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Provvedimento

Provvedimento del 16/12/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina, a partire dai dati 2014, le modalità di trasmissione all’Anagrafe tributaria delle comunicazioni relative agli interessi passivi e oneri accessori sui mutui agrari e fondiari, fissando soggetti obbligati, termini, modalità telematiche, regole di compilazione, controlli e ricevute. Sono allegati anche i tracciati record e le specifiche tecniche per la formazione dei file e per la gestione degli esiti di trasmissione.

Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interessi passivi per mutui agrari e fondiari

Comunicazioni all’anagrafe tributaria degli interessi passivi per mutui agrari e fondiari

Il documento definisce le regole tecniche e procedurali per la trasmissione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi agli interessi passivi e agli oneri accessori relativi ai mutui agrari e fondiari. La disciplina si applica alle informazioni riferite all’anno 2014 e successivi, con finalità di elaborazione della dichiarazione dei redditi e di controllo degli oneri deducibili e detraibili.

Ambito di applicazione e soggetti obbligati

Sono tenuti alla comunicazione i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, già obbligati alla comunicazione all’Anagrafe tributaria ai sensi dell’art. 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. La comunicazione deve riguardare, per tutti i soggetti del rapporto, le quote di interessi passivi e i relativi oneri accessori.

Oggetto della comunicazione

La comunicazione contiene i dati relativi agli interessi passivi e agli oneri accessori corrisposti per mutui agrari e fondiari. I dati sono trasmessi all’Anagrafe tributaria ai sensi dell’art. 78, comma 25, della legge n. 413/1991.

Modalità di trasmissione

La trasmissione avviene tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, in base ai requisiti posseduti dal soggetto obbligato. Per la predisposizione e il controllo dei file devono essere utilizzati i software messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.

È consentito l’invio tramite intermediari di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Gli archivi da trasmettere non possono superare i 3 MegaByte.

Tipologie di invio

Sono previste tre tipologie di invio:

  • invio ordinario, con cui si trasmettono i dati richiesti; possono essere inviati più flussi ordinari per lo stesso periodo, e i successivi si aggiungono ai precedenti;
  • invio sostitutivo, con cui si sostituisce integralmente una comunicazione ordinaria o sostitutiva già inviata e accolta positivamente;
  • annullamento, con cui si chiede la cancellazione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva già trasmessa e accolta positivamente.

L’annullamento di una comunicazione sostitutiva comporta la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristino della comunicazione originaria sostituita.

Termini di trasmissione e correzioni

Il termine ordinario di trasmissione è fissato al 28 febbraio di ciascun anno con riferimento ai dati dell’anno precedente.

In caso di scarto dell’intero file inviato entro il termine:

  • deve essere effettuato un nuovo invio ordinario entro il termine del 28 febbraio, oppure, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore dell’Agenzia delle entrate.

In caso di trasmissione di codici fiscali non validi entro il termine:

  • deve essere effettuato un ulteriore invio ordinario contenente solo i dati dei codici fiscali segnalati, entro il termine del 28 febbraio o, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione.

Negli altri casi, le correzioni devono essere trasmesse entro cinque giorni successivi alla scadenza. L’annullamento dei dati trasmessi entro il termine deve avvenire entro cinque giorni dalla scadenza.

I dati trasmessi nei termini sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate per la elaborazione della dichiarazione dei redditi.

Trattamento e sicurezza dei dati

I dati e le notizie acquisiti sono inseriti nei sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria nel rispetto della riservatezza e della protezione dei dati personali. Essi sono raccolti e ordinati su scala nazionale per valutare la capacità contributiva e per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

In caso di controlli fiscali, le analisi sono eseguite in forma anonima e i dati personali sono utilizzati solo per l’identificazione dei contribuenti secondo il principio di necessità.

La sicurezza della trasmissione è garantita dal sistema telematico dell’Anagrafe tributaria mediante controllo degli accessi, crittografia e cifratura degli archivi. La sicurezza degli archivi è assicurata anche tramite sistemi di autorizzazione e conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario ai controlli fiscali.

Ricevute ed esiti della trasmissione

La trasmissione si considera effettuata al completamento della ricezione del file con esito positivo dell’elaborazione. La ricevuta riporta il codice di autenticazione per Entratel o il codice di riscontro per Fisconline e indica:

  • data e ora di ricezione del file;
  • identificativo del file attribuito dall’utente;
  • protocollo attribuito al file;
  • numero delle comunicazioni contenute nel file.

Il file può essere scartato preliminarmente o per incongruenze tra i dati inviati; in tali casi la comunicazione si considera non presentata.

Per gli scarti preliminari sono indicati i casi di mancato o duplicato codice di autenticazione/riscontro, file non elaborabile, mancato riconoscimento del soggetto obbligato nel caso di invio da intermediario, o errori che pregiudicano le informazioni contenute nel file.

Se in un record di dettaglio sono presenti codici fiscali non validi, tali record non vengono acquisiti, mentre il resto del file è accolto; in allegato alla ricevuta viene riportato l’elenco dei codici fiscali non acquisiti. Nel caso di mutuo cointestato, la presenza di un codice fiscale non valido determina lo scarto di tutti i record relativi al medesimo mutuo. Le ricevute sono rese disponibili in via telematica entro cinque giorni, salvo cause di forza maggiore.

Struttura del file e record previsti

La fornitura è composta da un file ASCII standard con record di lunghezza fissa pari a 1798 caratteri stampabili, oltre ai caratteri di fine riga CR e LF. Sono previsti:

  • record di tipo 0: testa della fornitura;
  • record di dettaglio: relativi ai dati dei mutui;
  • record di tipo 9: coda della fornitura.

