Circolare numero 80 del 17-6-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’applicazione del contratto di inserimento/reinserimento nel settore agricolo per gli operai, richiamando ambito soggettivo, durata, condizioni di stipula, benefici contributivi, codici contratto e adempimenti dichiarativi. Vengono indicati i lavoratori interessati, i limiti temporali del contratto, la regola del mantenimento del 60% dei rapporti scaduti, le agevolazioni contributive differenziate per area geografica e i codici da usare nei DMAG-Unico. Sono inoltre precisate le conseguenze economiche in caso di gravi inadempienze del datore di lavoro e le modalità di adeguamento per i rapporti già instaurati.
Contratto di inserimento per le aziende agricole che assumono operai
Contratto di inserimento nel settore agricolo per operai
La circolare fornisce istruzioni operative alle aziende agricole che assumono operai con contratto di inserimento o reinserimento ai sensi degli artt. 54-59 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. L’obiettivo è chiarire ambito soggettivo, durata, condizioni di validità, agevolazioni contributive e modalità di esposizione nei flussi dichiarativi.
Premessa e quadro normativo
L’Istituto richiama la precedente circolare n. 51 del 16 marzo 2004 e la circolare ministeriale n. 31 del 21 luglio 2004, ricordando che la disciplina dei contratti di inserimento è divenuta operativa con l’accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004. Per gli aspetti relativi al progetto individuale di inserimento, alla forma del contratto e al rapporto di lavoro, viene espressamente rinviato alla circolare ministeriale citata.
Definizione, finalità e soggetti ammessi
Il contratto di inserimento o reinserimento è qualificato come contratto a tempo determinato finalizzato ad adattare, tramite uno specifico progetto individuale, le competenze professionali del lavoratore alle esigenze della singola impresa e a favorirne l’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.
Le categorie di lavoratori ammesse, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 276/2003, sono:
- soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni;
- disoccupati di lunga durata di età compresa tra 29 e 32 anni;
- lavoratori con più di 50 anni privi di occupazione;
- lavoratori che intendano riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
- donne di qualsiasi età residenti in aree in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
- persone riconosciute affette da grave handicap fisico, mentale o psichico.
La circolare precisa che la disciplina si applica anche a cittadini comunitari ed extracomunitari, se in possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
Durata del contratto e proroghe
La durata del contratto non può essere inferiore a 9 mesi né superiore a 18 mesi. Per i soggetti con grave handicap fisico, mentale o psichico la durata può arrivare fino a 36 mesi. È ammessa la proroga plurima del contratto, purché coerente con il progetto individuale e comunque senza oltrepassare il limite massimo di durata previsto.
Soggetti datoriali del comparto agricolo
Per le attività agricole, l’art. 54, comma 2, individua tra i soggetti legittimati alla stipula:
- imprese e loro consorzi;
- gruppi di imprese;
- enti pubblici economici;
- associazioni professionali, socio-culturali e sportive;
- fondazioni;
- enti di ricerca;
- organizzazioni e associazioni di categoria.
Nei gruppi di imprese o nei consorzi il piano individuale può prevedere l’impiego del lavoratore presso società diverse del gruppo, restando però il rapporto di lavoro in capo a una sola società.
Requisito del mantenimento del 60% dei rapporti
Condizione necessaria per poter stipulare nuovi contratti di inserimento è che il datore di lavoro abbia mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.
Dal computo sono esclusi i contratti:
- risolti dal datore di lavoro nel corso o al termine del periodo di prova o per giusta causa;
- risolti dal lavoratore per dimissioni o per rifiuto;
- non trasformati a tempo indeterminato nella misura di quattro.
I rapporti trasformati a tempo indeterminato prima della scadenza rientrano nel calcolo del 60%. La circolare segnala inoltre che, per le aziende che abbiano stipulato un solo contratto di inserimento, non esiste una percentuale minima da rispettare. Viene riportato anche un esempio applicativo riferito a un’azienda con sette contratti di inserimento, di cui cinque non trasformati e due trasformati, per evidenziare il rispetto della soglia del 60%.
Conseguenze in caso di gravi inadempienze
Se il datore di lavoro commette gravi inadempienze tali da ostacolare la realizzazione del progetto individuale di inserimento, l’art. 12 del D.Lgs. 251/2004 prevede il pagamento di una somma a titolo di contributi calcolata sulla differenza retributiva tra quanto corrisposto al lavoratore e quanto dovuto con riferimento al livello di inquadramento superiore che sarebbe stato raggiunto al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100%.
Benefici contributivi
Per i benefici contributivi, la circolare richiama l’art. 59, comma 3, del D.Lgs. 276/2003 e rinvia alle misure già previste per i contratti di formazione e lavoro, differenziate in base all’ubicazione territoriale:
- datori di lavoro del Centro/Nord: agevolazione pari al 25%;
- datori di lavoro del Mezzogiorno: contribuzione in misura fissa come per gli apprendisti.
Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nella misura ordinaria. Le agevolazioni non si applicano ai soggetti di cui all’art. 54, lettera a), cioè ai giovani di età compresa tra 18 e 29 anni.
