L.R. Liguria 20/2018
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Liguria 1/2007 al d.lgs. 222/2016 sulla disciplina dei titoli abilitativi (SCIA, autorizzazioni, comunicazioni) per esercizi di vicinato, somministrazione, vendita stampa, carburanti, vendita a distanza e altre forme speciali. Introduce anche una sperimentazione triennale della vendita itinerante su natanti da diporto e contributi per l’innovazione delle edicole.
Modifiche al testo unico regionale ligure in materia di commercio
Modifiche al testo unico ligure sul commercio
La legge regionale della Liguria n. 20 del 2018 interviene in modo ampio sulla l.r. 1/2007, aggiornando titoli abilitativi, requisiti soggettivi, regimi amministrativi e disciplina di specifici settori commerciali. Le modifiche coordinano la normativa regionale con il d.lgs. 222/2016 e con altre norme statali di settore, incidendo su vendita al dettaglio, stampa, carburanti, somministrazione e forme speciali di vendita.
Requisiti soggettivi e titoli abilitativi generali
La disciplina dei requisiti per l’esercizio delle attività commerciali viene aggiornata introducendo espressamente i requisiti di onorabilità. È inoltre previsto che non possano esercitare l’attività commerciale di vendita e somministrazione i soggetti sottoposti a misure di prevenzione o destinatari delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dal codice antimafia.
Quando, per lo svolgimento delle attività disciplinate dal testo unico, siano necessari ulteriori titoli abilitativi, trova applicazione il d.lgs. 222/2016 con la relativa modulistica unificata e standardizzata. Questo principio viene richiamato in più capi della legge, così da uniformare il quadro regionale ai regimi amministrativi statali.
Esercizi di vicinato e vendita al dettaglio
Per gli esercizi di vicinato, l’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento, la concentrazione o l’accorpamento della superficie di vendita entro i limiti di legge, nonché la modifica del settore merceologico, sono soggetti a SCIA da presentare allo SUAP comunale competente. La segnalazione deve attestare, tra l’altro, il possesso dei requisiti, la non necessità di titoli edilizi, il rispetto delle norme urbanistiche, igienico-sanitarie e di sicurezza, e i dati essenziali dell’esercizio.
Per le attività di vendita al dettaglio effettuate mediante distributori automatici, la legge distingue:
- l’apertura o l’ampliamento di un locale destinato esclusivamente alla vendita automatica, per il quale possono essere richiesti SCIA o autorizzazione a seconda della tipologia di struttura;
- l’uso di apparecchi automatici in esercizi già abilitati, per il quale è prevista la SCIA.
La vendita per corrispondenza, tramite televisione, altri sistemi di comunicazione e commercio on line è soggetta a SCIA; quando tale attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non è richiesto un titolo aggiuntivo. Anche la vendita presso il domicilio dei consumatori e la raccolta di ordinativi è assoggettata a SCIA, compreso il caso in cui l’attività sia svolta tramite incaricati.
Il subingresso nell’attività commerciale comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo; per il settore non alimentare è prevista la comunicazione, per quello alimentare la SCIA unica. La cessazione della gestione e altre variazioni connesse vengono ricondotte a forme di preventiva comunicazione.
Somministrazione di alimenti e bevande
Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nelle zone soggette a tutela di cui al d.lgs. 59/2010 l’apertura, l’ampliamento e il trasferimento di sede restano subordinati ad autorizzazione comunale; nelle altre zone l’attività è soggetta a SCIA.
La disciplina del subingresso nel settore della somministrazione prevede la presentazione al Comune di SCIA unica o condizionata. Per associazioni e circoli privati richiamati dal d.P.R. 235/2001 si applicano le disposizioni del d.lgs. 222/2016.
Vendita della stampa quotidiana e periodica
La legge ridefinisce in modo organico la disciplina dei punti vendita di stampa quotidiana e periodica. Vengono distinti i punti vendita esclusivi, tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici, e i punti vendita non esclusivi, che possono vendere stampa in aggiunta ad altre merci.
L’apertura di nuovi punti vendita, il trasferimento di sede e l’ampliamento, sia per i punti vendita esclusivi sia per quelli non esclusivi, sono soggetti a SCIA secondo il d.lgs. 170/2001. La vendita è effettuata nel rispetto delle modalità statali vigenti.
