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Sentenza

Sentenza del 22/05/2015 n. 10578 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE - Sentenza pena irrevocabile di proscioglimento - Automatica efficacia di giudicato - Esclusione - Idoneità a costituire fonte di prova - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 1998 e 1999, contestando al contribuente un maggior reddito personale. Secondo l'Amministrazione, le prestazioni di consulenza fatturate dalla s.r.l. S. 2F alla s.r.l. I. Finanziaria erano state intestate fittiziamente a quest'ultima, mentre sarebbero state svolte personalmente dal suo amministratore F.F., che ne avrebbe incassato i compensi. L'Agenzia ha inoltre sostenuto che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata perché il fatto non sussiste, non avrebbe dovuto incidere sul giudizio tributario, o comunque avrebbe dovuto essere adeguatamente valutata insieme agli altri elementi probatori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento. Ha precisato che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non produce automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, soprattutto nei limiti previsti dall'art. 654 c.p.p., ma può essere utilizzata dal giudice tributario come fonte di prova e deve essere valutata insieme agli altri elementi del processo. Nel caso concreto, la Commissione tributaria regionale aveva correttamente rilevato che le prestazioni esistevano, che i corrispettivi erano stati fatturati alla società e da questa riscossi e che non vi erano indizi gravi, precisi e concordanti della fittizietà dell'operazione o della percezione personale dei compensi da parte di F.F. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 8.500 euro, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 654 c.p.p.

    La sentenza penale irrevocabile può avere efficacia nel giudizio civile o amministrativo nei limiti previsti dalla norma.

    La sentenza penale irrevocabile di assoluzione non vincola automaticamente il giudice tributario, il quale deve verificarne l'effettiva rilevanza nel diverso ambito del processo fiscale.

  • Art. 2909 c.c.

    L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

    Il giudicato opera nei limiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e, nel caso esaminato, non comporta l'automatica trasposizione degli effetti della sentenza penale nel giudizio tributario.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    L'illustrazione di ciascun motivo con il quale si denuncia un vizio di motivazione deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso.

    I motivi di ricorso relativi a omessa o insufficiente motivazione sono stati dichiarati inammissibili perché non contenevano il necessario momento di sintesi richiesto dalla norma.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'assoluzione penale per insussistenza del fatto non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento fiscale: il giudice tributario deve valutare autonomamente i fatti e le prove.
  • La sentenza penale può comunque costituire una significativa fonte di prova, da considerare insieme agli altri elementi acquisiti nel giudizio tributario.
  • Quando l'Amministrazione sostiene che i compensi formalmente percepiti da una società siano stati in realtà incassati dal suo amministratore, deve fornire indizi gravi, precisi e concordanti della fittizietà dell'operazione.
  • La fatturazione e il pagamento effettuati dalla società, insieme alla compatibilità delle prestazioni con il suo oggetto sociale, possono deporre contro l'imputazione del reddito direttamente all'amministratore, se non emergono ulteriori prove contrarie.
  • I motivi di ricorso per cassazione relativi a vizi di motivazione devono indicare con precisione il fatto controverso e spiegare perché la motivazione sarebbe omessa, contraddittoria o insufficiente; in mancanza, il motivo è inammissibile.

Testo integrale

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