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Ordinanza

Ordinanza n. 9798/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione avente numero di protocollo e data sconosciuti (notificata il 27 gennaio 2025 tramite posta elettronica ordinaria) con la quale il Capo del I Reparto della Direzione generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa (d’ora in avanti anche solo PERSOMIL) ha escluso il ricorrente dalla procedura di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate (d’ora in avanti anche solo VSP), per il 2024 dei volontari in ferma prefissata quadriennale (d’ora in avanti anche solo VFP4), per mancanza del requisito previsto al paragrafo 3, sottoparagrafo a., 8a alinea, della circolare n. M_D -OMISSIS-REG2024 0079203 del 6 febbraio 2024, emessa da PERSOMIL che prevede di «non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi»; - del paragrafo 3, sottoparagrafo a., 8a alinea, della circolare n. M_D -OMISSIS-REG2024 0079203 del 6 febbraio 2024 emessa da PERSOMIL per l’immissione nei ruoli dei VSP delle Forze Armate, per il 2024, dei VFP4 e che prevede, quale requisito di partecipazione alla procedura, di «non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi»; - dei provvedimenti aventi numero di protocollo e data sconosciuti, di revoca e di ritiro della -OMISSIS- intestata al ricorrente, comunicati a mezzo posta elettronica ordinaria con mail inviata il 6 febbraio 2025, avente ad oggetto «Revoca carta -OMISSIS-»; - del documento denominato “OUT-PROCESSING”, avente numero di protocollo e data sconosciuti, contenente l’elenco di tutte le attività amministrative compiute dall’Amministrazione successivamente all’esclusione del ricorrente dall’immissione in SPE; - della nota n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS- di protocollo del 19 febbraio 2025, con cui è stata trasmessa al ricorrente copia del Documento Unico Matricolare dello stesso, aggiornata alla data del collocamento in congedo; - della determinazione n. M_D -OMISSIS-REG -OMISSIS-di protocollo del 29 gennaio 2025 (non notificata ma risultante dal Documento Unico Matricolare aggiornato al 19 febbraio 2025) con cui è stato disposto il collocamento in congedo illimitato del ricorrente per fine ferma a decorrere dal 28 dicembre 2024; - della determinazione n. M_D -OMISSIS-REG -OMISSIS-di protocollo del 29 gennaio 2025 (non notificata ma risultante dal quadro B, n -OMISSIS-, numero -OMISSIS-del Documento Unico Matricolare del ricorrente aggiornato al 19 febbraio 2025) con cui è stato disposto il collocamento in congedo illimitato del ricorrente per fine ferma a decorrere dal 28 dicembre 2024; - delle determinazioni n. M_D -OMISSIS-REG 2025 -OMISSIS-di protocollo del 27/10/2025 di Ministero della Difesa – D.G.P.M. – I Reparto – Decreto M_D -OMISSIS-REG 2024 -OMISSIS-di protocollo datato 16/12/2024 di Ministero della Difesa – D.G.P.M. – II datato 16/12/2024 (non notificate ma risultante dal quadro B, n -OMISSIS-, numero -OMISSIS-del Documento Unico Matricolare del ricorrente aggiornato al 19 febbraio 2025) con cui il ricorrente è stato considerato «in servizio di fatto fino al 29/01/2025 a decorrere dal 28/12/2024»; - della determinazione n. M_D -OMISSIS-REG -OMISSIS-di protocollo del 29 gennaio 2025 (non notificata ma risultante dal quadro B, n -OMISSIS-, numero -OMISSIS-del Documento Unico Matricolare del ricorrente aggiornato al 19 febbraio 2025) con cui il ricorrente è stato collocato «nella forza in congedo … a decorrere dal 30 gennaio 2025»; - della determinazione n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-di protocollo del 20 febbraio 2025, e dell’elenco in essa contenuto, nella parte in cui non ricomprende il nominativo dell’odierno ricorrente, con cui il Vice Direttore generale di PERSOMIL ha immesso nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito, con il grado di Graduato, con decorrenza giuridica e amministrativa 28 dicembre 2024, i VFP4 che, al pari del ricorrente, erano stati dichiarati vincitori di concorso ed inclusi nella graduatoria approvata con Decreto Dirigenziale n. M_D -OMISSIS-REG2024 0706805 del 5 dicembre 2024 di PERSOMIL; - di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti o connessi ai provvedimenti suindicati e, comunque, della graduatoria di merito oggi impugnata, nonché per la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 635, comma 1, lett. g-bis), del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 2, della Costituzione, nella parte in cui impone, tra i «requisiti generali per il reclutamento», quello di non essere «in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi». Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 7\8\2025: per la declaratoria di nullità o, in subordine per l’annullamento - altresì della determinazione n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-del 29 maggio 2025 (notificata in pari data) con la quale il Capo del I Reparto di PERSOMIL, in asserita esecuzione dell’ordinanza n. -OMISSIS- di codesto ill.mo TAR, ha confermato l’esclusione dell’odierno ricorrente dalla procedura di immissione nei ruoli dei VSP delle Forze Armate, per il 2024, adottata con il foglio n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-del 27 gennaio 2025; - di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti o connessi ai provvedimenti finora impugnati.

