L.R. Toscana 41/2012
Disposizioni per il sostegno all'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana sostiene l’attività vivaistica come attività agricola e promuove la qualificazione del verde urbano, prevedendo aree vocate, semplificazioni edilizie e amministrative, misure di promozione economica e interventi per la riduzione delle pressioni ambientali. Le principali disposizioni operative sono subordinate a regolamento attuativo e a programmazione regionale, con riferimenti finanziari a partire dal 2012.
Sostegno al vivaismo e disciplina del verde urbano in Toscana
Sostegno al vivaismo e qualificazione del verde urbano in Toscana
La legge disciplina, per la Regione Toscana, misure di sostegno all’attività vivaistica e interventi per la qualificazione, valorizzazione e innovazione del sistema del verde urbano. Il provvedimento collega la disciplina del settore produttivo vivaistico a obiettivi ambientali, paesaggistici ed economici, con particolare attenzione alla sostenibilità, alla qualità dell’aria e alla riduzione delle emissioni climalteranti.
Finalità generali e definizioni
La legge riconosce all’attività vivaistica una funzione economica, sociale e ambientale e la inquadra espressamente come attività agricola esercitabile in qualsiasi territorio classificato agricolo. Per attività vivaistica si intende l’attività professionale di produzione e vendita di vegetali, prodotti vegetali e relativi materiali di propagazione.
Obiettivi di intervento regionale
La Regione inserisce nei propri atti di programmazione misure per:
- aumentare la competitività delle imprese vivaistiche;
- favorire l’ammodernamento di strutture e impianti aziendali in chiave di ecoefficienza;
- promuovere ricerca, innovazione e sperimentazione, anche tramite aggregazioni di imprese e reti tra soggetti scientifici e imprese;
- sostenere la produzione di energie rinnovabili da fonti agricolo-forestali, la conservazione del germoplasma forestale autoctono, i metodi produttivi a basso impatto, il compost di qualità e il riutilizzo degli scarti verdi;
- diffondere bacini di accumulo delle acque piovane e reti e impianti per la gestione e il riuso delle acque aziendali;
- sostenere formazione, aggiornamento e specializzazione degli operatori del vivaismo, della giardineria, della forestazione urbana, dell’ingegneria naturalistica e paesaggistica;
- sostenere enti locali, anche in forma intercomunale, nella realizzazione e ristrutturazione del sistema del verde e del paesaggio urbano;
- promuovere iniziative pubbliche e private per il verde urbano, comprese aree fruibili, agricoltura amatoriale e sociale ed energie rinnovabili;
- promuovere buone pratiche nell’economia verde;
- favorire progetti sperimentali di coordinamento tra aziende per spazi verdi di connettività, attrezzature e servizi comuni e misure di accessibilità. Le misure per ammodernamento e strutture comprensoriali o multiaziendali sono previste prioritariamente nelle aree vocate al vivaismo.
Aree vocate alle attività vivaistiche
Sono aree vocate le aree agricole coerenti con il piano di indirizzo territoriale con valenza paesaggistica che abbiano destinazione vivaistica da almeno dieci anni. Possono essere individuate ulteriori aree vocate, se compatibili con le caratteristiche morfologiche del territorio e con i criteri insediativi stabiliti dal regolamento attuativo.
Nella previsione di nuove aree vocate occorre evitare ambiti di particolare valore paesaggistico o caratterizzati da tessitura agraria tradizionale rilevante, privilegiando aree già servite da viabilità idonea e rispettando viabilità storica e rurale, salvo interventi minimi di adeguamento funzionale.
Nelle aree destinate al vivaismo sono ammessi interventi di qualificazione funzionale e ambientale per rimuovere criticità che incidono sulle pratiche colturali, soprattutto per disponibilità idrica, accessibilità e assetto idraulico-idrogeologico.
