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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31056/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di rettifica e liquidazione n. 20091T002989000 del 17/6/2011 emesso dall'Agenzia delle Entrate per la rettifica dei valori dichiarati in atto di compravendita di un'area edificabile in Nerviano. La contribuente contestava: 1) la carenza/mancata specificazione della motivazione e dei criteri di valutazione utilizzati dall'Ufficio, con richiamo ad atti comparativi non allegati; 2) la non congruità dei valori rilevati dall'Amministrazione rispetto ai valori dichiarati, richiamando una precedente sentenza della CTP di Milano ritenuta favorevole; 3) l'omessa considerazione delle reali caratteristiche urbanistiche e della capacità edificatoria del terreno, come dimostrato da una perizia prodotta in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazioni principali: difetto del requisito di autosufficienza del ricorso (la ricorrente non ha allegato né trascritto nei suoi elementi essenziali l'avviso di rettifica e la sentenza della CTP richiamata, come richiesto per l'esame di legittimità); molte delle censure riguardano valutazioni di fatto (comparabilità degli immobili, zona censuaria, capacità edificatoria) che sono devolute al giudice del merito e non sindacabili in sede di legittimità; la ricorrente non ha dimostrato di aver sollevato in appello le specifiche questioni di fatto che ora invoca, rendendo inapplicabile il vizio dedotto ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. Spese di giudizio poste a carico della ricorrente, liquidate in euro 2.300 per onorari oltre spese prenotate a debito; richiamo all'ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986

    Norme richiamate a supporto della doglianza sulla motivazione e sui criteri di rettifica dei valori; la Corte ha però rilevato che il ricorso manca di autosufficienza documentale necessario per sindacare tali questioni in sede di legittimità

  • Legge n. 241/1990

    Richiama principi di trasparenza e motivazione dell'azione amministrativa; la ricorrente invocava tali principi ma non ha prodotto gli elementi necessari per l'esame in cassazione

  • Costituzione

    Invocato in riferimento al diritto di difesa; la Corte evidenzia che il diritto di difesa richiede che le questioni rilevanti siano state effettivamente rappresentate e documentate nei gradi di merito

  • Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Richiama diritti del contribuente in tema di motivazione e chiarezza degli atti impositivi; tuttavia l'assenza di documentazione nel ricorso di legittimità ha impedito alla Corte di pronunciarsi sul merito della doglianza

  • Codice di procedura civile

    Norme processuali invocate in rapporto alla corretta formazione e motivazione delle decisioni e alla regola del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che molte delle doglianze sono di fatto e non rilevabili in sede di legittimità

  • Codice civile

    Principio sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha osservato che la ricorrente non ha assolto all'onere di riprodurre o allegare gli elementi probatori necessari a sostenere le proprie censure in cassazione

  • Codice di procedura civile

    Ground di cassazione per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha escluso il vizio perché la ricorrente non ha dimostrato di avere riproposto in appello la questione di fatto rilevante

  • Decreto-Legge n. 137/2020, convertito dalla Legge n. 176/2020

    Norma che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale; la causa è stata quindi decisa sulla base degli atti depositati

  • Codice di procedura civile

    Previsione relativa al deposito delle conclusioni del Procuratore Generale; in udienza il PG ha chiesto il rigetto del ricorso

  • D.P.R. n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente dell'importo previsto

Massime di principio

  • Per la cassazione è requisito essenziale l'autosufficienza del ricorso: vanno allegati o trascritti nei loro elementi essenziali gli atti e le sentenze richiamate, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Le contestazioni relative a valutazioni di fatto del merito, come la comparabilità degli immobili, la zonazione censuaria e la capacità edificatoria, sono sindacabili dai giudici di merito e in genere non possono essere riesaminate in sede di legittimità.
  • Per opporre il vizio di omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. occorre dimostrare che la questione è stata effettivamente sollevata in appello e che l'omissione è stata decisiva per la decisione.
  • Nel contestare la motivazione di un avviso di rettifica tributaria è fondamentale indicare i criteri applicati dall'Amministrazione e produrre gli atti comparativi utilizzati, così da consentire un controllo giurisdizionale in sede di legittimità.
  • La soccombenza in cassazione comporta la condanna alle spese e può comportare l'obbligo del versamento del contributo unificato secondo le disposizioni vigenti.

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