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Legge

L.R. Liguria 23/2018

DISPOSIZIONI PER LA RIGENERAZIONE URBANA E IL RECUPERO DEL TERRITORIO AGRICOLO

Normativa regionaleL.R. Liguria 23/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Liguria l’individuazione e l’attuazione di ambiti di rigenerazione urbana e di recupero di territori agricoli abbandonati, con procedure comunali, schede normative, criteri vincolanti, incentivi edilizi ed economici e obblighi di monitoraggio. Abroga la l.r. 29/2002. È ancora rilevante per interventi e piani comunali da attivare oggi.

Rigenerazione urbana e recupero del territorio agricolo in Liguria

Rigenerazione urbana e recupero del territorio agricolo in Liguria

La legge regionale disciplina due strumenti di pianificazione e intervento: la rigenerazione urbana di ambiti degradati e il recupero di aree agricole in abbandono, con l’obiettivo di limitare il consumo di nuovo suolo e migliorare qualità ambientale, paesaggistica, architettonica e sociale del territorio ligure.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione promuove la rigenerazione urbana come alternativa strategica all’espansione edilizia e detta regole per il recupero del territorio agricolo abbandonato, specie nelle aree interne colpite da depauperamento demografico ed economico. Il provvedimento è coerente con l’obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo entro il 2050.

Rigenerazione urbana: individuazione degli ambiti

I Comuni possono individuare ambiti urbani degradati che richiedono interventi di rigenerazione urbana, architettonica, sociale, ambientale o di deimpermeabilizzazione dei suoli. Gli ambiti possono essere caratterizzati, anche alternativamente, da carenza di urbanizzazioni, presenza di edifici o complessi abbandonati, obsolescenza statica/tecnologica/energetica/funzionale, oppure marginalità economica-sociale o criticità ambientali.

L’individuazione avviene mediante perimetrazione su cartografia informatizzata e predisposizione di una scheda normativa per ciascun ambito, con indicazione di:

  • condizioni di degrado presenti;
  • obiettivi di rigenerazione e ricadute sulle politiche pubbliche;
  • eventuale quota di edilizia residenziale sociale;
  • destinazioni d’uso ammesse;
  • tipologie di intervento;
  • limiti edilizi e parametri urbanistici;
  • dotazioni infrastrutturali e prestazioni ambientali richieste;
  • ulteriori criteri di qualità progettuale;
  • interventi soggetti a permesso di costruire convenzionato o a titolo edilizio diretto.

Gli ambiti possono riguardare zone territoriali omogenee A, B, D e F o corrispondenti ambiti/distretti del regolamento regionale urbanistico. È possibile il coinvolgimento delle comunità interessate tramite consultazione preventiva.

Rigenerazione urbana: interventi ammessi

Negli ambiti individuati possono essere previsti mutamenti di destinazione d’uso anche con opere edilizie, oltre a interventi fino alla ristrutturazione urbanistica e alla nuova costruzione. Le finalità ammesse includono:

  • innovazione tecnologica, energetica, statica e funzionale, anche con demolizione e ricostruzione;
  • realizzazione di residenze innovative e a basso consumo energetico, anche per alloggi temporanei;
  • realizzazione di complessi produttivi, turistico-ricettivi, industriali, artigianali, direzionali, commerciali e di servizi;
  • complessi multifunzionali con servizi collettivi, culturali, verde urbano e mobilità;
  • edifici e infrastrutture pubbliche innovativi e sostenibili;
  • recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e paesaggistico;
  • rigenerazione ecologica e adeguamento delle reti di servizi pubblici;
  • creazione di aree verdi, giardini e parchi pubblici, anche con agricoltura urbana;
  • miglioramento dell’accessibilità ciclabile e pedonale e della mobilità sostenibile;
  • eliminazione o mitigazione dei rischi idraulici, idrogeologici, industriali, tecnologici e sismici.

Procedura comunale per la rigenerazione urbana

L’individuazione degli ambiti è adottata dal Comune con deliberazione, depositata per 30 giorni e pubblicata sul sito istituzionale, con possibilità di osservazioni. Dopo le osservazioni e la conclusione della valutazione ambientale strategica, il Comune approva definitivamente o attesta l’approvazione nei casi previsti.

Se la disciplina comporta variante urbanistica, gli atti sono trasmessi alla Regione, che può formulare osservazioni entro 60 giorni. Il Comune deve adeguarsi entro 30 giorni, a pena di decadenza. Gli atti efficaci sono poi pubblicati e trasmessi alla Regione.

L’individuazione degli ambiti non è soggetta ad alcune limitazioni della legge urbanistica regionale.

