Risposta n. 8 del 21/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeInterpello art.11 co.1 lett.a) legge 27/7/2000 n.212 - fattura riepilogativa per prestazioni di servizi, allegati e prestazioni accessorie
Il quesito
L'istante descrive l'emissione di una fattura unica mensile per trasporti effettuati verso lo stesso cliente e chiede: a) se si tratta di fattura riepilogativa differita ai sensi art.21, co.4, lett.a) DPR 633/1972; b) se il rinvio alla lista riepilogativa assolve gli obblighi descrittivi di art.21, co.2, lett.g) senza allegare la lista al file XML; c) se per l'addebito successivo di servizi accessori è obbligatorio valorizzare la sezione 2.1.10 "FatturaPrincipale" o basta il campo descrittivo in 2.2; d) quale violazione e sanzione si configura in caso di mancata allegazione della lista descrittiva.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante propone di considerare la modalità come fatturazione "differita" ai sensi dell'art.21, co.4, lett.a), considerare omissione della sezione 2.1.10 come violazione formale se l'accessorietà emerge comunque in 2.2 e nella lista, ritenere la mancata allegazione della lista come violazione formale e proporre la regolarizzazione mediante note di credito/debito oppure convertendo la lista in PDF/A con firma digitale e marcatura temporale entro il termine di dichiarazione IVA.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia precisa che non si è in presenza della fattura riepilogativa differita poiché, secondo quanto dall'istante riferito, il pagamento avviene dopo l'emissione: la fattura che cumula prestazioni ha momento impositivo coincidente con la data di fatturazione e va trasmessa allo SdI entro 12 giorni. Tuttavia il richiamo alla lista riepilogativa può assolvere gli obblighi di indicazione di natura, qualità e quantità, purché la lista sia conservata (cartacea o elettronica). Non si ravvisano violazioni per la mancata allegazione della lista al file XML, ferma la conservazione. Per le prestazioni accessorie occorre invece il necessario collegamento con l'operazione principale: va valorizzata correttamente la distinzione e richiamata la fattura principale (sezione tecnica "FatturaPrincipale"); in caso di omissione è richiesta la regolarizzazione tramite note di variazione (art.26 DPR 633/1972) e riemissione delle fatture corrette. La valutazione concreta di eventuali sanzioni è fuori dal procedimento d'interpello.
Testo integrale
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