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Legge

L.R. Marche 33/2019

Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo.

Normativa regionaleL.R. Marche 33/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Marche disciplina la multifunzionalità della pesca marittima e dell’ittiturismo/pescaturismo, includendo anche le imprese di acquacoltura. Stabilisce definizioni, attività consentite, requisiti dei locali, titoli abilitativi, elenco regionale, formazione, controlli e sanzioni. Prevede regolamenti attuativi entro 3 mesi dall’entrata in vigore e abroga norme regionali previgenti incompatibili.

Promozione di pescaturismo, ittiturismo e multifunzionalità della pesca

Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo

La legge della Regione Marche promuove la diversificazione delle attività degli imprenditori ittici verso forme di turismo, ristorazione, ospitalità e servizi collegati alla pesca. La disciplina si applica nel territorio regionale ed è costruita nel rispetto della normativa statale ed europea di settore, con estensione espressa anche alle imprese di acquacoltura.

Ambito di applicazione e finalità

La finalità generale è valorizzare la multifunzionalità della pesca tradizionale, rafforzare il ruolo economico e sociale degli imprenditori ittici e favorire nuova occupazione, in particolare giovanile. La legge richiama la definizione statale di imprenditore ittico e ricomprende anche le imprese di acquacoltura come destinatarie della disciplina.

Pescaturismo

Il pescaturismo consiste nell’esercizio della pesca professionale con imbarco, su unità da pesca, di persone estranee all’equipaggio per finalità turistico-ricreative. Nell’attività rientrano:

  • l’osservazione e l’illustrazione delle attività di bordo e delle tecniche di pesca autorizzate;
  • la pesca sportiva, nei limiti della normativa regionale, statale ed europea;
  • attività di conoscenza e valorizzazione del mestiere del pescatore, dell’ambiente marino e costiero, delle aree marine protette e dei centri storici, anche mediante escursioni e visite guidate;
  • somministrazione di alimenti e bevande, compresa la ristorazione a bordo, per valorizzare i prodotti della pesca locale e la cucina tradizionale;
  • ospitalità a bordo e, dove consentita, attività di balneazione, con imbarcazioni dotate delle necessarie misure di accessibilità e sicurezza.

Ittiturismo

L’ittiturismo comprende attività svolte dagli imprenditori ittici, in forma singola, societaria o cooperativa, tra cui:

  • ospitalità;
  • somministrazione di alimenti e bevande e ristorazione;
  • attività didattiche, ricreative, culturali e di servizi finalizzate alla fruizione corretta degli ecosistemi e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche. Le attività devono essere svolte in strutture nella disponibilità, a qualsiasi titolo, dell’imprenditore.

Attività connesse alla pesca professionale

Sono considerate connesse alla pesca professionale, purché non prevalenti, le seguenti attività svolte dall’imprenditore ittico mediante prodotti prevalentemente propri o attrezzature e risorse aziendali normalmente impiegate nell’impresa:

  • trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, delle deroghe sui piccoli quantitativi e della tracciabilità;
  • valorizzazione dei prodotti ittici locali, anche con campagne promozionali;
  • interventi per l’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e la tutela dell’ambiente marino e costiero, con particolare attenzione alla prevenzione e al recupero delle plastiche in mare;
  • informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale e alimentare, rivolte in particolare ai giovani e al mondo della scuola. La prevalenza dell’attività di pesca professionale si realizza quando il tempo di lavoro annuale dedicato alla pesca supera quello dedicato alle attività connesse.

Locali, fabbricati e requisiti strutturali

Le attività di ittiturismo possono essere svolte mediante l’utilizzo di fabbricati, attrezzature, aree demaniali in concessione o risorse normalmente impiegate per l’attività principale. I fabbricati adibiti all’ittiturismo sono considerati beni strumentali dell’attività ittica e devono rispettare la disciplina urbanistica ed edilizia vigente. Alle opere e strutture destinate all’ittiturismo si applicano inoltre le disposizioni edilizie sul superamento delle barriere architettoniche, comprese le regole sull’utilizzo di opere provvisionali per l’accessibilità.

Titoli abilitativi ed esercizio dell’attività

Per il pescaturismo è necessaria l’autorizzazione del Capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione dell’imbarcazione, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa igienico-sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande. Per l’ittiturismo è invece richiesta la presentazione di una SCIA al Comune nel cui territorio si intende avviare l’attività, secondo la disciplina del procedimento amministrativo. L’autorizzazione e la SCIA devono specificare attività consentite, limiti di esercizio e periodi di apertura richiesti dal titolare.

Elenco regionale e formazione

Presso la Giunta regionale è istituito un elenco degli operatori di pescaturismo e ittiturismo, articolato in due sezioni. La Regione promuove la formazione degli imprenditori ittici interessati a queste attività; i percorsi formativi sono programmati nei limiti delle risorse disponibili e possono essere realizzati anche nell’ambito del sistema regionale di formazione professionale, compresi eventuali fondi europei.

Valorizzazione delle filiere locali e programmazione degli interventi

La Regione promuove accordi di filiera tra produttori locali e imprenditori ittici che svolgono pescaturismo o ittiturismo, per favorire l’uso di prodotti a filiera corta e del mercato locale, in coerenza con il Programma di sviluppo rurale regionale. Gli interventi previsti dalla legge sono perseguiti anche tramite la programmazione regionale in materia di promozione turistica, sostegno alle imprese, sviluppo rurale ed economia ittica, nonché attraverso i programmi regionali dei Fondi strutturali e di investimento europei, nel rispetto delle finalità della programmazione europea. I contributi sono concessi nel quadro della normativa UE sugli aiuti di Stato.

Attuazione, regolamenti e transitorio

Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge la Giunta regionale, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese della pesca, del turismo, del commercio e dei lavoratori del settore, e previo parere della Commissione assembleare competente, deve adottare uno o più regolamenti su:

  • contenuti della SCIA e obblighi dell’ittiturismo;
  • caratteristiche e ubicazioni degli immobili destinati all’ittiturismo;
  • modalità di iscrizione e cancellazione dall’elenco regionale degli operatori. La Giunta approva poi gli ulteriori atti necessari entro novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo. Fino all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la normativa statale ed europea, le disposizioni attuative previgenti richiamate dalla legge.

Sanzioni e controlli

Chi esercita l’ittiturismo senza SCIA o in violazione di provvedimenti di divieto di prosecuzione è soggetto a sanzione amministrativa da 2.500 a 15.000 euro. La violazione dei regolamenti regionali attuativi è punita con sanzione da 500 a 3.000 euro. Il procedimento sanzionatorio segue la disciplina generale regionale sulle sanzioni amministrative. I Comuni effettuano controlli sulle attività ittituristiche almeno ogni tre anni e trasmettono alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull’attività di vigilanza svolta nell’anno precedente.

Disposizioni finanziarie e abrogazioni

La legge è dichiarata priva di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e viene attuata con le risorse già previste dalla legislazione vigente. Sono abrogati gli articoli 11, 12 e 14 bis della legge regionale n. 11 del 2004, con mantenimento transitorio delle relative disposizioni attuative fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge.

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