Giustizia amministrativa202504417

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente e atti conseguenti di revoca della carta di identità militare, collocamento in congedo e mancata immissione nel ruolo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente, già dichiarato vincitore e inserito nella graduatoria della procedura 2024 per l'immissione dei VFP4 nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate, ha impugnato l'esclusione disposta per la ritenuta mancanza del requisito previsto dalla circolare PERSOMIL, consistente nel non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi. Ha contestato anche la clausola della circolare, gli atti conseguenti relativi alla revoca della carta militare, al collocamento in congedo e alla mancata immissione, chiedendo inoltre la rimessione alla Corte costituzionale della questione concernente l'art. 635, comma 1, lett. g-bis), d.lgs. 66/2010, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 2, Cost. Con motivi aggiunti ha impugnato la determinazione del 29 maggio 2025, adottata dall'Amministrazione in asserita esecuzione di una precedente ordinanza cautelare del TAR, che aveva confermato l'esclusione. Dalla discussione e dagli atti è emersa un'evoluzione del procedimento penale pendente, definito in secondo grado davanti alla Corte militare di appello, la cui sentenza non risultava ancora acquisita al fascicolo.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le censure di illegittimità né la questione di costituzionalità. Considerata l'evoluzione del procedimento penale e la possibile rilevanza della relativa definizione ai fini della controversia sull'esistenza del requisito di partecipazione, ha disposto un incombente istruttorio a carico del ricorrente, onerandolo di depositare la sentenza pronunciata dalla Corte militare di appello entro il 20 luglio 2026. Ha quindi fissato per il prosieguo della trattazione di merito l'udienza pubblica del 14 ottobre 2026. Nessuna decisione definitiva è stata adottata sulla domanda principale o sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 635, comma 1, lett. g-bis), d.lgs. 66/2010

    non essere «in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi»

    Indicato dal ricorrente quale fondamento legislativo del requisito generale di reclutamento contestato; la sua interpretazione e la questione di costituzionalità non sono state decise con l'ordinanza.

  • artt. 3 e 27, comma 2, Cost.

    Parametri costituzionali indicati dal ricorrente per la richiesta di rimessione della questione di legittimità costituzionale; il TAR non si è pronunciato sulla rimessione.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla memoria depositata dalla parte ricorrente; l'ordinanza non ne trae uno specifico principio decisorio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando la decisione della controversia dipende anche dall'evoluzione di un procedimento penale pendente e dagli effetti che la sua definizione può produrre sul requisito controverso, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione della decisione penale prima di definire il merito.
  • In presenza di un incombente istruttorio necessario per chiarire fatti rilevanti ai fini del giudizio, il giudice può onerare la parte della produzione documentale entro un termine determinato e rinviare la trattazione di merito a una successiva udienza.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenza

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