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Provvedimento

Provvedimento del 15/12/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina come i soggetti passivi IVA possono chiedere l’inclusione nella banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie e quando possono esserne esclusi. Prevede l’inclusione immediata al momento dell’opzione o della sua manifestazione successiva, regole specifiche per imprese, professionisti, enti non commerciali e soggetti già titolari di partita IVA, nonché l’esclusione per mancata presentazione degli elenchi riepilogativi per quattro trimestri consecutivi.

Modalità operative per l’inclusione ed esclusione dalla banca dati IVA comunitaria

Modalità operative per l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie

Il provvedimento definisce le modalità operative per l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, istituita ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010 e collegata all’art. 35, comma 7-bis, del d.P.R. n. 633/1972. Disciplina inoltre le ipotesi e le modalità di esclusione dalla banca dati.

Ambito e finalità

La disciplina nasce a seguito delle modifiche apportate dall’art. 22 del d.lgs. n. 175/2014 all’art. 35 del d.P.R. n. 633/1972, con l’obiettivo di consentire ai soggetti che intendono operare in ambito comunitario l’immediata inclusione nella banca dati comunitaria.

Il documento chiarisce che:

  • l’opzione per operare nel regime delle operazioni intracomunitarie può essere espressa già in sede di dichiarazione di inizio attività IVA;
  • l’inclusione nella banca dati avviene in modo immediato al ricorrere delle condizioni previste;
  • sono previste regole anche per il recesso dall’opzione e per l’esclusione d’ufficio in caso di mancata trasmissione degli elenchi riepilogativi.

Soggetti interessati e modalità di esercizio dell’opzione

Sono interessati i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, ovvero vi istituiscono una stabile organizzazione, nonché gli enti non commerciali non soggetti passivi e i soggetti già titolari di partita IVA.

Per i soggetti che iniziano l’attività:

  • la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA è presentata direttamente all’Agenzia delle Entrate oppure al Registro delle imprese tramite Comunicazione Unica, se dovuta;
  • nella dichiarazione può essere espressa l’opzione per effettuare le operazioni di cui al titolo II, capo II, del d.l. n. 331/1993.

L’opzione si effettua:

  • compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del Quadro I dei modelli AA7 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • compilando il medesimo campo del Quadro I del modello AA9 per imprese individuali e lavoratori autonomi;
  • per gli enti non commerciali non soggetti passivi, selezionando la casella “C” del Quadro A del modello AA7.

Per i soggetti già titolari di partita IVA, compresi i soggetti non residenti identificati direttamente ai fini IVA ai sensi dell’art. 35-ter del d.P.R. n. 633/1972:

  • l’opzione si esprime tramite le apposite funzionalità rese disponibili nei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • la comunicazione può essere effettuata direttamente dai soggetti abilitati a Entratel o Fisconline;
  • in alternativa, può essere presentata tramite i soggetti incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322/1998;
  • con le medesime modalità può essere comunicata anche la volontà di retrocedere dall’opzione.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono consegnare al dichiarante copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Inclusione nella banca dati

L’Agenzia delle Entrate include i soggetti passivi nella banca dati nel momento in cui riceve l’opzione prevista dall’art. 35, comma 7-bis, del d.P.R. n. 633/1972.

L’avvenuta inclusione può essere verificata dalla stessa data tramite i sistemi telematici di interrogazione delle partite IVA comunitarie.

È inoltre previsto un regime transitorio per i soggetti che, nei trenta giorni antecedenti la data del provvedimento, abbiano già presentato istanza di inclusione senza che sia stato emanato un provvedimento di diniego: tali soggetti sono inclusi nella banca dati a decorrere dalla data del provvedimento.

Esclusione dalla banca dati e controlli

L’Agenzia delle Entrate esclude i soggetti passivi dalla banca dati al momento della ricezione della comunicazione di recesso dall’opzione.

Inoltre, sui soggetti inclusi nella banca dati vengono effettuati controlli formali sulla regolare presentazione degli elenchi riepilogativi. A seguito di tali controlli, l’esclusione interviene nei confronti dei soggetti passivi che:

  • non abbiano presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi;
  • tale omissione si verifichi successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2014.

L’esclusione è disposta dalla Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del contribuente, previa apposita comunicazione, e produce effetti dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione.

Motivazioni del provvedimento

Le motivazioni evidenziano che il provvedimento attua le modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 175/2014, finalizzate all’immediata inclusione nella banca dati dei soggetti che intendono operare in ambito comunitario.

Si sottolinea che:

  • il soggetto che esprime l’opzione già in sede di inizio attività ottiene l’inclusione nella banca dati al momento dell’attribuzione della partita IVA;
  • se l’opzione è manifestata successivamente, l’inclusione avviene nel momento in cui essa viene espressa;
  • per uniformità di trattamento, viene riconosciuta l’inclusione immediata anche ai soggetti che, nei trenta giorni precedenti l’entrata in vigore del provvedimento, abbiano già presentato istanza di inclusione senza diniego;
  • vengono disciplinate anche le modalità di esclusione e di comunicazione dell’esclusione, limitatamente ai casi di mancata presentazione degli elenchi riepilogativi per quattro trimestri consecutivi.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:

  • d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lett. a), e 73, comma 4;
  • Statuto dell’Agenzia delle Entrate, art. 5, comma 1, e art. 6, comma 1;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, art. 2, comma 1;
  • decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
  • Regolamento (UE) n. 904/2010;
  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35 e art. 35-ter;
  • d.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404;
  • d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 38;
  • d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, art. 9;
  • d.l. 30 agosto 1993, n. 331, titolo II, capo II;
  • d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 22;
  • d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3, commi 2-bis e 3.

Pubblicazione ed efficacia

Il provvedimento è stato emanato a Roma il 15 dicembre 2014 e sottoscritto dal Direttore dell’Agenzia, Rossella Orlandi. È precisato che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007.

Testo integrale

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