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Circolare

Circolare numero 75 del 13-6-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro autorizzati dall’INPS di recuperare la maggiore contribuzione versata sui contratti di formazione e lavoro rientranti nel regime transitorio introdotto dal D.Lgs. 251/2004. Vengono riepilogate la misura dei benefici, differenziata per tipologia di datore di lavoro e territorio, le modalità di esposizione nel DM10/2, le regolarizzazioni dei periodi pregressi e le relative scritture contabili. Sono inoltre istituiti specifici codici di autorizzazione, di denuncia e contabili per la gestione delle agevolazioni e dei recuperi.

Disciplina transitoria CFL e agevolazioni contributive ex art. 14 D.Lgs. 251/2004

Disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro e agevolazioni contributive

La circolare disciplina le modalità operative per la fruizione e il recupero dei benefici contributivi riconosciuti ai datori di lavoro ammessi dall’INPS nell’ambito del regime transitorio dei contratti di formazione e lavoro (CFL) introdotto dall’art. 14 del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. Il documento chiarisce la misura delle agevolazioni, i codici da utilizzare nelle denunce contributive, le modalità di regolarizzazione dei periodi pregressi e le relative istruzioni contabili.

Quadro normativo e finalità della circolare

L’art. 14 del D.Lgs. n. 251/2004, che modifica il D.Lgs. n. 276/2003 in materia di occupazione e mercato del lavoro, ha previsto una disciplina transitoria per i CFL stipulati dal 24 ottobre 2003 al 31 ottobre 2004 sulla base di progetti autorizzati entro il 23 ottobre 2003. Per accedere ai benefici economici previsti dalla normativa previgente, i datori di lavoro interessati hanno dovuto presentare domanda all’INPS entro 30 giorni dalla stipula, allegando le autorizzazioni. L’INPS ha concluso l’istruttoria e comunicato l’esito delle domande; la circolare fornisce quindi le istruzioni per il recupero della maggiore contribuzione versata in misura piena nelle more dell’ammissione.

Misura e durata dei benefici contributivi

I datori di lavoro autorizzati fruiscono dei benefici contributivi previsti dalla disciplina vigente prima del 24 ottobre 2003. La misura dell’agevolazione varia in base alla natura del datore di lavoro e alla collocazione territoriale dell’attività. In linea generale:

  • i datori di lavoro non aventi natura di impresa ottengono il 25% di riduzione nel Centro-Nord e il 50% nel Mezzogiorno;
  • le imprese ottengono il 25% nel Centro-Nord e la contribuzione in misura fissa come per gli apprendisti nel Mezzogiorno;
  • le imprese commerciali e turistiche con meno di 15 dipendenti beneficiano del 40% nel Centro-Nord e della contribuzione fissa nel Mezzogiorno;
  • le imprese artigiane, ovunque ubicate, fruiscono della contribuzione in misura fissa come per gli apprendisti.

Il beneficio compete per l’intera durata del contratto di formazione e lavoro, che non può superare 24 mesi. Inoltre, nei territori dell’obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93, i datori di lavoro che, a seguito della trasformazione di un CFL di durata non inferiore a 24 mesi in contratto a tempo indeterminato, abbiano realizzato un incremento occupazionale, possono accedere anche all’ulteriore beneficio annuo previsto dall’art. 15 della legge n. 196/1997.

Codice di autorizzazione e gestione delle posizioni interessate

Alle posizioni interessate dall’agevolazione viene attribuito automaticamente, con decorrenza dal periodo di paga di maggio 2005, il codice di autorizzazione "0J". Tale codice assume il significato di datore di lavoro ammesso alle agevolazioni ex art. 14 D.Lgs. n. 251/2004. La circolare precisa inoltre che l’archivio delle aziende interessate sarà reso disponibile alle Sedi per le operazioni di gestione e controllo.

Compilazione del DM10/2 per le denunce mensili

Per l’esposizione mensile dei dati relativi ai lavoratori assunti con CFL secondo la disciplina transitoria, i datori di lavoro devono continuare a utilizzare le modalità già previste per i contratti di formazione e lavoro. La circolare riepiloga i principali codici da utilizzare nel DM10/2:

  • codice tipo contribuzione "53" e codici "S140" e "S150" per imprese artigiane ovunque ubicate o imprese operanti nel Mezzogiorno;
  • codice tipo contribuzione "54" e codice quadro D "L158" per i datori non strutturati in forma di impresa operanti nel Mezzogiorno;
  • codice tipo contribuzione "57" e codice quadro D "L173" per imprese commerciali e turistiche con meno di 15 dipendenti;
  • codice tipo contribuzione "56" e codice quadro D "L172" per i datori di lavoro in genere ubicati nel Centro-Nord;
  • codice tipo contribuzione "65" e codice quadro D "L525" per i soggetti aventi diritto alla riduzione generalizzata del 25% (tra cui imprese artigiane ovunque ubicate, datori operanti nel Mezzogiorno, imprese commerciali e turistiche con meno di 15 dipendenti);
  • codice tipo contribuzione "69" e codici quadro D "L900", "L950" e "L940" per i datori di lavoro che accedono al beneficio pienamente agevolato secondo la regola "de minimis";
  • codici tipo contribuzione "46" e "47" con codici "L210" e "L211" per il beneficio di cui all’art. 15 della legge n. 196/1997.

