Sentenza del 28/08/2015 n. 3698 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO - SENTENZA N. 37/2015 CORTE COSTITUZIONALE - Appello dell'Agenzia delle Entrate - Sottoscrizione - Delega - Qualifica dirigenziale - Assenza qualifica dirigenziale - Nullità assoluta dell'atto - Sussiste - Rilevabilità d'ufficio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata ravvisata una nullità assoluta, qualificata come inesistenza giuridica, dell'atto di appello ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990. La nullità, essendo assoluta, è stata ritenuta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Di conseguenza, l'atto di appello sottoscritto da un soggetto privo della necessaria legittimazione è stato dichiarato inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello mediante un atto sottoscritto dal titolare o da un delegato della Direzione provinciale. Tuttavia, il soggetto sottoscrittore non possedeva una valida qualifica dirigenziale, poiché la relativa attribuzione era stata travolta dalla sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale. La questione riguardava quindi la validità della delega e la legittimazione del sottoscrittore dell'atto di appello.
Norme richiamate
Art. 21-septies, legge n. 241/1990
La disposizione è stata richiamata per qualificare come nullità assoluta l'atto sottoscritto da un soggetto privo del potere o della legittimazione necessari. Tale nullità è rilevabile d'ufficio in ogni fase e grado del giudizio.
Sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale
La pronuncia ha travolto le attribuzioni dirigenziali conferite a soggetti privi dei requisiti previsti dalla legge. Gli atti processuali sottoscritti da tali soggetti, o dai loro delegati non validamente legittimati, possono risultare privi di efficacia giuridica.
Massime di principio
- Un atto processuale dell'amministrazione finanziaria deve essere sottoscritto dal soggetto istituzionalmente competente oppure da un delegato munito di una delega valida e proveniente da un soggetto a sua volta legittimato.
- Se la legittimazione del firmatario deriva da una qualifica dirigenziale dichiarata illegittima, anche la delega e l'atto sottoscritto possono essere contestati per carenza assoluta di potere.
- La carenza assoluta di legittimazione può determinare la nullità o l'inesistenza giuridica dell'atto, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando la nullità è qualificata come assoluta, il giudice può rilevarla d'ufficio anche se la parte interessata non l'ha eccepita tempestivamente e anche in fasi successive del processo.
- In situazioni analoghe è necessario verificare la qualifica del firmatario, la validità della delega, la competenza dell'ufficio e gli effetti di eventuali pronunce che abbiano dichiarato illegittime le nomine o le attribuzioni dirigenziali.
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