Circolare numero 79 del 17-6-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce per l’anno 2005 gli importi e le aliquote dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dagli imprenditori agricoli professionali, distinguendo tra contribuzione IVS, maternità e INAIL, nonché l’addizionale INAIL per il danno biologico relativa agli anni 2000-2002. Indica inoltre il trattamento riservato ai territori montani e svantaggiati, chiarisce i limiti degli esoneri per calamità naturali e riporta le tabelle con gli importi annui per fascia di reddito e per classe di età. Sono infine specificate le modalità di pagamento tramite F24 e le relative scadenze.
Contributi obbligatori 2005 per coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali
Contributi obbligatori 2005 per coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali
La circolare disciplina, per l’anno 2005, la misura dei contributi obbligatori dovuti dai coltivatori diretti, dai coloni e mezzadri e dagli imprenditori agricoli professionali. Essa riepiloga le aliquote, gli importi fissi, le agevolazioni territoriali e le modalità di versamento, con allegata la tabella dei contributi annui per fascia di reddito e per classe di età.
Contribuzione IVS
Ai fini della contribuzione invalidità, vecchiaia e superstiti, il calcolo continua a basarsi sulle quattro fasce di reddito convenzionale della tabella D della legge 2 agosto 1990, n. 233, come rimodulate dal D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146 e convertite in euro. La circolare richiama inoltre l’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, precisando che ogni riferimento dell’ordinamento all’imprenditore agricolo a titolo principale deve intendersi riferito all’imprenditore agricolo professionale.
Per l’anno 2005 il reddito medio convenzionale è determinato in euro 43,96. Su tale base si applicano le seguenti aliquote:
- 18,30% per la generalità delle imprese;
- 15,30% per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate;
- 15,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni, per la generalità delle imprese;
- 10,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni, per le imprese in territori montani o zone svantaggiate.
Tenuto conto del contributo addizionale del 2% previsto dall’art. 12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233, le aliquote complessive IVS per il 2005 risultano pari a:
- 20,30% per i maggiori di 21 anni nelle zone normali;
- 17,30% per i maggiori di 21 anni nelle zone svantaggiate;
- 17,80% per i minori di 21 anni nelle zone normali;
- 12,80% per i minori di 21 anni nelle zone svantaggiate.
La circolare specifica anche che il contributo addizionale di cui all’art. 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160 è pari, per il 2005, a euro 0,55 a giornata.
Contribuzione di maternità
Per l’anno 2005 il contributo annuo dovuto per la copertura degli oneri relativi all’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio è fissato in euro 7,49, ai sensi dell’art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Il contributo è dovuto:
- per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ai sensi dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546;
- per gli imprenditori agricoli professionali, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Contribuzione INAIL
La circolare richiama il regime di riequilibrio finanziario della gestione agricoltura previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che per il quinquennio 2001-2005 consente un aumento dei contributi in quota capitaria annua fino al 50%.
Dopo gli incrementi già applicati negli anni 2001 e 2002, pari al 12,5%, e negli anni 2003 e 2004, pari all’8,33%, per il 2005 l’ulteriore aumento stabilito con decreto interministeriale, in corso di pubblicazione, è pari all’8,34%.
Ne consegue che il contributo annuale dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni è fissato in:
- euro 768,50 per le zone normali;
- euro 532,18 per le aziende situate in territori montani o in zone svantaggiate.
Addizionale INAIL per il danno biologico
Con il D.M. 27 aprile 2004, attuativo dell’art. 13, comma 12, del D.Lgs. 38/2000, è stata introdotta per gli anni 2000, 2001 e 2002 un’addizionale sui contributi agricoli INAIL destinata a coprire gli oneri relativi al danno biologico. L’addizionale è pari all’1,42% dei contributi assicurativi dovuti per gli anni considerati.
La circolare riepiloga gli importi dovuti dalle aziende interessate, che saranno corrisposti senza aggravio di oneri accessori:
- anno 2000: euro 7,28 nelle zone non agevolate, euro 5,04 nelle zone agevolate;
- anno 2001: euro 8,18 nelle zone non agevolate, euro 5,67 nelle zone agevolate;
- anno 2002: euro 9,09 nelle zone non agevolate, euro 6,30 nelle zone agevolate.
Territori agevolati e zone svantaggiate
Per la qualificazione dei territori montani e delle zone agricole svantaggiate occorre fare riferimento al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e all’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
La circolare chiarisce che, per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e per gli imprenditori agricoli professionali, non trovano applicazione le disposizioni emanate a seguito della riclassificazione di cui alla delibera CIPE n. 42 del 25 maggio 2000. Tale riclassificazione riguarda infatti le aziende agricole che impiegano manodopera a tempo determinato e indeterminato e non incide su altre disposizioni di legge.
Esoneri contributivi per calamità naturali
Con riferimento al messaggio n. 011560 dell’11 marzo 2005, la circolare ricorda che il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 ha abrogato la legge 14 febbraio 1992, n. 185 e ha demandato a un decreto ministeriale attuativo la definizione, tra l’altro, della misura percentuale dell’esonero contributivo a decorrere dall’8 maggio 2004.
Ne deriva che, per l’anno 2005, non è possibile compensare somme a titolo di esonero per calamità intervenute a partire dall’8 maggio 2004. Per eventuali esoneri spettanti per anni precedenti, la compensazione deve essere effettuata dalla Sede secondo le istruzioni già impartite.
Tabelle contributive e importi annui
L’allegato 1 contiene le aliquote, gli importi e la legenda dei contributi in vigore per il 2005. Vengono distinti i valori per:
- maggiori di 21 anni;
- minori di 21 anni;
- ultrasessantacinquenni;
- territori non agevolati;
- territori montani e zone svantaggiate.