Progetti e convenzioni per la rigenerazione urbana

I progetti soggetti a permesso di costruire convenzionato devono contenere, oltre agli elaborati edilizi, la progettazione delle urbanizzazioni e infrastrutture, la dimostrazione della fattibilità economico-finanziaria, le misure di mitigazione e compensazione ambientale, lo studio paesaggistico, le opere di bonifica e ripristino ambientale e la convenzione attuativa con impegni, tempi, garanzie e sanzioni.

Incentivi per la rigenerazione urbana

Le attività comunali di progettazione possono essere finanziate con il fondo regionale previsto dalla legge finanziaria 2013, secondo bando, selezionando i casi per ciascuna tipologia di degrado. Gli interventi attuativi possono accedere ai finanziamenti regionali previsti dalla legge di stabilità 2017, secondo condizioni e procedure vigenti.

Per gli interventi previsti nella scheda normativa si applicano valori sostitutivi e integrativi della tabella contributiva della l.r. 25/1995. Inoltre:

  • non si applica il contributo aggiuntivo previsto per la riduzione della superficie impermeabilizzata se l’intervento riduce almeno del 20% la superficie impermeabilizzata esistente e la trasforma in superficie permeabile;
  • lo svincolo totale o parziale di alberghi non più in esercizio, con contestuale realizzazione o riapertura anche parziale di alberghi, non è soggetto alla maggiorazione del costo di costruzione prevista dalla l.r. 1/2008;
  • la volumetria demolita senza ricostruzione può costituire credito edilizio, utilizzabile nello stesso ambito o altrove secondo la disciplina urbanistica comunale;
  • il Comune può prevedere ulteriori incentivi economici e fiscali di propria competenza.

Criteri vincolanti per la qualità degli interventi urbani

Negli ambiti di rigenerazione devono essere rispettati criteri di qualità orientati alla pianificazione territoriale regionale. In particolare:

  • gli interventi devono produrre una riqualificazione organica con soluzioni architettoniche capaci di innovare l’immagine urbana e gli spazi pubblici;
  • nei contesti storici non devono alterare i caratteri tipologici e architettonici, privilegiando materiali tipici locali e soluzioni coerenti con il contesto.

Recupero del territorio agricolo: individuazione degli ambiti

I Comuni possono individuare ambiti del territorio caratterizzati da:

  • terre agricole abbandonate, incolte o insufficientemente coltivate;
  • areali interessati da forestazione naturale o artificiale con preesistente uso agricolo e accessibilità adeguata;
  • edifici o complessi rurali, serre dismesse, agglomerati e borghi in contesti agricoli abbandonati o degradati da riqualificare e mettere in sicurezza.

Anche qui l’individuazione avviene tramite cartografia informatizzata e scheda normativa, che deve indicare condizioni di abbandono, obiettivi di recupero, destinazioni d’uso, tipologie di intervento, parametri edilizi, prestazioni ambientali, monitoraggio, ulteriori criteri di qualità e distinzione tra interventi soggetti a permesso convenzionato o titolo diretto.

Gli ambiti possono riguardare zone omogenee A, E o per servizi, oltre ad alcuni ambiti del regolamento urbanistico regionale; possono interessare anche zone C, ma solo con limiti di densità non superiori a quelli delle zone E.

Il Comune può promuovere ricomposizione e riordino fondiario, anche attraverso la Banca regionale della terra.

Recupero del territorio agricolo: interventi ammessi

Negli ambiti agricoli in abbandono sono ammessi interventi strettamente funzionali al recupero agricolo e alla valorizzazione del territorio, tra cui:

  • opere edilizie strettamente funzionali al recupero delle terre agricole;
  • recupero di edifici connessi ai fondi agricoli, anche con cambio d’uso per residenza dell’imprenditore agricolo, per soggetti convenzionati con il Comune o per funzioni turistico-ricettive dell’azienda;
  • rimozione di serre dismesse e ripristino di colture in pieno campo;
  • demolizione di strutture prive di valore testimoniale per l’insediamento o ampliamento di attività agricole;
  • realizzazione o ampliamento di insediamenti produttivi agricoli e zootecnici, compresa l’abitazione dell’imprenditore agricolo;
  • riconversione di insediamenti produttivi per nuove aziende agricole;
  • recupero di spazi e fabbricati per agricoltura sociale;
  • recupero di borghi o parti di essi per funzioni residenziali, turistico-ricettive, agricolo-produttive, artigianali e di servizio, con contestuale recupero delle terre agricole;
  • interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico;
  • tecnologie basate su energie rinnovabili e gestione sostenibile delle risorse naturali;
  • recupero di beni culturali, storici e artistici;
  • piccoli manufatti agricoli per l’attività agro-silvo-pastorale, con volume chiuso massimo di 45 mc e altezza interna non superiore a 2,40 m;
  • serbatoi idrici e impianti tecnologici, preferibilmente interrati;
  • adeguamento della viabilità esistente e riuso dei tracciati, entro limiti dimensionali prefissati;
  • dotazioni funzionali alla produzione agricola e ai servizi essenziali, comprese aree di socializzazione, parcheggi, allacciamenti, impianti di trasporto, servizi energetici e per i rifiuti, viabilità poderale e recinzioni.

