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Sentenza

Sentenza del 28/08/2015 n. 1278 - Comm. Trib. Prov. Torino

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (Ici) - Bene immobile in leasing - Fallimento dell'utilizzatore - Debitore d'imposta - Società di leasing - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che, in caso di risoluzione del contratto di leasing immobiliare conseguente al fallimento dell'utilizzatore, il locatore ritorna a essere soggetto passivo dell'ICI anche se l'immobile non è stato ancora materialmente restituito. La mancata riconsegna del bene non mantiene quindi la soggettività passiva in capo all'utilizzatore fallito.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa a un immobile concesso in leasing. A seguito del fallimento dell'utilizzatore, il contratto di leasing immobiliare è stato risolto, ma l'immobile non era stato ancora materialmente restituito alla società di leasing. La questione era stabilire se, nonostante la mancata restituzione, l'utilizzatore fallito rimanesse debitore dell'imposta oppure se la società di leasing, quale proprietaria e locatrice tornata nella disponibilità giuridica del bene, dovesse essere considerata soggetto passivo.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI)

    La soggettività passiva è collegata alla titolarità del diritto reale o, nel caso del leasing immobiliare, alla posizione dell'utilizzatore per la durata del contratto. Una volta risolto il contratto, tale posizione viene meno e il locatore torna a essere il soggetto obbligato.

  • Norme sul leasing immobiliare e sulla risoluzione del contratto per fallimento dell'utilizzatore

    La risoluzione del contratto determina il ritorno della soggettività passiva in capo alla società di leasing, indipendentemente dalla materiale restituzione dell'immobile.

Massime di principio

  • Nel leasing immobiliare, l'utilizzatore è normalmente il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta finché il contratto è valido ed efficace.
  • Se il contratto viene risolto, anche per effetto del fallimento dell'utilizzatore, la società di leasing torna a essere soggetto passivo dell'imposta.
  • La soggettività passiva dipende dalla situazione giuridica risultante dal contratto e dalla sua risoluzione, non dalla sola disponibilità materiale o dalla mancata riconsegna dell'immobile.
  • Per individuare il debitore d'imposta occorre verificare la data effettiva di risoluzione del leasing e distinguere il periodo precedente, riferibile all'utilizzatore, da quello successivo, riferibile al locatore.
  • La mancata restituzione dell'immobile può rilevare nei rapporti contrattuali e fallimentari, ma non impedisce il trasferimento della soggettività passiva tributaria al proprietario-locatore dopo la risoluzione.

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