi la disciplina che attribuisce al coniuge affidatario l’esclusiva legittimazione a chiedere l’assegno, sia come soggetto direttamente tutelato sia in quanto beneficiario della tutela riconosciuta all’altro coniuge se privo di una propria posizione protetta. Di conseguenza, il coniuge non affidatario non può avvalersi del diritto previsto dall’art. 1, comma 559, della legge n. 311/2004.

Modulistica disponibile

I modelli ANF/DIP 559, ANF/PREST 559 e ANF/PENS 559 risultano pubblicati nella banca dati della modulistica on-line.

Testo integrale

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