Circolare numero 78 del 17-6-2005
Premessa Periodi oggetto di sospensione Modalità di recupero Adempimenti delle Aziende Adempimenti delle Sedi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare integra l’elenco dei comuni colpiti dal sisma del 31/10/2002 includendo anche Guardiaregia, a decorrere dalla pubblicazione del decreto regionale del 9 marzo 2004. Vengono indicati i periodi di contribuzione sospesa, le modalità di recupero tramite rateizzazione o pagamento unico dal 16 marzo 2006, e gli adempimenti richiesti alle aziende e alle Sedi. Si precisa inoltre che la sospensione non riguarda gli obblighi dichiarativi e che il mancato pagamento di una rata comporta solo l’omissione contributiva relativa alla singola rata, con applicazione delle sanzioni ordinarie.
Sospensione e recupero contributi per il Comune di Guardiaregia (sisma 31/10/2002)
Sospensione contributiva per il Comune di Guardiaregia a seguito del sisma del 31/10/2002
La circolare disciplina l’estensione al Comune di Guardiaregia dei benefici connessi al sisma del 31 ottobre 2002, a seguito del decreto del 9 marzo 2004 n. 29 del Commissario Delegato. L’intervento riguarda i versamenti contributivi sospesi, le modalità di recupero e gli adempimenti connessi per aziende e Sedi.
Inquadramento del provvedimento
In premessa viene richiamata la circolare n. 81 del 22 aprile 2003, con la quale era stato comunicato l’elenco dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dal sisma. Guardiaregia era stato inizialmente escluso perché non risultava danneggiato; il successivo decreto regionale n. 29 del 9 marzo 2004, pubblicato sul BUR Molise n. 7 del 1 aprile 2004, ne dispone invece l’inclusione tra i comuni calamitati, con efficacia limitata alla pubblicazione del decreto nell’elenco dei comuni terremotati.
Periodi oggetto di sospensione
Per il Comune di Guardiaregia la sospensione si applica ai versamenti in scadenza dal 1 aprile 2004 al 31 dicembre 2005.
Le categorie interessate e i periodi sospesi sono indicati come segue:
- Aziende agricole assuntrici di manodopera: 4° trimestre 2003; 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2004; 1° e 2° trimestre 2005.
- Aziende autonome (CD/CM/IAP): 1ª, 2ª, 3ª e 4ª rata 2004; 1ª, 2ª e 3ª rata 2005.
- Piccoli coloni e compartecipanti familiari: 1ª, 2ª, 3ª e 4ª rata 2004; 1ª, 2ª e 3ª rata 2005.
Modalità di recupero della contribuzione sospesa
Il recupero è regolato dall’art. 6, comma 1, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3300 dell’11 luglio 2003, richiamata dalla circolare n. 91/2003. Dal 16 marzo 2006 le aziende interessate devono riprendere il versamento della contribuzione sospesa, potendo scegliere tra:
- pagamento in un’unica soluzione;
- rateizzazione fino a 168 rate mensili, secondo il calcolo indicato in circolare.
La circolare precisa che il calcolo delle rate deriva da 21 mesi di sospensione moltiplicati per 8.
Adempimenti delle aziende
La sospensione non esonera dalle dichiarazioni obbligatorie, che restano dovute per finalità di aggiornamento delle posizioni assicurative e dei lavoratori interessati. In particolare, non sono sospesi:
- le dichiarazioni trimestrali Mod. DMAG;
- le dichiarazioni annuali mod. ACC1/PC/CF;
- le eventuali denunce di variazione dei lavoratori autonomi.
È previsto un modello allegato da presentare alla Sede competente, con il quale le aziende agricole aventi diritto possono chiedere il pagamento in unica soluzione oppure in un numero di rate inferiore a quello massimo previsto dalla legge. In base alla domanda e ai requisiti dichiarati, l’azienda riceverà una lettera di conferma del beneficio con l’indicazione del numero di rate autorizzate e del relativo importo.
