Cassazione Penale, Sentenza n. 26699/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e difetto di motivazione: si censura il riconoscimento della sentenza sammarinese di confisca per equivalente in quanto il ricorrente era stato assolto con sentenza del Tribunale di Roma del 6 febbraio 2018 dal reato presupposto (bancarotta fraudolenta), elemento costitutivo del riciclaggio; si contesta inoltre la logica della motivazione della Corte d'appello che avrebbe fatto affidamento sulle condanne di terzi (in particolare il padre) senza spiegare il nesso, e si eccepisce che la posizione del padre riguardava altri fatti (distrazione di elicotteri) e che, comunque, il reato per il padre era di bancarotta fraudolenta impropria poi prescrittosi. Sono stati poi aggiunti riferimenti alla Convenzione del 31 marzo 1939 n. 1832.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 734 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro la decisione di riconoscimento di una sentenza straniera sia consentito solo per violazione di legge, precludendo censure di mera illogicità della motivazione salvo che si tratti di motivazione assente o apparente. Ha richiamato l'art. 24 della Convenzione di Varsavia del 16/5/2005, secondo cui la Parte richiesta è vincolata dagli accertamenti di fatto stabiliti in una sentenza di condanna straniera e che, quando la confisca è eseguita tramite riconoscimento, soltanto lo Stato richiedente può chiedere la revisione della confisca. Poiché l'Italia non ha posto riserva all'applicazione dell'art. 24, la Corte d'appello non doveva riesaminare autonomamente gli accertamenti di fatto posti a base del giudicato sammarinese. I motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati o preclusi e il ricorso dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (Varsavia, 16 maggio 2005), art. 24
La Parte richiesta è vincolata dagli accertamenti relativi ai fatti nei limiti in cui essi siano stabiliti in una sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria della Parte richiedente, o nei limiti in cui questa sentenza o decisione giudiziaria sia fondata su tali fatti (par. 2). Quando l'esecuzione della confisca avviene con il sistema del riconoscimento della decisione straniera, soltanto la Parte richiedente ha diritto di decidere su eventuali richieste di revisione della decisione di confisca (par. 5).
La Corte interpreta l'art. 24 nel senso che l'autorità giudiziaria italiana, in assenza di riserve, è vincolata dagli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza straniera di condanna e non può riesaminare autonomamente la fondatezza dei fatti alla base del giudicato; eventuali istanze di revisione devono essere proposte nello Stato richiedente.
art. 734 cod. proc. pen.
Limita il ricorso per cassazione avverso le decisioni della corte d'appello sul riconoscimento della sentenza straniera alla sola ipotesi di violazione di legge, escludendo censure di mera illogicità della motivazione salvo motivazione assente o apparente.
art. 733, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inammissibilità del riconoscimento della sentenza straniera; la Corte non accoglie tale argomento perché ritiene prevalente il regime convenzionale (art. 24 Convenzione 2005).
art. 585 cod. proc. pen.
La Corte osserva che l'inammissibilità dei motivi originari si estende ai motivi nuovi ex art. 585, quindi i motivi aggiunti non possono superare l'inammissibilità già dichiarata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese e a misure sanzionatorie economiche a carico del ricorrente; la Corte la applica per imporre il pagamento delle spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
Convenzione del 31 marzo 1939 n. 1832
Richiamata dal difensore nei motivi aggiunti; la Corte non l'ha ritenuta determinante nel decidere sull'inammissibilità e non l'ha valutata come sovvertente il regime previsto dalla Convenzione del 2005.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale citata in relazione alla sintesi dei motivi di ricorso; utilizzata per conformare l'esposizione dei motivi ma non decisiva sul merito.
Massime di principio
- Quando una confisca è richiesta ed eseguita tramite riconoscimento di una sentenza straniera nell'ambito di una convenzione di cooperazione, l'autorità giudiziaria dello Stato chiamato a riconoscere la decisione è vincolata dagli accertamenti di fatto contenuti nel giudicato straniero, salvo riserve pattizie o specifiche eccezioni.
- Le censure sulla motivazione della decisione di riconoscimento, se consistono in contestazioni di merito o di fatto sugli accertamenti del giudicato straniero, sono in genere precluse davanti all'autorità nazionale: la revisione va chiesta nello Stato che ha emesso la decisione.
- In materia di riconoscimento di sentenze straniere le impugnazioni in Cassazione contro decisioni di riconoscimento sono ammesse principalmente per questioni di diritto (violazione di legge); le doglianze di mera illogicità o contraddittorietà della motivazione sono precluse salvo motivazione assente o apparente.
- Se si ritiene che l'applicazione di una convenzione internazionale violi principi costituzionali o concetti fondamentali del sistema giuridico nazionale, occorre dedurlo specificamente e dimostrare il conflitto; l'assenza di riserve alla ratifica rende più difficile tale eccezione.
- Se la difesa intende contestare la fondatezza degli accertamenti che hanno retto una confisca straniera, la strada praticabile è quella di promuovere provvedimenti di revisione o altre azioni nello Stato che ha pronunciato il giudicato, o eccepire in sede di riconoscimento vizi formali o di legittimità della decisione straniera, non il riesame meramente fattuale davanti all'autorità nazionale.
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