Le aree vocate devono avere una superficie contigua minima definita dal regolamento, salvo casi storicamente preesistenti da oltre venti anni con oggettive limitazioni territoriali od economiche. Nelle aree vocate è consentita la coltivazione sia in pieno campo sia in contenitore, nel rispetto del corretto deflusso delle acque meteoriche; il regolamento stabilisce anche la percentuale massima di coltivazioni in contenitore fuori dalle aree vocate.
Individuazione delle aree vocate e adeguamento della pianificazione
Le province, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, individuano le aree vocate nei PTC e orientano la pianificazione comunale. Entro 120 giorni da tali adempimenti, i comuni adeguano i quadri conoscitivi dei piani strutturali e dei regolamenti urbanistici senza necessità di variante. Se il termine non viene rispettato, la disciplina sulle aree vocate si applica comunque alle aree individuate dalla provincia.
Annessi agricoli e strutture per l’attività vivaistica
Nelle aree vocate la costruzione di nuovi annessi agricoli destinati al vivaismo è commisurata alle esigenze produttive aziendali sulla base del PAPMAA e nel rispetto dei parametri fissati dal PTC.
Le aziende vivaistiche nelle aree vocate sono esentate dal rispetto delle superfici minime fondiarie previste dalla normativa regionale sul governo del territorio per la realizzazione degli annessi agricoli. Possono inoltre essere derogati, per gli annessi vivaistici, gli indici di altezza previsti dagli strumenti urbanistici comunali, ma tali deroghe non si applicano ai beni paesaggistici, in coerenza con il PIT avente valore paesaggistico.
Le province definiscono nei PTC, sulla base del regolamento, le caratteristiche tipologiche, costruttive e i parametri dimensionali massimi degli annessi nelle aree vocate. Il cambio di destinazione d’uso agricola non è ammesso; in caso di variazione, si applicano le regole generali sulla perdita della destinazione agricola.
Serre stagionali, serre temporanee semplicemente ancorate al suolo senza alterazione dello stato dei luoghi, ombrari e impianti di vasetteria con sottofondo semimpermeabile possono essere realizzati nelle aree vocate mediante semplice comunicazione del titolare dell’impresa, secondo modalità semplificate fissate dal regolamento.
Sistema del verde urbano e censimento del patrimonio verde
La legge mira a qualificare, valorizzare e innovare il sistema del verde urbano e di connettività urbana, considerato componente dell’equilibrio ecologico dei territori urbani e strumento di riqualificazione dei paesaggi degradati.
I comuni devono:
- censire il proprio patrimonio verde e aggiornarlo periodicamente;
- dedicare una sezione specifica al popolamento arboreo cittadino;
- redigere piani di gestione con programmazione economico-finanziaria.
Le modalità del censimento sono stabilite dal regolamento attuativo. I comuni devono inoltre disciplinare il sistema del verde nei propri strumenti urbanistici, tramite norme tecniche di attuazione redatte da professionalità competenti in materia di paesaggio e verde urbano.
Il d.p.g.r. 2/R/2007 resta il riferimento per modalità e criteri di sostenibilità nella disciplina del verde urbano negli strumenti urbanistici, con indicazione di indici prestazionali collegati ai processi di inurbamento e ristrutturazione delle aree edificate.
Azioni regionali per il verde urbano e mitigazione ambientale
In presenza di criticità ambientali, la Regione promuove azioni di piantumazione a verde e boschi urbani con funzione compensativa, oltre al recupero e alla valorizzazione energetica delle biomasse prodotte dalle superfici verdi urbane.
La Regione promuove, nei propri atti di programmazione, misure e azioni sul verde urbano come buone pratiche di green economy. I comuni, in tale prospettiva, sono tenuti a rinnovare il sistema verde cittadino utilizzando materiale vegetale prevalentemente di provenienza regionale e di sicuro acclimatamento.
Il regolamento disciplina anche l’analisi dei prezzi e delle voci delle opere a verde pubblico, da elaborare e aggiornare periodicamente.