Le tabelle riportano, per ciascuna delle quattro fasce di reddito, gli importi annui dovuti dai coltivatori diretti/mezzadri/coloni e dagli imprenditori agricoli professionali.
La legenda precisa che:
- le percentuali dei punti 1 e 2 sono calcolate sul reddito medio convenzionale di euro 43,96;
- l’addizionale di euro 0,55 del punto 3 è calcolata entro il limite massimo di 156 giornate annue;
- i punti 4 e 5 indicano contributi fissi per maternità e INAIL;
- gli imprenditori agricoli professionali sono tenuti ai contributi IVS e maternità di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, ma non alla quota capitaria annua INAIL.
Modalità di pagamento
La riscossione avviene mediante invio agli interessati di quattro modelli di versamento unificato F24, recapitati con posta prioritaria. Le scadenze per il pagamento sono:
- 18 luglio 2005;
- 16 settembre 2005;
- 16 novembre 2005;
- 16 gennaio 2006.
Importi annui indicati in allegato
La circolare riporta, in allegato, gli importi annui dovuti per fascia di reddito e per classe di età. A titolo riepilogativo, per i maggiori di 21 anni risultano indicati importi differenziati tra territori non agevolati e agevolati, sia per C.D./C.M. sia per IAP; analoga articolazione è prevista per i minori di 21 anni e per gli ultrasessantacinquenni.
Il testo dell’allegato è finalizzato a fornire un quadro operativo completo dei contributi 2005 dovuti dalle categorie interessate, con riferimento alle varie combinazioni di età, fascia di reddito e ubicazione territoriale.
Punti principali
Contribuzione IVS per il 2005
Il calcolo dei contributi invalidità, vecchiaia e superstiti si basa sulle quattro fasce di reddito convenzionale previste dalla tabella D della legge n. 233/1990, come rimodulate dal D.Lgs. n. 146/1997 e convertite in euro. Per il 2005 il reddito medio convenzionale è pari a euro 43,96. Le aliquote ordinarie sono 18,30% per la generalità delle imprese e 15,30% per le imprese in territori montani o zone svantaggiate; per i soggetti con età inferiore a 21 anni le aliquote scendono rispettivamente al 15,80% e al 10,80%. Con il contributo addizionale del 2% previsto dalla legge n. 233/1990, le aliquote complessive IVS diventano 20,30% e 17,30% per i maggiori di 21 anni, 17,80% e 12,80% per i minori di 21 anni, a seconda che si tratti di zone normali o svantaggiate.
Contribuzione di maternità
Il contributo annuo per la copertura degli oneri derivanti dall’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio è fissato per il 2005 in euro 7,49. È dovuto per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e, per gli imprenditori agricoli professionali, ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001.
Contribuzione INAIL e addizionale per danno biologico
Per il quinquennio 2001-2005 il D.Lgs. n. 38/2000 ha previsto un aumento dei contributi INAIL in quota capitaria fino al 50%. Dopo gli incrementi già applicati negli anni precedenti, per il 2005 l’aumento è pari a 8,34%. Il contributo annuale INAIL per l’assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali è quindi fissato in euro 768,50 per le zone normali e in euro 532,18 per le aziende situate in territori montani o zone svantaggiate. Per effetto del D.M. 27 aprile 2004, per gli anni 2000, 2001 e 2002 è inoltre dovuta un’addizionale INAIL per danno biologico pari all’1,42% dei contributi assicurativi, con importi specifici indicati in tabella per zone non agevolate e agevolate.
Territori agevolati e criteri di individuazione
Per l’individuazione dei territori montani e delle zone agricole svantaggiate si rinvia al D.P.R. n. 601/1973 e all’art. 15 della legge n. 984/1977. La circolare precisa che alle categorie dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e degli imprenditori agricoli professionali non si applicano le disposizioni derivanti dalla riclassificazione di cui alla delibera CIPE n. 42 del 25 maggio 2000, poiché tale riclassificazione riguarda le aziende agricole che occupano manodopera a tempo determinato e indeterminato.
Esoneri contributivi per calamità naturali
A seguito dell’abrogazione della legge n. 185/1992 operata dal D.Lgs. n. 102/2004, per l’anno 2005 non è possibile compensare somme a titolo di esonero per calamità intervenute a partire dall’8 maggio 2004, data di entrata in vigore del decreto legislativo. Per eventuali esoneri spettanti per anni pregressi, la compensazione deve essere effettuata dalla Sede secondo le istruzioni già impartite.
Tabelle contributive annuali e differenze per età e fascia
L’allegato 1 riporta aliquote, importi e legenda per l’anno 2005. Sono indicate tabelle dettagliate con gli importi annui dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e dagli imprenditori agricoli professionali per: maggiori di 21 anni e minori di 21 anni, in territori non agevolati e agevolati, oltre alla categoria degli ultrasessantacinquenni. Le tabelle distinguono le quattro fasce di reddito e mostrano gli importi annui corrispondenti per C.D./C.M. e IAP. Viene inoltre chiarito che il contributo addizionale di euro 0,55 a giornata è calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue e che i punti 4 e 5 della tabella rappresentano contributi fissi per maternità e INAIL. Gli imprenditori agricoli professionali sono tenuti ai contributi IVS e maternità, ma sono esclusi dalla quota capitaria annua per l’assicurazione INAIL.
Modalità di pagamento e scadenze
La riscossione avviene tramite l’invio agli interessati di quattro modelli F24 recapitati con posta prioritaria. Le scadenze di pagamento sono fissate al 18 luglio 2005, 16 settembre 2005, 16 novembre 2005 e 16 gennaio 2006.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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