Cassazione Civile, Sentenza n. 31013/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa a seguito della conferma di un avviso di accertamento. La società M.P. Infissi aveva proposto domanda di ammissione al concordato preventivo dopo la notifica della cartella e successivamente il concordato è stato omologato. La Commissione tributaria regionale ha annullato la cartella ritenendo che la domanda di concordato abbia cristallizzato i crediti e che la proposta concordataria omologata preveda il pagamento dei debiti oggetto della cartella, configurando una duplicazione della pretesa impositiva. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo che, in ogni caso, si sarebbe potuto al più sospendere l'esecuzione della cartella fino alla definitività del decreto di omologazione e che l'annullamento era ingiustificato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia. Ha ritenuto che non fosse provata la duplicazione dell'imposta (mancava che il credito fosse effettivamente soddisfatto con le modalità concordatarie) e che la proposizione della domanda di concordato determina non la nullità, ma l'improseguibilità/quiescenza delle iniziative esecutive fino alla definitività del decreto di omologazione. Pertanto l'annullamento della cartella da parte della Commissione regionale era errato: al più poteva essere dichiarata la sospensione/improseguibilità fino alla definitività; eventuali effetti dell'omologazione devono essere fatti valere dopo la definitività, ad esempio con opposizione all'esecuzione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, con condanna alle spese del rinvio.
Norme richiamate
art. 168 legge fallimentare (I.fall.)
La presentazione della domanda di concordato produce uno stato di quiescenza delle azioni esecutive e di riscossione promosse dopo o in relazione ai debiti e impedisce il proseguimento delle iniziative; tale quiescenza dura fino alla definitività del decreto di omologazione. Non comporta automaticamente la nullità degli atti già intrapresi prima della pubblicazione, ma la loro improseguibilità.
art. 183 legge fallimentare (I.fall.)
Norma richiamata nel motivo di censura in relazione al regime degli atti di riscossione e all'effetto della procedura concorsuale sul loro svolgimento; la sentenza osserva la questione senza assumere una decisione definitiva sul rapporto tra quest'articolo e gli atti di riscossione.
art. 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per ricordare che, a seguito del rigetto dell'appello relativo all'avviso di accertamento, fu iscritta a ruolo la somma residua secondo i dettami di tale norma; la sentenza non entra in contrasto con la procedura di iscrizione a ruolo eseguita ai sensi di questo articolo.
art. 2909 c.c.
Richiamato nel secondo motivo assorbito: riguarda la definitività della pretesa impositiva; la Corte ha ritenuto assorbito il motivo dopo aver deciso sul primo.
Massime di principio
- La mera proposta o l'omologazione di un piano concordatario che preveda il pagamento di debiti tributari non comporta automaticamente l'eliminazione della cartella di pagamento notificata prima della pubblicazione della domanda: si verifica invece uno stato di quiescenza/improseguibilità fino alla definitività del decreto di omologazione.
- L'annullamento di una cartella emessa prima della domanda di concordato è in generale ingiustificato; al massimo la sua efficacia può essere sospesa fino alla definitività dell'omologazione.
- La 'duplicazione' della pretesa tributaria sussiste solo se è provato che il credito sia stato effettivamente soddisfatto (anche se secondo le modalità concordatarie); la previsione di pagamento nel piano non è di per sé sufficiente a dimostrare la duplicazione.
- Se la cartella è stata notificata dopo la pubblicazione della domanda di concordato, la valutazione potrebbe essere diversa e occorre verificare l'operatività delle norme concorsuali (art. 168 e correlati) rispetto agli atti di riscossione notificati successivamente.
- Eventuali effetti positivi derivanti dall'omologazione (es. riduzione o ridefinizione del credito) devono essere fatti valere, dopo la definitività del decreto, nelle sedi opportune, ad esempio con l'opposizione all'esecuzione presso il giudice ordinario.
- È importante verificare i termini di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese e la data di notifica della cartella per stabilire se l'azione di riscossione sia stata intrapresa prima o dopo l'inizio della procedura concordataria.
- In presenza di contenzioso tributario parallelo (avviso, ruolo, cartella), va valutato separatamente se e quando le somme risultanti siano "definitive" e quindi idonee a impedire o limitare interventi successivi della procedura concorsuale.
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