Ordinanza ingiunzione o revoca n. 103 del 23/02/2023
Provvedimento del 23 febbraio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il reclamo di un interessato contro la pubblicazione sul sito di una testata giornalistica della sua fotografia, accanto ad altre immagini di soggetti coinvolti in un'operazione di polizia. Ha ritenuto infondata la richiesta di rimozione, valorizzando l'interesse pubblico della notizia, l'essenzialità dell'informazione e le regole deontologiche sulla cronaca giudiziaria. Separatamente, ha sanzionato la società editrice per non aver risposto alle richieste di informazioni dell'Autorità ex art. 157 Codice privacy, irrogando una sanzione amministrativa di 3.000 euro.
News&Com S.c.a.r.l.: reclamo su pubblicazione di immagine di indagato su sito giornalistico e sanzione per mancata risposta al Garante
News&Com S.c.a.r.l.: pubblicazione di immagine in cronaca giudiziaria e mancata risposta al Garante
Il provvedimento riguarda, da un lato, il reclamo di un interessato contro la pubblicazione sul sito della testata giornalistica di una sua fotografia in relazione a un procedimento penale; dall'altro, la mancata collaborazione della società editrice con l'Autorità in sede istruttoria. Il Garante ha ritenuto infondata la richiesta di rimozione dell'immagine, ma ha irrogato una sanzione amministrativa per la violazione degli obblighi di risposta alle richieste di informazioni dell'Ufficio.
Origine del procedimento e fatti essenziali
Il procedimento trae origine da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato il 10 giugno 2020 da un interessato, tramite difensore, contro la pubblicazione avvenuta il 31 gennaio 2020 sul sito www.corrieredellacalabria.it, gestito da News&Com S.c.a.r.l. La pubblicazione riguardava un'immagine in primo piano del volto del reclamante, inserita insieme ad altre fotografie di persone coinvolte nella medesima operazione giudiziaria.
Il reclamante ha riferito che:
- il 9 aprile 2019 era stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito di un'operazione di contrasto alla criminalità organizzata;
- nei suoi confronti erano state contestate, tra le altre, associazione di stampo mafioso, tentata estorsione e traffico di stupefacenti;
- la misura cautelare era stata poi annullata dal Tribunale del Riesame il 6 maggio 2019 per difetto di gravità indiziaria.
Il Garante rileva inoltre che l'interessato è stato successivamente condannato in primo grado, l'11 aprile 2022, a 13 anni e 11 mesi di reclusione.
Valutazione sulla liceità della pubblicazione dell'immagine
L'Autorità ha inquadrato la questione nel perimetro del diritto di cronaca giornalistica, richiamando il principio dell'essenzialità dell'informazione di cui all'art. 137, comma 3, del Codice e all'art. 6 delle regole deontologiche. È stato ricordato che, nelle cronache relative a procedimenti penali, la pubblicazione dei dati identificativi delle persone coinvolte non è in sé vietata, purché resti entro i limiti dell'interesse pubblico e della correttezza deontologica.
In particolare, il Garante ha osservato che:
- la notizia dell'arresto di soggetti coinvolti in importanti procedimenti penali di stampo mafioso riveste certamente interesse pubblico;
- la pubblicazione di alcune fotografie dei soggetti coinvolti, tra cui quella del reclamante, può rientrare nel diritto di cronaca;
- occorre però tenere conto delle cautele imposte dall'art. 8 delle regole deontologiche in relazione alla dignità della persona ritratta.
Nel caso concreto, l'Autorità ha ritenuto che la pubblicazione dell'immagine fosse giustificata da ragioni di interesse pubblico, anche per la gravità delle accuse, poi rivelatesi fondate in primo grado, e per esigenze di più precisa identificazione dell'interessato, ulteriormente rilevanti a seguito dell'annullamento della misura cautelare e della sua rimessione in libertà.
Esito del reclamo
Alla luce di tali considerazioni, il Garante ha dichiarato infondato il reclamo limitatamente alla richiesta di rimozione dell'immagine pubblicata sul sito della testata.
Mancata collaborazione con l'Autorità e violazione dell'art. 157 Codice privacy
Diversamente, l'Autorità ha ritenuto rilevante il comportamento della società editrice sul piano procedimentale. L'Ufficio aveva chiesto informazioni a News&Com S.c.a.r.l. il 2 luglio 2020 e nuovamente il 15 gennaio 2021 ai sensi dell'art. 157 del Codice, ma il titolare del trattamento non ha fornito alcun riscontro nei termini assegnati.
Successivamente, con nota del 22 aprile 2022, il Garante ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 166, comma 5, del Codice, contestando le presunte violazioni degli artt. 2-quater, comma 4, 137 e 139 del Codice e degli artt. 6 e 8 delle regole deontologiche, oltre alla mancata risposta alla richiesta di informazioni. Anche in questa fase la società non ha presentato memorie difensive entro i 30 giorni concessi.
