Sentenza del 28/08/2015 n. 3697 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO - SENTENZA N. 37/2015 CORTE COSTITUZIONALE - Appello dell'Agenzia delle Entrate - Sottoscrizione - Delega - Qualifica dirigenziale - Necessaria - Assenza qualifica dirigenziale - Difetto di attribuzione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'atto di appello dell'Agenzia delle Entrate è stato dichiarato inammissibile per carenza dei poteri del sottoscrittore. La contestazione dell'amministrazione, pertanto, non ha potuto essere esaminata nel merito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'appello è stato sottoscritto da un direttore provinciale o dal capo dell'area legale dell'ufficio, titolare o delegato, la cui posizione dirigenziale era stata travolta dalla sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale. Poiché il sottoscrittore non possedeva una valida qualifica dirigenziale ottenuta mediante concorso, mancavano i necessari poteri di rappresentanza e di firma dell'atto processuale. Il difetto è stato qualificato come assoluto difetto di attribuzione.
Norme richiamate
Sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015
La pronuncia ha determinato l'illegittimità degli incarichi dirigenziali conferiti a funzionari privi della necessaria qualifica, con conseguente carenza dei poteri dirigenziali esercitati sulla base di tali incarichi.
Nota della Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia n. 85460 del 30 dicembre 2005
I funzionari incaricati di funzioni dirigenziali restano sempre funzionari di III Area e, come tali, non possono utilizzare la qualifica di dirigente, tenuto conto che per accedere a tale qualifica occorre essere vincitori di concorso.
La funzione concretamente svolta, come capo ufficio, non attribuisce automaticamente la qualifica di dirigente. Nella firma degli atti deve essere indicata la funzione effettivamente svolta, senza qualificarsi come dirigente se tale qualifica non è posseduta.
Massime di principio
- Gli atti processuali di un'amministrazione devono essere sottoscritti da soggetti dotati di una valida qualifica o di una delega idonea, conferita da chi possiede effettivamente il potere di rappresentanza.
- La mera attribuzione di fatto di un incarico organizzativo o direttivo non equivale al possesso della qualifica dirigenziale e non sana l'assenza dei relativi poteri.
- Quando una pronuncia costituzionale travolge la base giuridica degli incarichi dirigenziali, occorre verificare la validità degli atti sottoscritti dai soggetti interessati, soprattutto se si tratta di atti introduttivi o di impugnazione.
- L'assenza dei poteri di firma può comportare l'inammissibilità dell'appello senza esame del merito della controversia.
- Nella sottoscrizione degli atti è necessario distinguere tra qualifica formale posseduta e funzione organizzativa svolta: la seconda non consente di utilizzare la prima se manca il titolo giuridico richiesto.
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