La programmazione regionale e comunale può intervenire sui criteri di insediamento; i Comuni possono adottare un piano commerciale e urbanistico per individuare zone da salvaguardare per sostenibilità ambientale, viabilità e tutela dei beni artistici, storici e ambientali, e il piano può prevedere un regime autorizzatorio per nuovi punti vendita in tali zone.
La legge valorizza inoltre le edicole, promuovendo interventi per l’innovazione dei servizi e l’offerta di servizi aggiuntivi, anche legati a informazione turistica, logistica dell’ultimo miglio e intermediazione di servizi a valore aggiunto.
Contributi per l’innovazione delle edicole
La Regione concede contributi a fondo perduto per progetti di miglioramento, riqualificazione e innovazione dei servizi delle edicole, inclusi interventi strutturali, dotazioni informatiche e attrezzature funzionali ai nuovi servizi.
Possono accedere ai contributi le edicole o loro aggregazioni con sede legale e operativa in Liguria. Il contributo è pari al 60% della spesa ammessa ed è concesso nei limiti del regime de minimis. La Giunta regionale deve definire criteri, modalità di concessione e documentazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. È prevista anche una clausola valutativa con relazione biennale al Consiglio regionale.
Impianti di distribuzione carburanti
La parte più estesa della riforma riguarda gli impianti di distribuzione carburanti. Vengono aggiornate le definizioni, includendo i carburanti tradizionali e i combustibili alternativi; la Regione deve programmare la rete per favorire razionalizzazione, efficienza, servizi all’utenza, contenimento dei prezzi, risparmio energetico e diffusione dei combustibili alternativi.
L’installazione e l’esercizio di nuovi impianti sono soggetti ad autorizzazione comunale secondo il d.lgs. 222/2016 e la programmazione regionale. I nuovi impianti devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica almeno veloce e di rifornimento di GNC o GNL, salvo specifiche impossibilità tecniche o aree svantaggiate. È anche consentita l’apertura di impianti mono-prodotto per gas naturale e punti di ricarica elettrica.
La legge disciplina inoltre:
- le modalità di erogazione e l’obbligo di dotarsi di apparecchiature per il rifornimento senza servizio con pagamento anticipato;
- la ristrutturazione totale degli impianti e il relativo collaudo;
- la composizione della commissione di collaudo e gli oneri a carico del richiedente;
- l’esercizio provvisorio in attesa del collaudo;
- la sospensione volontaria e quella autoritativa degli impianti, anche autostradali;
- la durata novennale delle concessioni e le modalità di rinnovo.
Per gli impianti autostradali la disciplina è più rigorosa: la sospensione volontaria è ammessa solo per gravi motivi documentati con preavviso, e la sospensione per pubblica sicurezza può essere disposta dall’ente competente con comunicazione alla Regione.
Sperimentazione della vendita itinerante su natanti da diporto
La legge introduce una sperimentazione triennale della vendita itinerante su natanti da diporto. L’attività è consentita per un massimo di 90 giorni l’anno, anche non consecutivi, su tutto il territorio regionale, con autorizzazione rilasciata dal Comune competente.
La sperimentazione è subordinata a condizioni specifiche:
- possesso della patente nautica;
- rispetto dei requisiti igienico-sanitari;
- vendita esclusivamente di prodotti preconfezionati e bevande preconfezionate o preimbottigliate, con esclusione di latte e derivati;
- esercizio solo in aree dove non siano già presenti attività commerciali che vendono gli stessi prodotti.
I Comuni trasmettono alla Regione gli elenchi dei soggetti autorizzati e i dati necessari alla valutazione. Al termine dei tre anni, e in base alle verifiche svolte, l’autorizzazione è rilasciata di diritto ai soggetti che hanno effettuato la sperimentazione.
Sanzioni e decadenza
Sono rivisti diversi profili sanzionatori. Per la violazione degli obblighi relativi alle modalità di erogazione e a taluni obblighi sugli impianti carburanti è prevista una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro. Nei casi previsti viene sospesa l’attività o assegnato un termine per regolarizzare l’impianto; in caso di mancato adeguamento la concessione decade.
Norma transitoria, finanziaria e urgenza
La Giunta regionale deve adottare entro 60 giorni i criteri e le modalità per i contributi alle edicole. Gli oneri finanziari sono coperti mediante variazioni di bilancio per il 2018 e con la legge di bilancio per gli esercizi successivi.
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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