Sentenza n. 3290/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.4532/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a corrispondere euro 500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4532/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. Il titolo giudiziale riconosceva il diritto alla somma complessiva di euro 500,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l'aggiornamento e la formazione dei docenti. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, la ricorrente ha chiesto di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e condannare l'Amministrazione alle spese. Il Ministero si è costituito senza contrastare adeguatamente la pretesa. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per i pagamenti delle Amministrazioni dello Stato, risultava decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme riconosciute dal titolo, al netto di eventuali importi già versati, gli ulteriori accessori dovuti, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: la sua esatta entità deriva dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali. Pertanto, i conteggi della creditrice relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve determinarne la misura secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c. È stato nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con incarico da esercitare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da completare entro 60 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e distratte in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il riferimento normativo per la carta elettronica destinata all'aggiornamento e alla formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo a favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici prima dell'avvio del recupero coattivo di somme di denaro.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Impongono di determinare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo i parametri legali applicabili; i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Rilevano per la disciplina delle spese processuali e per l'applicazione, nel processo amministrativo, delle disposizioni processuali civili richiamate.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione il pagamento entro un termine, purché il titolo sia passato in giudicato, notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
- Il giudizio di ottemperanza ha funzione esecutiva e non costitutiva del credito: l'entità dell'obbligazione deve essere ricavata dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali, senza che i conteggi unilateralmente formulati dal creditore vincolino definitivamente l'amministrazione.
- In sede di ottemperanza, l'amministrazione deve corrispondere non solo il capitale riconosciuto dal giudicato, detratto quanto eventualmente già versato, ma anche gli accessori di legge maturati e tuttora dovuti quando abbiano titolo nel provvedimento o nella legge applicabile.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e a un'istanza del creditore.
- Quando l'incarico commissariale è affidato a un dirigente pubblico cui competono istituzionalmente attività di gestione della spesa pubblica, non è dovuto uno specifico compenso per l'attività di commissario ad acta.
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