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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30975/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sull'applicabilità dell'esenzione IVA (art. 10, comma 1, n. 27-ter, d.P.R. n. 633/1972) a prestazioni socio‑assistenziali rese dalla Sodalitas per l'anno 2004. L'Ufficio riteneva imponibili le operazioni perché la società non sarebbe riconducibile agli "organismi di diritto pubblico" e operava anche per fini di lucro; la contribuente sosteneva invece di essere interamente partecipata da enti territoriali, con organi nominati da essi, e di svolgere attività di assistenza sociale non commerciale, quindi esente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondate le censure e ha precisato che: (i) la nozione di "organismo di diritto pubblico" ai fini IVA non coincide con la definizione usata per i contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006); le esenzioni IVA vanno interpretate restrittivamente e richiedono che l'attività sia svolta in veste di "pubblica autorità" e nel regime pubblicistico; (ii) Sodalitas, pur essendo società in house e priva di prerogative di pubblica autorità, non rientra nella categoria degli organismi di diritto pubblico ai fini dell'art. 10 n. 27-ter; (iii) tuttavia, ai sensi della normativa comunitaria e della giurisprudenza, enti privati anche a scopo di lucro possono essere riconosciuti come "organismi aventi carattere sociale" e beneficiare dell'esenzione se, in concreto, svolgono finalità di assistenza sociale: il riconoscimento non richiede necessariamente una formale autorizzazione amministrativa ma è accertabile caso per caso. Sulla base degli elementi accertati dalla CTR (scopo statutario, partecipazione pubblica integrale, attività rivolta a bisogni della persona, assenza di prevalente ricerca di profitto), la Corte ha confermato che Sodalitas rientrava tra gli enti con finalità di assistenza sociale e ha quindi respinto il ricorso dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 10, comma 1, n. 27-ter

    Norma nazionale che disciplina l'esenzione IVA per prestazioni connesse all'assistenza sociale; va interpretata alla luce della direttiva comunitaria in materia di IVA e in senso restrittivo rispetto all'ambito soggettivo dei beneficiari dell'esenzione.

  • Direttiva UE 77/388/CEE (Sesta Direttiva), art. 4, comma 5

    "Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non son considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità..."

    Esclude dall'IVA le attività svolte in veste di pubblica autorità; la qualifica rilevante è l'esercizio dell'attività come pubblica autorità, non la mera appartenenza ad un ente controllato pubblicamente.

  • Direttiva UE 77/388/CEE, art. 13, parte A, lett. g)

    "...le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza sociale... comprese quelle fornite dalle case di riposo... effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale dello Stato membro interessato"

    Prevede l'esenzione per prestazioni connesse all'assistenza sociale rese da organismi pubblici o da altri organismi riconosciuti a carattere sociale; il "riconoscimento" può essere accertato in concreto e non richiede necessariamente un formale procedimento amministrativo.

  • d.lgs. n. 163/2006 (Codice appalti), art. 3, comma 26

    Definisce "organismo di diritto pubblico" in materia di appalti in senso ampio (personalità giuridica, finanziamento/controllo pubblico, nomine): tale definizione non è automaticamente trasferibile all'interpretazione del termine ai fini IVA, perché la ratio normativa è diversa.

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia e Cassazione (es. C-182/17 Nagyszénás, C-498/03 Kingscrest, Cass. n. 34612/2019, Cass. n. 5947/2015)

    Principi comunitari: (i) per l'esenzione occorre che l'attività sia svolta in veste di autorità pubblica; (ii) enti privati, anche con scopo di lucro, possono essere considerati "a carattere sociale" e beneficiare dell'esenzione se riconosciuti sul piano fattuale; (iii) le esenzioni IVA devono essere interpretate restrittivamente e il riconoscimento delle finalità assistenziali può essere accertato dal giudice caso per caso.

Massime di principio

  • La qualifica di "organismo di diritto pubblico" ai fini IVA non deve essere automaticamente interpretata con i criteri del diritto degli appalti pubblici; le due definizioni rispondono a diverse finalità e non sono sovrapponibili.
  • L'esenzione IVA per prestazioni di assistenza sociale richiede, per gli enti pubblici, che l'attività sia svolta in veste di pubblica autorità; la semplice partecipazione pubblica o la forma societaria privata non bastano a caratterizzare l'attività come "pubblica autorità".
  • Enti privati (anche società di capitali e anche con scopo di lucro) possono beneficiare dell'esenzione se, valutati concretamente, risultano essere "organismi riconosciuti come aventi carattere sociale" dallo Stato membro: il riconoscimento può derivare dall'insieme degli elementi fattuali e non necessita necessariamente di un provvedimento formale.
  • L'accertamento del diritto all'esenzione è essenzialmente materiale e di fatto: il giudice deve valutare programmi, statuti, modalità di erogazione, finalità prevalenti, modalità di finanziamento e l'eventuale prevalenza della finalità assistenziale sulla ricerca del profitto.
  • Le esenzioni IVA sono deroghe al principio generale di imponibilità e vanno interpretate restrittivamente; l'adozione della forma societaria privata non preclude automaticamente il riconoscimento della finalità assistenziale.
  • In situazioni analoghe, è necessario distinguere due questioni distinte: (a) se il soggetto sia "organismo di diritto pubblico" e svolga l'attività come pubblica autorità (criterio più restrittivo); (b) se il soggetto sia "ente avente finalità di assistenza sociale" riconoscibile in concreto (criterio fattuale che può consentire l'esenzione anche a enti privati).

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