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Legge

L.R. Lazio 20/2007

Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 20/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Lazio promuove consigli e forum di giovani, ragazze e ragazzi, bambine e bambini presso comuni, municipi ed enti di area vasta, con funzioni consultive e propositive. Prevede una rete regionale di supporto e un elenco regionale, contributi ai comuni e ai municipi, indirizzi della Giunta e regole transitorie sui procedimenti già avviati. Sono riportate anche previsioni finanziarie limitate agli esercizi 2020 e 2021.

Partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita locale

Promozione della partecipazione istituzionale delle giovani generazioni

La legge regionale del Lazio disciplina gli strumenti di partecipazione istituzionale dei giovani, delle ragazze e dei ragazzi, delle bambine e dei bambini alla vita politica e amministrativa locale. Il provvedimento attua principi statutari e richiami sovranazionali e statali in materia di partecipazione giovanile e diritti dell’infanzia.

Ambito di applicazione e finalità

La Regione promuove la partecipazione delle giovani generazioni alle decisioni delle comunità locali e riconosce, favorendone istituzione, sviluppo e interazione, diversi organismi partecipativi:

  • consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani;
  • consigli comunali, municipali o sovracomunali delle ragazze e dei ragazzi;
  • consigli comunali, municipali o sovracomunali delle bambine e dei bambini. La Regione può inoltre stipulare accordi o convenzioni con università e istituti di studio e ricerca pubblici o privati per perseguire le finalità della legge. I consigli devono essere costituiti nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di pari opportunità.

Consigli dei giovani

I consigli dei giovani, istituiti autonomamente da comune, municipio o comuni associati, svolgono funzioni di partecipazione e collegamento con l’ente locale. In particolare:

  • promuovono la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
  • facilitano la conoscenza dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;
  • promuovono l’informazione rivolta ai giovani;
  • elaborano progetti coordinati con organismi analoghi di altri comuni;
  • seguono l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;
  • possono esprimere, su richiesta degli organi consiliari, pareri non vincolanti su ogni materia di interesse;
  • possono presentare proposte di deliberazione al consiglio comunale, municipale e/o alla giunta.

Consigli delle ragazze e dei ragazzi

I consigli delle ragazze e dei ragazzi sono istituiti autonomamente da comune, municipio o comuni associati, d’intesa con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio. Le loro funzioni sono analoghe a quelle dei consigli dei giovani, con attenzione alle tematiche specifiche dell’infanzia e dell’adolescenza:

  • promuovono la partecipazione alla vita politica e amministrativa locale;
  • facilitano la conoscenza dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;
  • formulano proposte e suggerimenti agli organi istituzionali sulle tematiche che li riguardano, anche tramite laboratori, se istituiti;
  • elaborano progetti coordinati con organismi analoghi di altri comuni;
  • seguono l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti a ragazze e ragazzi in ambito locale.

Consigli delle bambine e dei bambini

La legge prevede anche i consigli delle bambine e dei bambini, istituiti autonomamente da comune, municipio o comuni associati, d’intesa con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio. Essi:

  • promuovono la partecipazione delle bambine e dei bambini alla vita politica e amministrativa locale;
  • facilitano la conoscenza dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;
  • formulano proposte e suggerimenti agli organi istituzionali sulle questioni che li interessano, anche nell’ambito di laboratori, se istituiti;
  • elaborano progetti coordinati con analoghi organismi di altri comuni;
  • seguono l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti a bambine e bambini in ambito locale.

Enti territoriali di area vasta

Gli enti territoriali di area vasta, secondo la disciplina vigente in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni, possono istituire consigli o forum per favorire la partecipazione di giovani, ragazze e ragazzi, bambine e bambini ai propri processi decisionali. Possono inoltre prevedere forme di coordinamento con i consigli comunali, sovracomunali e municipali operanti nel territorio regionale.

Rete regionale e elenco regionale

Presso l’assessorato regionale competente è istituita la “Rete regionale dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani”. La struttura, in raccordo con la Presidenza della Regione, svolge funzioni di supporto e coordinamento, tra cui:

  • assistenza tecnica per l’accesso a programmi comunitari e scambi socio-culturali giovanili;
  • gestione di servizi informativi e banche dati sulle attività dei consigli;
  • promozione della comunicazione e dello scambio di informazioni tra consigli e con organismi di altre regioni;
  • organizzazione di iniziative periodiche di raccordo e dibattito;
  • attivazione di sinergie con i consigli delle ragazze e dei ragazzi e con quelli delle bambine e dei bambini. È inoltre istituito presso la direzione regionale competente l’elenco regionale dei consigli previsti dalla legge e dei consigli/organismi di area vasta, alimentato tramite comunicazione degli enti interessati entro sei mesi dalla costituzione.

Contributi regionali e indirizzi attuativi

La Regione concede ai comuni, singoli o associati, e ai municipi contributi per le spese necessarie all’istituzione e gestione dei consigli dei giovani, delle ragazze e dei ragazzi, e delle bambine e dei bambini. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione:

  • modalità di presentazione delle richieste di contributo;
  • criteri di valutazione e formazione della graduatoria regionale;
  • importi massimi di spesa ammissibili, percentuali dei contributi e modalità di erogazione;
  • controlli sull’utilizzo dei contributi, revoca dei finanziamenti e recupero delle somme erogate;
  • caratteristiche degli eventuali laboratori previsti per i consigli delle ragazze e dei ragazzi e delle bambine e dei bambini. La stessa deliberazione fissa anche indirizzi per la costituzione e il funzionamento degli organismi, al fine di garantire requisiti minimi di uniformità in ambito regionale.

Regime finanziario

La norma reca una disciplina finanziaria riferita a esercizi ormai conclusi:

  • per il 2020, gli oneri sono coperti mediante una specifica voce di spesa del bilancio regionale, con stanziamento pari a 100.000 euro;
  • per il 2021, gli oneri sono coperti mediante l’istituzione del “Fondo per la partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”, finanziato secondo la legge di stabilità regionale 2021 e nel bilancio 2021-2023.

Abrogazioni e modifiche normative

La legge abroga, dalla sua entrata in vigore, la precedente legge regionale 6 ottobre 2003, n. 32 sulla promozione del consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani, salvo la disciplina transitoria sui procedimenti contributivi in corso. Inoltre, integra la legge regionale 29 novembre 2001, n. 29, inserendo tra le politiche giovanili anche il sostegno ai consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani istituiti autonomamente dagli enti locali.

Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

I procedimenti di richiesta di contributi regionali avviati ai sensi della legge regionale n. 32 del 2003 e ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti secondo la deliberazione regionale adottata in base alla previgente disciplina. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

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