Effetti del mancato pagamento di una rata
La circolare chiarisce che, in assenza di una specifica previsione normativa, il mancato pagamento di una rata non comporta la perdita del beneficio della rateazione. L’inadempimento riguarda soltanto la singola rata non versata e determina l’applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei contributi, ai sensi dell’art. 116, commi 8-20, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, richiamata anche dalla circolare n. 110 del 23 maggio 2001.
Adempimenti delle Sedi e gestione procedurale
Le Sedi interessate devono prendere contatto con le Associazioni datoriali e con gli Enti di Patronato per illustrare i contenuti della circolare e favorire una corretta compilazione delle domande di rateizzazione, così da acquisire la documentazione in tempo utile per definire le modalità di pagamento richieste.
Per l’acquisizione dei provvedimenti e delle domande si richiama la circolare n. 158 del 23 ottobre 2002, che ha previsto l’implementazione della procedura "gestione ex SCAU" per la gestione delle partite sospese. La sigla da utilizzare è "SOSP 8/b".
Punti principali
Integrazione del Comune di Guardiaregia tra i comuni calamitati
A seguito del decreto del 9 marzo 2004 n. 29, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 7 del 1 aprile 2004, il Comune di Guardiaregia viene incluso tra i comuni colpiti dal sisma del 31/10/2002, ma solo a decorrere dalla pubblicazione del decreto nell’elenco dei comuni terremotati.
Periodi di sospensione dei versamenti contributivi
Per Guardiaregia la sospensione riguarda i versamenti con scadenza dal 1/04/2004 al 31/12/2005. Per le aziende agricole assuntrici di manodopera sono sospesi il 4° trimestre 2003, i quattro trimestri del 2004 e il 1° e 2° trimestre 2005; per le aziende autonome (CD/CM/IAP) e per i piccoli coloni e compartecipanti familiari sono sospese la 1ª, 2ª, 3ª e 4ª rata 2004 e la 1ª, 2ª e 3ª rata 2005.
Modalità di recupero della contribuzione sospesa
Il recupero è disciplinato dall’art. 6, comma 1, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3300 dell’11 luglio 2003. Dal 16 marzo 2006 le aziende interessate devono riprendere il pagamento della contribuzione sospesa, in un’unica soluzione oppure mediante rateizzazione fino a 168 rate mensili, calcolate secondo il criterio indicato nella circolare.
Adempimenti delle aziende
La sospensione non riguarda la presentazione delle dichiarazioni trimestrali DMAG, delle dichiarazioni annuali mod. ACC1/PC/CF, né le eventuali denunce di variazione dei lavoratori autonomi, poiché tali adempimenti servono all’aggiornamento delle posizioni assicurative. Le aziende aventi diritto devono presentare alla Sede competente il modello allegato, con facoltà di optare per il pagamento in unica soluzione o per un numero di rate inferiore a quello previsto. In base alla scelta e ai requisiti dichiarati, verrà inviata una lettera di conferma con indicazione del numero di rate e del relativo importo.
Effetti del mancato pagamento di una rata
Il mancato versamento di una rata non determina decadenza dal beneficio della rateazione, ma configura omissione contributiva limitatamente alla rata non pagata. Su tale importo si applicano le sanzioni previste dall’art. 116, commi 8-20, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, richiamata anche dalla circolare n. 110 del 23 maggio 2001.
Adempimenti delle Sedi e procedura applicativa
Le Sedi sono invitate a contattare Associazioni datoriali ed Enti di Patronato per illustrare la circolare e favorire la corretta compilazione delle domande di rateizzazione, così da acquisirle in tempo utile. Per la gestione delle partite sospese si richiama la circolare n. 158 del 23 ottobre 2002, che prevede l’implementazione della procedura "gestione ex SCAU"; la sigla da utilizzare è "SOSP 8/b".
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