Sentenza n. 15487/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento - del diniego di visto di reingresso reg. -OMISSIS- del 23.01.2023, not. in pari data, nonché d'ogni atto presupposto, conseguente e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di reingresso del 23 gennaio 2023
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatico-consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di reingresso deducendo il difetto di motivazione e la violazione degli artt. 10-bis e 21-octies della legge n. 241/1990, in particolare per l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto. L'Amministrazione ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi degli artt. 8, comma 3, e 13, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999 e del punto 12 dell'Allegato A al decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850, il nulla osta favorevole della Questura che ha emesso l'originario permesso di soggiorno è condizione necessaria per il visto di reingresso; il diniego del nulla osta vincola la successiva decisione della rappresentanza diplomatica. Il diniego impugnato esplicitava che era fondato sul parere sfavorevole della Questura di Napoli, che costituiva il nucleo sostanziale della motivazione: la censura di carenza motivazionale è stata quindi respinta. Anche la censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto è stata respinta, poiché, trattandosi di atto doveroso e rigidamente vincolato, l'omissione è un vizio formale ininfluente sul contenuto dispositivo ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990. Spese compensate in ragione della vetustà del procedimento e della natura della controversia.
Norme richiamate
art. 8, comma 3, d.P.R. 394/1999
Le anzidette norme chiaramente depongono nel senso: a) che la concessione del nulla osta favorevole da parte della Questura che ha emesso l’originario permesso è condizione indispensabile per il rilascio del visto di reingresso
Il nulla osta favorevole della Questura competente, che ha emesso l'originario permesso, è presupposto indispensabile per ottenere il visto di reingresso.
art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999
Le anzidette norme chiaramente depongono nel senso: a) che la concessione del nulla osta favorevole da parte della Questura che ha emesso l’originario permesso è condizione indispensabile per il rilascio del visto di reingresso (cfr. in tal senso T.A.R. Lazio, Sezione III, n. 804/2024); b) che, ove, come nella fattispecie all’esame, il nulla osta sia negato, il diniego del visto risulta rigidamente vincolato all’atto questorile e alle sue risultanze
Se la Questura nega il nulla osta, la rappresentanza diplomatica è vincolata a negare il visto di reingresso, sulla base dell'atto questorile e delle sue risultanze.
punto 12 dell'Allegato A al decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850
Il modus procedendi dell’intimata Amministrazione risulta pienamente coerente, invero, con le disposizioni normative applicabili ratione materiae, cioè con gli artt. 8, comma 3, e 13, comma 4 del d.P.R. n. 394/1999, e con il punto 12, rubricato Visto di “reingresso” (V.N.), dell’Allegato A al Decreto Interministeriale dell’11 maggio 2011, n. 850.
La disposizione è indicata dal TAR, insieme alle norme regolamentari richiamate, come disciplina applicabile al procedimento di rilascio del visto di reingresso; la sentenza ne ricava la necessità del nulla osta questorile e il carattere vincolato del diniego in caso di esito negativo.
art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990
Nel caso in esame, allora, dato il carattere doveroso e rigidamente vincolato del provvedimento impugnato, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto costituisce un vizio formale ininfluente rispetto al contenuto dispositivo del diniego e, dunque, in applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, non determina l’annullabilità dell’atto.
La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l'annullabilità quando il provvedimento è rigidamente vincolato e l'omissione non può incidere sul contenuto dispositivo.
Massime di principio
- Il rilascio del visto di reingresso presuppone il nulla osta favorevole della Questura che ha emesso l'originario permesso di soggiorno; se il nulla osta è negato, la rappresentanza diplomatica è vincolata a negare il visto.
- Nel procedimento per il visto di reingresso, il provvedimento questorile, favorevole o sfavorevole, conforma la determinazione della rappresentanza diplomatica e ne costituisce il nucleo motivazionale sostanziale; il diniego diplomatico è adeguatamente motivato quando dà conto del parere sfavorevole della Questura.
- L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina l'annullabilità del provvedimento quando questo ha carattere doveroso e rigidamente vincolato e l'omissione è ininfluente sul contenuto dispositivo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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