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Legge

L.R. Liguria 22/2018

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2009, N. 56 (NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI)

Normativa regionaleL.R. Liguria 22/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Piemonte 56/2009 sulla formazione della posizione univoca della Regione in conferenza di servizi: demanda alla Giunta la disciplina della conferenza interna e prevede che, in mancanza di pareri o atti di assenso entro i termini, si formi assenso senza condizioni, salvo i casi in cui UE o legge statale impongano provvedimenti espressi. È entrata in vigore il 5 dicembre 2018.

Modifiche alla disciplina regionale del procedimento amministrativo e della conferenza di servizi interna

Modifiche alla disciplina del procedimento amministrativo e della conferenza di servizi interna

La legge regionale interviene sulla legge regionale 25 novembre 2009, n. 56, limitatamente alla disciplina della formazione della posizione regionale da esprimere in conferenza di servizi. Le disposizioni riguardano il territorio della Regione Piemonte e si inseriscono nel quadro dell’articolo 14-ter della legge n. 241/1990.

Conferenza di servizi interna e ruolo del Rappresentante Unico Regionale

La Giunta regionale è chiamata a disciplinare, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di svolgimento della conferenza dei servizi interna. Questa sede serve a formare una posizione univoca e vincolante su tutte le decisioni di competenza regionale che devono essere rese in conferenza di servizi simultanea dal Rappresentante Unico Regionale (RUR), individuato dalla Giunta secondo la normativa vigente.

Formazione dell’assenso e conseguenze dell’inerzia

Per consentire la definizione della posizione unitaria della Regione, la legge stabilisce un meccanismo di assenso implicito. Salvo i casi in cui il diritto dell’Unione europea o la legislazione statale richiedano provvedimenti espressi, il decorso infruttuoso dei termini perentori assegnati produce i seguenti effetti:

  • la mancata comunicazione al RUR di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso necessari equivale ad assenso senza condizioni;
  • lo stesso effetto si verifica se non sono trasmessi eventuali atti di dissenso motivato;
  • equivale ad assenso senza condizioni anche la mancata partecipazione alla seduta conclusiva della conferenza di servizi, quando non sia stato espresso alcuno degli atti richiesti. Resta ferma la responsabilità amministrativa, dirigenziale e disciplinare per l’assenso prestato anche in forma implicita.

Decorrenza ed efficacia

La legge è dichiarata urgente e si applica dal giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, avvenuta il 5 dicembre 2018. Non contiene limiti temporali di applicazione né una disciplina transitoria specifica.

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