Procedura comunale per il recupero agricolo

La procedura è analoga a quella prevista per la rigenerazione urbana: adozione della deliberazione comunale, deposito per 30 giorni, pubblicazione sul sito, osservazioni dei privati, approvazione definitiva o attestazione dell’approvazione in assenza di osservazioni, recepimento delle prescrizioni ambientali quando presenti.

Se la disciplina comporta variante urbanistica, gli atti sono trasmessi alla Regione per eventuali osservazioni entro 60 giorni; il Comune deve adeguarsi entro 30 giorni, altrimenti gli atti decadono. Gli atti efficaci vanno pubblicati e trasmessi alla Regione.

L’individuazione degli ambiti di recupero non è soggetta ad alcune limitazioni della legge urbanistica regionale.

Per gli areali con preesistente uso agricolo, nelle more del piano paesaggistico regionale, l’accertamento di tale uso consente il procedimento paesaggistico semplificato per specifici interventi indicati dalla normativa statale richiamata.

Progetti e convenzioni per il recupero agricolo

I progetti attuativi della scheda normativa devono contenere:

  • elaborati necessari al titolo edilizio;
  • valutazione di fattibilità economico-finanziaria, con eventuale valutazione tecnico-agronomica dei terreni;
  • studio di inserimento paesistico-ambientale e misure di mitigazione/compensazione;
  • convenzione attuativa per gli interventi di recupero dei borghi, con impegni, tempi, garanzie e sanzioni;
  • per gli edifici che possono ospitare chirotteri protetti, documentazione sulle cautele da adottare secondo le linee guida ministeriali.

Incentivi per il recupero agricolo

Per gli interventi di recupero agricolo si applica il medesimo sistema di incentivi economici della rigenerazione urbana, con sostituzione e integrazione dei valori tabellari della l.r. 25/1995. Restano inoltre applicabili:

  • l’esenzione dal contributo aggiuntivo se la superficie impermeabilizzata è ridotta almeno del 20% e trasformata in permeabile;
  • la non applicazione della maggiorazione del costo di costruzione per interventi unitari su alberghi non più in esercizio, quando si realizzi o riapra anche parzialmente una struttura alberghiera;
  • eventuali ulteriori incentivi economici o fiscali di competenza comunale, fatti salvi quelli statali.

Criteri vincolanti per la qualità del recupero agricolo

Negli ambiti agricoli devono essere rispettati criteri di tutela del paesaggio e dell’identità rurale. In particolare devono essere salvaguardati:

  • edifici tradizionali, manufatti storici e testimonianze di cultura materiale;
  • tipologie costruttive tradizionali e attività proto-industriali come mulini, frantoi, opifici, fienili, calcinare ed essiccatoi;
  • percorsi storici e relativi manufatti;
  • il sistema dei terrazzamenti, mantenendone l’immagine paesaggistica pur con possibili innovazioni tecniche prescritte.

Disposizioni comuni, linee guida e monitoraggio

La Giunta regionale deve emanare linee guida con gli schemi tipo delle schede normative e le istruzioni per l’informatizzazione dei dati geografici relativi agli ambiti individuati.

È prevista una clausola valutativa: il Consiglio regionale verifica attuazione e risultati della legge. I Comuni devono trasmettere ogni anno, entro il 30 aprile, i dati sugli interventi approvati e realizzati e pubblicarli sui propri siti istituzionali. La Giunta presenta al Consiglio, a partire da diciotto mesi dopo l’entrata in vigore e poi entro il 30 luglio di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi di rigenerazione urbana e recupero agricolo.

Abrogazione e stato di vigenza

La legge abroga la l.r. 29/2002 sul recupero e la riqualificazione dei centri storici. Il testo non risulta riferito a un orizzonte temporale già concluso, quindi resta una disciplina ancora utilizzabile per la pianificazione e gli interventi comunali in Liguria.

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