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Legge

L.R. Toscana 40/2012

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana.

Normativa regionaleL.R. Toscana 40/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina composizione, nomina, funzioni, funzionamento, incompatibilità e compensi del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana. Prevede pareri obbligatori sugli atti di bilancio e rendiconto, controlli contabili e altre verifiche, con applicazione esclusiva nel territorio regionale. Sono presenti regole transitorie e disposizioni finanziarie riferite soprattutto agli esercizi 2014-2016 e alla fase di prima applicazione dal 1° gennaio 2013.

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana

La legge disciplina l’organo di revisione contabile della Regione Toscana, istituito per assicurare controlli e pareri sull’assetto finanziario e contabile regionale. La normativa definisce composizione, nomina, funzioni, modalità operative, durata dell’incarico, incompatibilità, compensi e regole transitorie.

Composizione, nomina ed elenco dei candidati

Il collegio è composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale mediante estrazione a sorte tra gli iscritti in un elenco tenuto presso il Consiglio regionale. I componenti eleggono al proprio interno il presidente.

Per l’iscrizione all’elenco è richiesta la qualifica di revisore legale e una specifica qualificazione professionale in contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria, anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale deve pubblicare un avviso pubblico almeno 120 giorni prima della scadenza del mandato del collegio, indicando criteri di iscrizione, tenuta dell’elenco ed estrazione a sorte.

Pareri obbligatori e contenuto delle valutazioni

Il collegio esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di bilancio, assestamento, variazione di bilancio e rendiconto generale, nonché sui relativi allegati; esprime inoltre parere obbligatorio sulle proposte di deliberazione di approvazione del bilancio consolidato della Regione.

Il parere sui documenti di bilancio deve contenere un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni, tenendo conto delle variazioni rispetto all’anno precedente, della legge finanziaria e di ogni altro elemento utile, con indicazione delle misure necessarie ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni. Il parere sul rendiconto attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e può formulare rilievi, considerazioni e proposte volte a migliorare efficienza, produttività ed economicità.

Nelle premesse delle leggi di bilancio, assestamento, variazione e rendiconto deve essere indicato l’adeguamento al parere del collegio oppure la motivazione del mancato adeguamento, totale o parziale. I pareri devono essere resi entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle proposte; decorso il termine si può procedere anche senza parere.

Ulteriori compiti di controllo

Oltre ai pareri obbligatori, il collegio:

  • effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
  • vigila a campione sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, con riferimento a entrate, spese, contratti, beni, documentazione, adempimenti fiscali e tenuta della contabilità;
  • esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, con le norme di legge e con le disposizioni inderogabili che incidono sui trattamenti accessori e sugli equilibri di finanza pubblica del piano triennale dei fabbisogni di personale;
  • svolge il ruolo di organo di controllo interno per la relazione sui conti giudiziali degli agenti contabili regionali;
  • assevera il prospetto relativo agli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con enti strumentali e società controllate e partecipate;
  • su richiesta della Giunta o del Consiglio regionale, formula pareri su atti inerenti all’ordinamento contabile e finanziario della Regione;
  • riferisce alla Giunta e alla commissione consiliare di controllo su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia agli organi giurisdizionali competenti nei casi di possibile responsabilità.

Rapporti con altri organi di controllo

Il collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti per il coordinamento della finanza pubblica. Può inoltre essere attribuita, a decorrere dall’esercizio 2015, la funzione prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di certificazione/monitoraggio, con deliberazione della Giunta regionale che deve anche individuare risorse professionali e relativi oneri a carico del bilancio regionale. Gli adempimenti connessi a tale funzione riguardano solo l’esercizio in cui viene attribuita e quelli successivi.

Modalità di esercizio delle funzioni e supporto amministrativo

Per svolgere le proprie funzioni, i componenti del collegio hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Regione e degli enti dipendenti nei limiti previsti per i consiglieri regionali.

Il collegio può intervenire alle sedute della Giunta regionale e delle commissioni consiliari dedicate all’approvazione degli atti sui quali deve esprimere il parere; se richiesto, deve intervenire. Gli ordini del giorno delle sedute devono essergli trasmessi.

La Giunta regionale assicura supporto tecnico, risorse strumentali e informazioni necessarie, anche in relazione agli enti dipendenti. Il Consiglio regionale deve inoltre comunicare gli emendamenti approvati dall’aula sugli atti sottoposti al parere del collegio.