Codici contratto da utilizzare nelle dichiarazioni
Per la gestione delle posizioni contributive sono istituiti codici contratto da indicare nelle dichiarazioni trimestrali degli operai agricoli assunti a tempo determinato:
- 080: giovani tra 18 e 29 anni;
- 081: disoccupati di lunga durata tra 29 e 32 anni dipendenti da datore di lavoro del Centro/Nord;
- 082: disoccupati di lunga durata tra 29 e 32 anni dipendenti da datore di lavoro del Mezzogiorno;
- 083: lavoratori oltre 50 anni privi di posto di lavoro nel Centro/Nord;
- 084: lavoratori oltre 50 anni privi di posto di lavoro nel Mezzogiorno;
- 085: lavoratori inattivi da più di due anni che intendono riprendere a lavorare nel Centro/Nord;
- 086: lavoratori inattivi da più di due anni che intendono riprendere a lavorare nel Mezzogiorno;
- 087: lavoratrici di qualsiasi età in aree con tasso di occupazione femminile inferiore di almeno il 20% rispetto a quello maschile o con disoccupazione femminile superiore del 10% rispetto a quella maschile, per il Centro/Nord;
- 088: medesima fattispecie per il Mezzogiorno;
- 089: persone affette da grave handicap fisico, mentale o psichico per il Centro/Nord;
- 090: medesima fattispecie per il Mezzogiorno.
Adempimenti e decorrenza
Le aziende che hanno stipulato contratti di inserimento disciplinati dall’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 276/2003 devono adeguarsi alle nuove disposizioni a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della circolare.
Per i rapporti instaurati tra l’entrata in vigore del decreto e la data della circolare, i dati occupazionali e retributivi dei lavoratori interessati devono essere dichiarati mediante un modello DMAG-Unico distinto per ciascun trimestre del periodo pregresso.
Punti principali
Ambito di applicazione e durata
Il contratto di inserimento o reinserimento è qualificato come contratto a tempo determinato finalizzato ad adattare, tramite un progetto individuale, le competenze del lavoratore alle esigenze dell’azienda e a favorirne l’inserimento o reinserimento. La circolare richiama le categorie ammesse dall’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 276/2003: giovani tra 18 e 29 anni, disoccupati di lunga durata tra 29 e 32 anni, lavoratori oltre i 50 anni privi di occupazione, lavoratori che non abbiano lavorato per almeno due anni e intendano riprendere l’attività, donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate sotto il profilo occupazionale, e persone con grave handicap fisico, mentale o psichico. La durata minima è di 9 mesi e quella massima di 18 mesi, elevabile a 36 mesi per i soggetti con grave handicap; il contratto può essere prorogato più volte, purché non si superi il limite massimo previsto.
Soggetti e imprese agricole interessate
Per le attività di natura agricola, la stipula è consentita a imprese, consorzi, gruppi di imprese, enti pubblici economici, associazioni professionali, socio-culturali e sportive, fondazioni, enti di ricerca e organizzazioni o associazioni di categoria. Nei gruppi di imprese o nei consorzi il piano individuale può prevedere l’utilizzo del lavoratore presso più società del gruppo, restando il rapporto in capo a una sola società. La disciplina si applica anche a cittadini comunitari ed extracomunitari, purché ricorrano le condizioni soggettive previste dall’art. 54.
Condizione del 60% di lavoratori mantenuti in servizio
Prima di stipulare nuovi contratti di inserimento, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 18 mesi precedenti. Nel calcolo non si considerano i rapporti risolti dal datore di lavoro durante o al termine del periodo di prova o per giusta causa, quelli cessati per dimissioni o rifiuto del lavoratore e i contratti di inserimento non trasformati a tempo indeterminato nella misura di quattro. I rapporti trasformati a tempo indeterminato prima della scadenza rientrano nel computo del 60%. La circolare precisa che, per le aziende che abbiano stipulato un solo contratto di inserimento, non opera alcuna percentuale da rispettare.
Inadempienze del datore di lavoro
Se il datore di lavoro commette gravi inadempienze che ostacolano la realizzazione del progetto individuale di inserimento, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 251/2004 è tenuto al pagamento di una somma a titolo di contributi calcolata sulla differenza retributiva tra quanto corrisposto al lavoratore e quanto dovuto con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che avrebbe raggiunto al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100%.
Benefici contributivi
Per identificare le agevolazioni contributive si applicano le misure già previste per i contratti di formazione e lavoro, distinte in base all’area territoriale: per i datori di lavoro del Centro/Nord l’agevolazione è pari al 25%, mentre per i datori di lavoro del Mezzogiorno i contributi sono dovuti in misura fissa come per gli apprendisti. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nella misura ordinaria. Le agevolazioni non si applicano ai giovani tra 18 e 29 anni.
Codici contratto per le dichiarazioni trimestrali
Per la gestione delle disposizioni vengono istituiti specifici codici contratto da indicare nelle dichiarazioni trimestrali degli operai agricoli assunti a tempo determinato: 080 per i giovani 18-29 anni; 081 e 082 per i disoccupati di lunga durata tra 29 e 32 anni rispettivamente per Centro/Nord e Mezzogiorno; 083 e 084 per i lavoratori over 50 senza occupazione, distinti per area; 085 e 086 per i lavoratori inattivi da oltre due anni che intendono riprendere a lavorare, distinti per area; 087 e 088 per le lavoratrici di qualsiasi età occupate in aree con squilibrio occupazionale femminile, distinte per area; 089 e 090 per le persone con grave handicap fisico, mentale o psichico, distinte per area.
Adempimenti delle aziende e decorrenza
Le aziende che hanno stipulato contratti di inserimento disciplinati dall’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 276/2003 devono adeguarsi al nuovo disposto normativo a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della circolare. Per i rapporti instaurati tra l’entrata in vigore del decreto e la data della circolare, i dati occupazionali e retributivi devono essere dichiarati mediante un modello DMAG-Unico per ciascun trimestre del periodo pregresso. La circolare rinvia, per i requisiti relativi ai progetti individuali, alla forma del contratto e al rapporto di lavoro, alla circolare ministeriale n. 31 del 21 luglio 2004.
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