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Legge

L.R. Marche 29/2019

Criteri localizzativi degli impianti di combustione dei rifiuti e del CSS.

Normativa regionaleL.R. Marche 29/2019Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Marche 29/2019 stabiliva una distanza minima di 5 km dai centri abitati e dalle funzioni sensibili per gli impianti di combustione del CSS e di talune tipologie di rifiuti non pericolosi. La disciplina era immediatamente efficace e si applicava anche ai procedimenti già avviati. Tuttavia l’intera legge è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 272/2020.

Criteri di localizzazione per impianti di combustione del CSS e di rifiuti non pericolosi

Criteri di localizzazione per impianti di combustione del CSS e di rifiuti non pericolosi

La legge regionale Marche n. 29 del 18 settembre 2019 mirava a dettare criteri localizzativi per specifiche tipologie di impianti di combustione. La sua disciplina è stata però travolta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della Corte costituzionale n. 272/2020, con conseguente inattualità pratica dell’atto.

Finalità e ambito di applicazione

Il provvedimento intendeva individuare i luoghi idonei ad accogliere:

  • impianti di combustione del combustibile solido secondario (CSS);
  • impianti rientranti nelle tipologie indicate ai punti 1 e 10 dell’Allegato 2, Suballegato 1, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, relativo all’utilizzazione di rifiuti non pericolosi come combustibili o altro mezzo per produrre energia.

La disciplina riguardava esclusivamente il territorio della Regione Marche.

Criterio localizzativo principale

Gli impianti considerati dovevano essere collocati ad una distanza minima di 5 chilometri:

  • dai centri abitati, come definiti dal Codice della strada;
  • dalle funzioni sensibili.

La distanza andava misurata dal perimetro esterno delle zone residenziali consolidate, di completamento e di espansione, secondo quanto individuato dagli strumenti urbanistici.

Regime transitorio ed efficacia

La legge prevedeva l’applicazione delle nuove disposizioni anche ai procedimenti amministrativi già avviati prima dell’entrata in vigore, purché non ancora conclusi. L’entrata in vigore era prevista in via d’urgenza, il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Profili finanziari

Era stabilito che dall’attuazione della legge non derivassero nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Obsolescenza normativa

L’atto deve considerarsi obsoleto e privo di utilità applicativa, poiché la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli richiamati, con sentenza n. 272/2020. Di fatto, la disciplina non è oggi utilizzabile in giudizio o in sede amministrativa.

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