Funzionamento interno

Le funzioni sono svolte collegialmente, con possibilità di riunioni in modalità a distanza fino al 50 per cento delle sedute. La convocazione spetta al presidente.

Il collegio si riunisce ordinariamente una volta alla settimana e comunque quando richiesto dagli uffici regionali; può sospendere le riunioni nel mese di agosto previa comunicazione agli uffici del Consiglio e della Giunta. È validamente costituito con la presenza di due componenti e delibera a maggioranza dei suoi membri. In caso di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età.

I singoli componenti possono svolgere anche individualmente atti di ispezione e controllo, ma devono informare subito il presidente e riferire agli altri componenti entro la prima seduta utile. Il collegio approva i verbali delle sedute, delle ispezioni e delle verifiche effettuate. Copia dei verbali deve essere trasmessa entro il quindicesimo giorno al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, al responsabile finanziario regionale e, per quanto di competenza, al responsabile della gestione sanitaria accentrata.

Il collegio adotta nella prima seduta utile un proprio regolamento di funzionamento.

Durata della carica, cessazione e sostituzioni

Il mandato dura cinque anni dalla nomina e i componenti non sono immediatamente rinominabili. Non si considerano rinominabili, ai fini della norma, coloro che nel precedente mandato abbiano ricoperto l’incarico per più della metà della sua durata naturale.

Se viene sostituito un solo componente, questi resta in carica per il periodo residuo del collegio. La cessazione anticipata avviene per dimissioni, decadenza o revoca. La decadenza opera di diritto in caso di radiazione, sospensione o cancellazione dall’albo dei revisori, oppure per sopravvenuta incompatibilità. La revoca da parte del Consiglio regionale è possibile, previo contraddittorio, per grave inadempienza ai doveri d’ufficio.

Responsabilità, riservatezza e doveri

I componenti rispondono della veridicità delle attestazioni rese e devono adempiere con la diligenza del mandatario. Sono inoltre tenuti alla riservatezza sui fatti e documenti conosciuti per ragioni d’ufficio.

Indennità e rimborsi

Ai componenti spetta un’indennità pari al 27 per cento dell’indennità di carica e funzione del Presidente della Giunta regionale, aumentata del 20 per cento per il presidente del collegio, al netto di IVA e oneri. Se è effettivamente attribuita la funzione aggiuntiva prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011, l’indennità sale al 42 per cento, con la stessa maggiorazione per il presidente.

Nei casi di sostituzione o cessazione anticipata l’indennità è ridotta in proporzione. Spettano inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari all’esercizio delle funzioni e, dal 1° gennaio 2015, un’indennità chilometrica pari a un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro in caso di uso del mezzo proprio.

Cause di esclusione e incompatibilità

Non sono nominabili, tra gli altri:

  • consiglieri regionali, membri della Giunta e amministratori di enti e agenzie regionali, nonché chi abbia ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
  • parlamentari, ministri e sottosegretari, membri delle istituzioni europee, amministratori pubblici degli enti locali della Regione, dirigenti di partiti e sindacati a livello nazionale e regionale, dipendenti della Regione e degli enti dipendenti, nonché chi abbia ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
  • soggetti in condizioni di cui all’articolo 2382 del codice civile.

Sono inoltre incompatibili i soggetti legati alla Regione o agli enti dipendenti da rapporti di lavoro, consulenza, prestazione d’opera retribuita o altri rapporti patrimoniali. I componenti non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso la Regione, organismi o istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza regionale, né presso enti locali.

Rinvio, prima applicazione e disciplina transitoria

Per il procedimento di nomina si applicano le limitazioni previste dalla legge regionale n. 5 del 2008 in materia di incarichi. In prima applicazione, l’elenco dei candidati doveva essere costituito entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge e il Consiglio regionale doveva nominare i componenti entro 45 giorni dalla costituzione dell’elenco.

Il collegio nominato in prima applicazione è entrato in esercizio dal 1° gennaio 2013. Il collegio in carica alla data di entrata in vigore della norma transitoria ha proseguito il mandato fino al compimento del quinquennio dall’entrata in esercizio delle funzioni.

Copertura finanziaria

La legge reca una copertura finanziaria riferita agli oneri stimati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con utilizzo di risorse dell’unità previsionale di base dedicata alle spese correnti istituzionali e con variazioni compensative di bilancio. Per gli esercizi successivi e per l’eventuale applicazione della funzione aggiuntiva di cui al comma 1 bis dell’articolo 4, la copertura è rinviata alla legge di bilancio.

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