Indirizzi per la diffusione del verde urbano
Tra gli obiettivi prioritari regionali figurano:
- la realizzazione di boschi urbani per il sequestro degli inquinanti e la refrigerazione dell’ambiente;
- la realizzazione di infrastrutture verdi lungo la rete stradale, con nuove alberature e arbusti a sostegno della rete ciclopedonale;
- l’uso di verde architettonico su edifici e parcheggi per efficienza energetica, tutela della falda e riduzione delle superfici impermeabili;
- la tutela e l’implementazione del verde esistente, anche nelle pertinenze edilizie;
- la creazione di spazi verdi vicino ai luoghi di residenza per migliorare comfort e benessere urbano.
Semplificazione amministrativa per il vivaismo
Nelle more dell’attuazione generale della normativa regionale sulla semplificazione, l’autorizzazione per le attività vivaistiche è presentata secondo la disciplina del servizio fitosanitario regionale. La legge quindi rinvia a una procedura amministrativa già prevista da altra normativa regionale, in attesa del completo recepimento dei principi di semplificazione.
Promozione economica del prodotto vivaistico toscano
La Regione definisce, nel programma annuale delle attività di promozione economica, modalità e risorse per valorizzare il prodotto vivaistico toscano. La misura è collegata alla promozione economica delle risorse toscane e all’internazionalizzazione dei settori produttivi interessati.
Misure per la riduzione delle pressioni ambientali e il miglioramento dell’aria
Alle imprese che realizzano investimenti produttivi può essere riconosciuto sostegno per interventi di riduzione delle pressioni ambientali. Tra questi rientra la realizzazione di zone o aree a verde, pubbliche o private, a compensazione delle emissioni climalteranti e finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria in Toscana.
Sono compresi anche gli interventi di recupero e valorizzazione produttiva di aree agricole incolte, secondo modalità stabilite dal regolamento. Il PRSE deve considerare, tra i criteri prioritari di erogazione dei contributi alle imprese, la contemporanea realizzazione di tali interventi.
Regolamento attuativo e contenuti demandati
La Giunta regionale deve emanare il regolamento di attuazione entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il regolamento disciplina in particolare:
- criteri insediativi e superficie minima delle aree vocate;
- percentuale massima di coltivazioni in contenitore fuori dalle aree vocate;
- caratteristiche e parametri massimi degli annessi agricoli nelle aree vocate;
- contenuti e modalità della comunicazione per serre, ombrari e impianti di vasetteria;
- modalità delle piantumazioni, dei boschi urbani e delle azioni compensative;
- modalità per rendere più sostenibili, gestire e ammodernare il sistema del verde urbano, inclusi linee guida, norme tecniche, indici prestazionali, censimento del patrimonio verde e analisi dei prezzi;
- modalità degli interventi di recupero e valorizzazione di aree agricole incolte.
Regime transitorio
Ai fini dell’attuazione delle disposizioni sul sistema del verde urbano e sulla disciplina correlata, il d.p.g.r. 2/R/2007 deve essere modificato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Clausola valutativa
La Giunta regionale deve trasmettere al Consiglio una prima relazione entro il 31 dicembre 2013 sullo stato di attuazione e sulle criticità emerse, con particolare riferimento alle aree vocate, al sistema del verde e agli interventi contro le pressioni ambientali e per la qualità dell’aria. Negli anni successivi la relazione è annuale e deve contenere, tra l’altro, dati sull’adozione da parte dei comuni degli atti necessari, sull’attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e sulle misure integrative per il rimodernamento del verde urbano.
Disposizioni finanziarie
Le risorse per gli interventi previsti dalla legge sono definite, a partire dall’esercizio 2012, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con i pertinenti strumenti di programmazione regionale: il PRAF per gli interventi sul vivaismo, il programma annuale di promozione economica per la valorizzazione del prodotto vivaistico e il PRSE per le misure di riduzione delle pressioni ambientali e miglioramento della qualità dell’aria.
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