Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 8977/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento - del decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022; - del decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022; - dell’accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - dell’intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 e dell’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; - del decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022 e del documento istruttorio ivi allegato, nonché dell'Allegato A recante “l’Elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano”, mediante il quale è stata quantificata la quota di ripiano posta a carico della ricorrente per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 466 del 26 agosto 2019, con successiva rettifica n°706 del 14 novembre 2022; - determina del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n. 708 del 21 agosto 2019; - determina del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord n. 481 del 22 agosto 2019; - determina del Direttore Generale dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA Ancona n. 348 del 11 settembre 2019; - della comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 del 14 novembre 2022; - del silenzio sull’istanza di accesso agli atti trasmessa in data 3 febbraio 2022; - di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ai precedenti; e per la conseguente condanna delle parti resistenti al rilascio dei documenti richiesti; con riserva di eventuale proposizione di eventuali motivi aggiunti; nonché al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202303042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali, atti regionali e aziendali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e alla quota di ripiano posta a carico della ricorrente, nonché silenzio su istanza di accesso agli atti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L’impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato gli atti statali, regionali e aziendali concernenti il tetto di spesa e il ripiano del superamento del tetto per gli anni 2015-2018, contestando in particolare la quantificazione della quota posta a suo carico dalla Regione Marche. Ha inoltre impugnato la comunicazione di avvio del procedimento, il silenzio sull’istanza di accesso agli atti e gli atti presupposti e consequenziali, chiedendo il rilascio dei documenti e il risarcimento del danno.

La decisione

Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato, con nota depositata il 18 novembre 2025, l’intervenuta cessazione della materia del contendere. Il Tribunale ha ritenuto applicabile l’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa della ricorrente risultava pienamente soddisfatta. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito i motivi di impugnazione e le ulteriori domande. Le spese di lite sono state compensate in ragione della concorde indicazione delle parti.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La piena soddisfazione della pretesa del ricorrente nel corso del giudizio impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, rendendo non più attuale la decisione sulla domanda proposta.
  • In presenza della piena soddisfazione della pretesa, il giudice definisce il giudizio senza esaminare nel merito i motivi di impugnazione e le ulteriori domande non più attuali.
  • Le spese di lite possono essere compensate quando tale regolazione sia concordemente indicata dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.