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Provvedimento

Deliberazione n. 509 del 11/09/2025

Provvedimento del 11 settembre 2025

Garante Privacy509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure urgenti avevano imposto alle piattaforme di impedire la diffusione del materiale segnalato e di conservarlo, se acquisito in chiaro, per finalità probatorie per dodici mesi, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. Il Garante, valutata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul cosiddetto revenge porn e le osservazioni ricevute, ratifica i provvedimenti adottati dal dirigente competente.

Ratifica del Garante nei confronti di Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di contenuti sessualmente espliciti

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati il 25 agosto 2025 nei confronti di Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited, in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy concernente materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Il procedimento è stato avviato su segnalazione dell’interessato e si colloca nell’ambito della disciplina sul c.d. revenge porn.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni da chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, quando vi sia fondato motivo di ritenere che contenuti sessualmente espliciti privati possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. La disposizione prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica dell’Autorità.

Segnalazione e valutazione preliminare

L’interessato ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Telegram e TikTok. Il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità della segnalazione con la norma richiamata, ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 285 e 286 del 25 agosto 2025.

Misure urgenti imposte alle piattaforme

Le determinazioni urgenti hanno disposto:

  • l’ingiunzione a Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • l’obbligo di usare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica finale dell’Autorità

Nel corso della riunione dell’11 settembre 2025, il Garante ha preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. All’esito, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 285/2025 e 286/2025 adottati nei confronti di Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited.

Punti principali

Presupposto normativo e competenza del Garante

Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, tema di possibile diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. La norma impone una decisione entro quarantotto ore, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Segnalazione dell’interessato e intervento sulle piattaforme

La persona interessata ha segnalato una situazione riconducibile all’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Telegram e TikTok. Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la previsione normativa, il dirigente facente funzioni ha adottato in via d’urgenza due determinazioni, numerate 285 e 286 del 25 agosto 2025.

Misure urgenti disposte

Le determinazioni d’urgenza hanno: - ingiunto a Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash; - prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento; - richiesto l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Il Garante, riunito l’11 settembre 2025, ha esaminato anche le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti. All’esito, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 285/2025 e 286/2025 adottati nei confronti di Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited.

Come è indicizzato

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