Il Garante ha quindi valorizzato la violazione degli artt. 157 e 166, comma 2, del Codice, ossia l'obbligo di fornire tempestivamente le informazioni richieste per l'esercizio dei poteri dell'Autorità.
Sanzione amministrativa: base normativa e importo
Per la violazione procedurale è stata adottata un'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 18 della legge n. 689/1981, con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 83, par. 5, GDPR.
L'importo irrogato è pari a euro 3.000,00.
Criteri di quantificazione della sanzione
Nel determinare la sanzione, il Garante ha considerato i criteri dell'art. 83, par. 2, GDPR e i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività di cui all'art. 83, par. 1.
Sono state considerate aggravanti:
- la gravità della violazione, tenuto conto della reiterazione delle condotte omissive;
- la mancata cooperazione con l'Autorità, nonostante le ripetute comunicazioni ricevute.
Sono state invece considerate attenuanti:
- l'assenza di precedenti procedimenti relativi a trattamenti di dati personali effettuati tramite il sito web della società.
Tra gli ulteriori fattori di parametro, il Garante ha tenuto conto:
- delle finalità informative dell'attività svolta;
- delle ridotte risorse umane e gestionali;
- del contesto economico generale segnato dalle ricadute della pandemia.
Dispositivo e rimedi
Il Garante:
- ha dichiarato infondato il reclamo quanto alla richiesta di rimozione dell'immagine;
- ha ordinato a News&Com S.c.a.r.l. di pagare euro 3.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria;
- ha precisato che, ai sensi dell'art. 166, comma 8, del Codice, il contravventore può definire la controversia pagando entro 30 giorni un importo pari alla metà della sanzione irrogata;
- ha ingiunto il pagamento entro 30 giorni dalla notificazione, in difetto con possibile attivazione delle procedure esecutive ex art. 27 della legge n. 689/1981;
- ha disposto l'annotazione nel registro interno dell'Autorità ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e dell'art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019.
Impugnazione
Avverso il provvedimento è ammessa opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Punti principali
Oggetto del reclamo e fatti rilevanti
Il reclamo, presentato ai sensi dell'art. 77 GDPR, riguardava la pubblicazione sul sito www.corrieredellacalabria.it di una fotografia in primo piano del reclamante, unitamente alle immagini di altre persone coinvolte in un'operazione giudiziaria. Il reclamante contestava la diffusione dell'immagine dopo l'arresto del 9 aprile 2019 e la successiva revoca della misura cautelare da parte del Tribunale del Riesame il 6 maggio 2019.
Valutazione sulla pubblicazione dell'immagine
Il Garante ha ritenuto che la diffusione dell'immagine rientrasse nel diritto di cronaca giornalistica, in presenza di una notizia di interesse pubblico e nel rispetto del requisito dell'essenzialità dell'informazione. Ha richiamato l'art. 137, comma 3, del Codice e gli artt. 6, 8 e 12 delle regole deontologiche, osservando che la pubblicazione di dati identificativi di persone coinvolte in procedimenti penali non è di per sé vietata. Ha inoltre considerato la gravità delle accuse e le esigenze di identificazione del soggetto, anche alla luce dell'annullamento della misura cautelare.
Esito del reclamo
L'Autorità ha dichiarato infondato il reclamo con riguardo alla richiesta di rimozione dell'immagine oggetto di contestazione.
Violazione contestata alla società editrice
Separatamente dalla valutazione sul reclamo, il Garante ha accertato che News&Com S.c.a.r.l. non aveva risposto alle richieste di informazioni formulate dall'Ufficio il 2 luglio 2020 e il 15 gennaio 2021 ai sensi dell'art. 157 del Codice. Tale condotta è stata qualificata come violazione degli artt. 157 e 166, comma 2, del Codice.
Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione
Per la mancata collaborazione con l'Autorità è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro ai sensi degli artt. 58, par. 2, e 83 GDPR, richiamando anche l'art. 166, comma 7, del Codice e l'art. 18 della legge n. 689/1981. Nella quantificazione il Garante ha considerato la reiterazione delle omissioni e la mancata cooperazione come aggravanti; l'assenza di precedenti procedimenti sul sito come attenuante; nonché le finalità informative della società, le ridotte risorse umane e gestionali e il contesto economico generale segnato dalla pandemia.
Termini e conseguenze del pagamento
La società è stata ordinata a pagare la sanzione entro 30 giorni dalla notificazione, con possibilità di definizione agevolata mediante pagamento della metà dell'importo entro il termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 166, comma 8, del Codice. In caso di mancato pagamento, è prevista l'adozione degli atti esecutivi ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689/1981.
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