Sentenza del 01/07/2022 n. 3058 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Ici - Imu - Esenzione - Limiti e condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato accolto parzialmente. È stata riconosciuta l'esenzione per la porzione pari al 96% dell'immobile, utilizzata direttamente dal Collegio per attività religiose/esenti. Per la porzione pari al 4% affidata in comodato all'altro ente l'esenzione non è stata riconosciuta per insufficiente prova della non commercialità dell'attività svolta da quest'ultimo. Spese del doppio grado compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IMU 2012 per un immobile soggetto a vincolo storico-artistico ma composto da due unità funzionali: la prima (96% della superficie) utilizzata direttamente dal Collegio per attività di culto e religiose; la seconda (4%) affidata in comodato a un altro ente ecclesiastico/non commerciale. La questione centrale era la riconoscibilità dell'esenzione IMU ex art. 7 co.1 lett. i) d.lgs. 504/1997 (e successive modifiche) per entrambe le porzioni, con necessità di valutare sia il requisito oggettivo (uso esclusivo per attività esenti) sia il requisito soggettivo (ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale attività commerciali). L'appellante non ha fornito adeguata prova che l'ente utilizzatore della porzione in comodato svolgesse l'attività in modalità non commerciali (es. l'esistenza o meno di rette), limitandosi a dichiarare una comune appartenenza 'all'architettura strutturale etica e sociale'.
Norme richiamate
art. 7, co. 1, lett. i), d.lgs. 504/1997
esenzione per immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive
richiede uso esclusivo dell'immobile per le attività esentate; applicabile agli enti indicati dall'art. 87 TUIR (tra cui soggetti religiosi)
art. 7, co. 2-bis, D.L. 203/2005
l'esenzione deve intendersi applicabile alle indicate attività a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle attività stesse
ammette che attività con profili commerciali possano comunque rientrare nell'esenzione, ma va letta insieme alla successiva precisazione normativa e giurisprudenziale
art. 39, co. 2-bis, D.L. 223/2006
l'esenzione è applicabile alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale
esenzione esclusa se l'attività ha natura esclusivamente commerciale; ammessa se non esclusivamente commerciale
Giurisprudenza Corte di Cassazione (es. Cass. 5485/2008, 7905/2005, 13093/2016)
principio consolidato: per fruire dell'esenzione devono sussistere due requisiti distinti (oggettivo: uso esclusivo per attività esenti; soggettivo: ente non avente carattere prevalentemente commerciale). Inoltre incombe sul contribuente/titolare del diritto l'onere probatorio circa la sussistenza delle condizioni che giustificano l'agevolazione
Massime di principio
- L'esenzione IMU ai sensi dell'art. 7 co.1 lett. i) richiede due condizioni cumulative: (a) uso esclusivo dell'immobile per attività elencate dalla norma; (b) il soggetto che svolge tali attività non deve avere come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
- Se l'immobile è frazionabile in porzioni funzionali, l'esenzione può essere riconosciuta parzialmente per la porzione effettivamente utilizzata in via esclusiva per attività esenti; ogni porzione va valutata autonomamente.
- Quando la porzione è affidata in comodato a terzi, l'ente che reclama l'esenzione deve provare che l'utilizzatore esercita l'attività in modalità non commerciali (assenza o entità di rette, finalità non lucrative, organizzazione e regolamentazione dei servizi, ecc.).
- L'onere della prova spetta al soggetto che invoca l'esenzione: documentazione contrattuale, rendicontazioni, regolamenti interni, prove dell'assenza di rette o del loro carattere simbolico sono elementi decisivi.
- Le modifiche legislative (D.L. 203/2005 e D.L. 223/2006) devono essere lette congiuntamente: non escludono la possibilità che attività con elementi commerciali possano rientrare nell'esenzione, ma escludono l'esenzione quando l'attività è esclusivamente commerciale.
- Sentenze favorevoli relative ad anni precedenti possono essere rilevanti ma non sollevano dall'onere di prova rispetto all'anno impugnato; la valutazione rimane ancorata alla prova dell'uso e della natura dell'ente nell'anno d'imposta dedotto in giudizio.
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