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Legge

L.R. Marche 31/2019

Promozione della cultura della valutazione delle politiche pubbliche e modifiche alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale”.

Normativa regionaleL.R. Marche 31/2019Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Emilia-Romagna promuove borse di studio, tirocini formativi e curriculari e attività di ricerca per diffondere la cultura della valutazione delle politiche pubbliche. Prevede criteri di selezione, disciplina dei tirocini, rapporti con le università e copertura finanziaria per gli anni 2020-2021 fino a 30.000 euro annui. È in gran parte legata a misure organizzative e finanziarie ormai riferite a esercizi conclusi.

Promozione della valutazione delle politiche pubbliche, tirocini e attività di ricerca

Promozione della cultura della valutazione delle politiche pubbliche

La legge regionale dell’Emilia-Romagna incentiva attività di ricerca e tirocini formativi e di orientamento per promuovere la cultura della valutazione delle politiche pubbliche e sostenerne l’esercizio concreto. La disciplina riguarda l’Assemblea legislativa regionale e le iniziative collegate alla valutazione delle politiche regionali.

Programmazione delle borse di studio e dei tirocini

L’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa regionale, su proposta del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, determina annualmente e nei limiti delle risorse disponibili:

  • il numero delle borse di studio, il relativo ammontare e i criteri per i bandi;
  • il numero dei tirocini curriculari.

L’assegnatario che non conclude il periodo della borsa di studio decade dal diritto alla stessa, fermo restando il compenso per il periodo effettivamente goduto fino alla scadenza. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio, a qualunque titolo conferite.

Tirocini formativi e di orientamento per neolaureati

Le borse di studio per tirocini formativi e di orientamento sono attribuite tramite bando adottato dal dirigente della struttura competente dell’Assemblea legislativa, secondo i criteri stabiliti nell’atto di programmazione dell’Ufficio di presidenza. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale.

Possono partecipare alla selezione i soggetti che:

  • abbiano conseguito una laurea attinente al tirocinio da non più di 36 mesi;
  • abbiano età non superiore a 30 anni.

La valutazione delle candidature è affidata a una Commissione nominata dall’Ufficio di presidenza; la partecipazione alla Commissione è gratuita. La selezione considera i titoli indicati nel bando e l’esito di un colloquio attitudinale.

Tirocini curriculari

L’Assemblea legislativa può stipulare, nei limiti delle risorse disponibili, convenzioni con le università per attivare tirocini curriculari coerenti con le finalità della legge. Per tali tirocini è prevista una previa intesa con le università interessate.

Disciplina dei tirocini e effetti sul percorso professionale

I tirocini previsti dalla legge si svolgono presso la sede dell’Assemblea legislativa. L’amministrazione assembleare disciplina nel dettaglio i rapporti con i tirocinanti e le modalità di svolgimento, compresa l’assicurazione; per i tirocini curriculari la disciplina è definita previa intesa con le università.

Al termine del periodo previsto, il tirocinante deve trasmettere al dirigente di assegnazione una relazione sull’attività svolta. La regolare frequenza e il proficuo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, attestati dal dirigente, costituiscono titolo professionale valutabile nei concorsi pubblici per l’accesso agli impieghi regionali. Il tirocinio non può in ogni caso determinare l’instaurazione di un rapporto di lavoro con l’Assemblea legislativa.

Attività di ricerca e rapporti con le università

La Regione promuove attività di ricerca per la valutazione delle politiche regionali attraverso intese e accordi con le università interessate. Tali strumenti possono essere finalizzati anche al cofinanziamento di borse di dottorato e assegni di ricerca.

Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2003

La legge introduce modifiche puntuali alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14, intervenendo sulla rubrica e sul comma 1 dell’articolo 15, secondo quanto indicato nella nota all’articolo 7.

Copertura finanziaria e limiti temporali

Gli oneri derivanti dall’applicazione della legge sono autorizzati per gli anni 2020 e 2021 entro il limite massimo di 30.000 euro. La copertura è assicurata, a decorrere dal 2020, mediante le risorse già stanziate nella Missione 01, Programma 01, nell’ambito del contributo di funzionamento all’Assemblea legislativa.

L’Ufficio di presidenza è autorizzato ad apportare le variazioni necessarie alla gestione del bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa. Poiché la copertura espressamente riguarda gli esercizi 2020 e 2021, la legge risulta oggi sostanzialmente esaurita nella sua applicazione finanziaria e operativa.

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