Per i lavoratori iscritti al Fondo Volo e/o alla gestione separata degli ex enti pubblici creditizi restano ferme le specifiche modalità già vigenti.

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Per recuperare i benefici relativi a periodi già scaduti, i datori di lavoro devono determinare l’importo spettante e indicarlo nel quadro D del DM10/2 con il codice di nuova istituzione "L208", avente il significato di "arr. agevolaz. CFL ex art. 14 D.Lgs. 251/2004". Nei casi in cui il datore abbia diritto alla contribuzione in misura fissa prevista per gli apprendisti, il recupero avviene al netto della quota di contribuzione a suo carico.

Qualora siano state già fruite agevolazioni in modo non conforme ai criteri indicati o alle autorizzazioni concesse, il datore di lavoro deve restituire il beneficio indebito indicando nel quadro B-C del DM10/2 l’importo da restituire, preceduto dal codice "M208" avente il significato di "rest. agevolaz. CFL ex art. 14 D.Lgs. 251/2004". In tali denunce non devono essere compilate le caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Le operazioni di regolarizzazione devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.

Istruzioni contabili

Gli oneri derivanti dai benefici contributivi relativi ai periodi pregressi, esposti con il codice "L208", devono essere imputati al conto GAW 37/105. Le somme recuperate dalle aziende e contraddistinte dal codice "M208" devono invece essere rilevate al conto GAW 24/105. Per la movimentazione di tali conti, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, deve essere utilizzato il codice documento "95", sotto la diretta responsabilità del responsabile dei flussi contabili.

Nuovi conti istituiti

L’allegato 2 istituisce i conti GAW 24/105 e GAW 37/105, rispettivamente destinati alle entrate varie per recuperi e reintroiti delle agevolazioni contributive non riconosciute e agli oneri relativi a periodi pregressi per agevolazioni contributive derivanti dai CFL in disciplina transitoria.

Punti principali

Regime transitorio e accesso ai benefici

L’art. 14 del D.Lgs. 251/2004 ha previsto un regime transitorio per i contratti di formazione e lavoro stipulati sulla base di progetti autorizzati entro il 23 ottobre 2003. L’INPS ha completato l’istruttoria delle domande e ha comunicato agli interessati l’esito dell’ammissione ai benefici contributivi. La circolare disciplina quindi il recupero della contribuzione versata in misura piena nelle more dell’autorizzazione.

Misura e durata delle agevolazioni

Le agevolazioni si applicano secondo la disciplina previgente al 24 ottobre 2003 e variano in funzione della natura del datore di lavoro e dell’area territoriale. Il beneficio spetta per l’intera durata del CFL, che non può superare 24 mesi. Nei territori dell’obiettivo 1, in caso di trasformazione del CFL di durata almeno pari a 24 mesi in contratto a tempo indeterminato con incremento occupazionale, può spettare anche l’ulteriore beneficio annuo dell’art. 15 della legge n. 196/1997.

Codice di autorizzazione e gestione delle posizioni

Alle posizioni agevolate viene attribuito automaticamente, a decorrere dal periodo di paga di maggio 2005, il codice di autorizzazione "0J", con il nuovo significato di datore di lavoro ammesso alle agevolazioni ex art. 14 D.Lgs. 251/2004. L’archivio delle aziende interessate sarà reso disponibile alle Sedi per le operazioni conseguenti.

Compilazione del DM10/2 per le denunce correnti

Per i lavoratori assunti con CFL in disciplina transitoria si continua a utilizzare la compilazione prevista per i contratti di formazione e lavoro. La circolare riepiloga i codici da usare in relazione alla diversa posizione del datore di lavoro: codici tipo contribuzione 53, 54, 56, 57, 65 e 69 con i corrispondenti codici del quadro D, oltre ai codici 46 e 47 con L210 e L211 per il beneficio ex art. 15 della legge n. 196/1997. Per i lavoratori iscritti al Fondo Volo e/o alla gestione separata degli ex enti pubblici creditizi restano ferme le modalità specifiche già previste.

Regolarizzazione dei periodi pregressi e restituzioni

Per i periodi già scaduti, il datore di lavoro deve determinare il beneficio spettante e indicarlo nel quadro D del DM10/2 con il codice di nuova istituzione "L208". Se il datore ha diritto alla contribuzione in misura fissa come per gli apprendisti, il recupero va effettuato al netto della quota a proprio carico. Se sono state operate agevolazioni non spettanti o difformi dalle autorizzazioni, deve essere restituito l’indebito nel quadro B-C con il codice "M208". Le regolarizzazioni vanno effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare.

Istruzioni contabili e nuovi conti

Gli oneri relativi ai benefici sui periodi pregressi, esposti con il codice L208, sono imputati al conto GAW 37/105; le somme recuperate con il codice M208 sono rilevate al conto GAW 24/105. Per le acquisizioni manuali delle registrazioni contabili deve essere utilizzato il codice documento 95, sotto la responsabilità del responsabile dei flussi contabili. L’allegato 2 riporta le denominazioni dei nuovi conti istituiti.

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