Salta al contenuto
Legge

L.R. Toscana 39/2012

Disposizioni in materia di revisori dei conti e di contabilità e bilancio negli enti e agenzie regionali. Modifiche alle l.r. 24/1994, 83/1995, 59/1996, 65/1997, 60/1999, 6/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 23/2012.

Normativa regionaleL.R. Toscana 39/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana adegua la disciplina dei collegi dei revisori di vari enti e agenzie regionali, rafforzandone controlli, pareri su bilanci e poteri ispettivi, e aggiornando alcune indennità. Prevede anche una norma transitoria per gli enti parco fino all’adozione della contabilità economico-patrimoniale. Diversi articoli di modifiche a leggi su enti parco risultano oggi abrogati.

Revisori dei conti e contabilità negli enti e agenzie regionali toscani

Revisori dei conti e controlli negli enti e agenzie regionali toscani

La legge interviene su numerose leggi regionali della Toscana per uniformare le funzioni dei collegi dei revisori, rafforzarne i poteri di vigilanza e aggiornare il regime economico di alcuni organi di controllo. La disciplina riguarda esclusivamente gli enti e le agenzie regionali toscane richiamate nel testo.

Ambito e finalità dell’intervento

L’atto riorganizza la normativa regionale in materia di revisori dei conti e di contabilità e bilancio, incidendo su enti quali Azienda Agricola di Alberese, IRPET, ARTEA, APET, organismi del settore formazione e lavoro, servizio sanitario regionale, ARPAT, LAMMA e Autorità portuale regionale. In più punti si sostituiscono o integrano le disposizioni sui compiti dei collegi dei revisori, con richiamo alle funzioni di controllo previste dal d.lgs. 123/2011 e alle regole sul giudizio di bilancio del d.lgs. 39/2010.

Disciplina dei collegi dei revisori: funzioni comuni

Per gli enti richiamati dalla legge, il collegio dei revisori è chiamato a vigilare sull’osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie. In particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del d.lgs. 123/2011, nel rispetto della legge regionale di settore, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.

In via generale, il collegio:

  • esprime il parere sul bilancio preventivo con un giudizio motivato di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni, oltre al parere sugli equilibri complessivi della gestione;
  • esprime il giudizio sul bilancio di esercizio secondo l’articolo 14 del d.lgs. 39/2010;
  • può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo e chiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.

Pareri preventivi su operazioni straordinarie e indebitamento

Per taluni enti la legge aggiunge un parere obbligatorio preventivo del collegio su specifiche operazioni, in particolare:

  • operazioni di indebitamento;
  • atti di gestione straordinaria del patrimonio;
  • eventuali operazioni di finanza di progetto;
  • assunzione di partecipazioni in società di cui all’articolo 8 della l.r. 65/2010.

Relazioni periodiche e monitoraggio della gestione

Per alcune realtà è previsto un obbligo di relazione periodica sull’andamento della gestione amministrativa e finanziaria. In particolare, l’IRPET e l’ARS devono trasmettere semestralmente al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione sulla gestione amministrativa e finanziaria dell’ente.

Regime delle indennità dei revisori

La legge aggiorna anche le indennità di alcuni collegi o dei relativi componenti, parametrandole all’indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale. Le misure che emergono dal testo sono:

  • per ARTEA e per APET: 5% per il presidente del collegio e 4% per gli altri componenti;
  • per l’Autorità portuale regionale: 3% per il presidente e 2% per i componenti;
  • per l’IRPET: 7% per il presidente e 5% per gli altri componenti.

Settori interessati: sintesi delle principali modifiche

Azienda Regionale Agricola di Alberese

Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi iscritti nel registro dei revisori legali. È nominato dal Consiglio regionale con voto limitato, che individua anche il presidente, e dura in carica quanto il Consiglio regionale. Sono disciplinati vigilanza, parere sul bilancio preventivo, giudizio sul bilancio di esercizio, parere su operazioni straordinarie e poteri ispettivi.

IRPET

Il collegio esercita vigilanza generale, controlli di regolarità e risponde a un obbligo di relazione semestrale verso Consiglio regionale e Giunta regionale. Esprime il parere sul preventivo, il giudizio sul bilancio di esercizio e può svolgere ispezioni e richiedere informazioni.

ARTEA

La disciplina viene allineata ai criteri generali di vigilanza e controllo, con parere sul bilancio preventivo, giudizio sul bilancio di esercizio, poteri ispettivi e aumento delle indennità nelle misure sopra indicate.

APET

Sono introdotte le stesse regole di vigilanza, parere sul preventivo, giudizio sul bilancio di esercizio e poteri ispettivi. Sono inoltre aggiornate le indennità del presidente e dei componenti del collegio.

Formazione professionale e lavoro

Per il collegio dei revisori dell’ente disciplinato dalla l.r. 32/2002 si richiama il d.lgs. 39/2010 per l’abilitazione e si introduce un regime completo di vigilanza, parere sul preventivo, giudizio sul bilancio di esercizio, parere su operazioni straordinarie, controlli ispettivi e indennità pari al 7% e al 5% dell’indennità del Presidente della Giunta regionale.

Servizio sanitario regionale / ARS

Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla legalità e sulla corretta gestione, esprime il parere sul preventivo e il giudizio sul bilancio di esercizio, presenta semestralmente una relazione sull’andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell’ARS e può effettuare ispezioni e controlli.

ARPAT

La disciplina del collegio viene aggiornata con il richiamo al d.lgs. 39/2010 per l’abilitazione, la vigilanza generale, il parere sul preventivo, il giudizio sul bilancio di esercizio, il parere preventivo su operazioni straordinarie e i poteri ispettivi.

LAMMA

Sono adeguati i requisiti normativi di riferimento, la vigilanza del collegio, il parere sul bilancio preventivo, il giudizio sul bilancio di esercizio e i poteri di ispezione e controllo.

Autorità portuale regionale

È disciplinata l’indennità annua del presidente e dei componenti del collegio dei revisori, fissata rispettivamente al 3% e al 2% dell’indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.

Norma transitoria per gli enti parco regionali

Fino all’adozione, da parte degli enti parco regionali, del sistema di contabilità economico-patrimoniale, il collegio unico dei revisori esprime sul bilancio consuntivo un parere che attesta la corrispondenza del consuntivo alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte dirette a migliorare efficienza, produttività ed economicità.

Disposizioni oggi non più operative

Le modifiche introdotte agli articoli delle leggi regionali n. 24/1994 e n. 65/1997 risultano oggi abrogate, come indicato nel testo, per effetto della l.r. 19 marzo 2015, n. 30. Pertanto quelle parti non hanno più utilità applicativa attuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.