La sequenza dei record richiede un solo record di testa, i record di dettaglio previsti dalla tipologia di comunicazione e un solo record di coda. Nel caso di comunicazione di annullamento non devono essere presenti record di dettaglio. I record riferiti a uno stesso mutuo cointestato devono essere contigui nel file.

Compilazione dei dati e controlli formali

Il file deve essere compilato con caratteri ASCII standard compresi tra i codici esadecimali 20 e 60, oltre ai caratteri CR e LF. Gli importi devono essere indicati in euro, in parte intera e senza decimali. In ogni comunicazione deve essere specificata la tipologia di invio nei record di testa e di coda.

La compilazione deve essere sottoposta a controllo formale mediante il software dell’Agenzia delle entrate. Il sistema verifica la corrispondenza dei dati alle specifiche tecniche e produce un file diagnostico con l’esito ed eventuali errori. I codici fiscali devono essere formalmente corretti e congruenti con i dati anagrafici; non è ammessa l’indicazione della partita IVA.

Controlli in Anagrafe tributaria e gestione dei codici fiscali

Dopo l’invio, viene prodotto un file di ricevuta che riporta l’esito complessivo della fase di accoglienza telematica. Il controllo verifica la presenza negli archivi dell’Anagrafe tributaria di tutti i codici fiscali presenti nella fornitura.

Se un codice fiscale risulta errato o non presente, il relativo record non viene acquisito e l’errore è indicato in allegato alla ricevuta. In caso di mutuo cointestato, il codice fiscale non valido comporta lo scarto di tutti i record relativi al medesimo mutuo. Sono previste tre ipotesi di esito: acquisizione totale, acquisizione parziale e scarto del file.

Tracciato record di testa

Il record di testa, di tipo 0 e lungo 1800 byte, identifica il soggetto obbligato, l’anno di riferimento e l’eventuale intermediario. Deve contenere:

  • tipo record sempre pari a "0";
  • codice identificativo della fornitura sempre pari a "ART78";
  • codice numerico della fornitura sempre pari a "06";
  • tipologia di invio con valori ammessi 0 = invio ordinario, 1 = invio sostitutivo, 2 = annullamento, 3 = comunicazione negativa;
  • protocollo da sostituire o annullare, da valorizzare solo per invio sostitutivo o annullamento;
  • codice fiscale del soggetto obbligato.

Per il soggetto obbligato persona giuridica sono richiesti denominazione, comune e provincia del domicilio fiscale, con codice provincia "EE" in caso di Stato estero. Per il soggetto obbligato persona fisica sono richiesti cognome, nome, sesso, data di nascita, comune o Stato estero di nascita e provincia di nascita, con codice "EE" per lo Stato estero.

Sono inoltre previsti i dati dell’intermediario, se presente, e i dati del soggetto che assume l’impegno alla presentazione telematica, compresa la tipologia di impegno e la data. Il record termina con un filler, il carattere di controllo sempre "A" e i caratteri CR e LF.

Tracciato record di dettaglio per mutui con un solo intestatario

Il record di dettaglio di tipo 1 riguarda i mutui con un solo intestatario. Deve contenere:

  • codice fiscale, cognome, nome, sesso, data di nascita, comune o Stato estero di nascita e provincia di nascita dell’intestatario;
  • identificativo del mutuo, univoco nella fornitura;
  • tipologia di mutuo, con valori 1 = agrario, 2 = garantito da ipoteca per acquisto abitazione principale, 3 = garantito da ipoteca per altri immobili, 4 = garantito da ipoteca per costruzione o ristrutturazione abitazione principale;
  • data di stipula;
  • ammontare originario del mutuo;
  • ammontare delle rate pagate nell’anno solare, comprensive di capitale, interessi e oneri accessori;
  • ammontare degli interessi e oneri accessori versati.

Gli importi devono essere espressi in euro, in parte intera. Il campo relativo alle rate pagate deve essere minore o uguale all’ammontare originario del mutuo; il campo degli interessi e oneri accessori deve essere minore o uguale al campo delle rate pagate. Per i mutui sovvenzionati deve essere indicata solo la quota rimasta a carico dell’intestatario.

Tracciato record di dettaglio per mutui cointestati

Il record di dettaglio di tipo 2 riguarda i mutui cointestati. Riporta i dati del cointestatario e gli stessi dati identificativi del mutuo già previsti per il record di tipo 1.

Sono richiesti inoltre:

  • percentuale di partecipazione, con formato II,DD;
  • ammontare delle rate pagate dal cointestatario;
  • ammontare della quota interessi e oneri accessori versati dal cointestatario;
  • progressivo cointestatario;
  • totale cointestatari.

La procedura di controllo verifica, per lo stesso identificativo di mutuo, la coerenza della percentuale rispetto al progressivo e al totale dei cointestatari. Verifica inoltre che gli importi del cointestatario siano proporzionali alla percentuale indicata, con tolleranza del +/- 1%. I dati relativi allo stesso mutuo cointestato devono essere inviati in record contigui e non possono essere suddivisi in file distinti.

Tracciato record di coda

Il record di coda, di tipo 9 e lungo 1800 byte, contiene le stesse informazioni del record di testa. Anche in questo caso sono previsti il tipo record, il codice identificativo ART78, il codice numerico 06, la tipologia di invio, l’eventuale protocollo da sostituire o annullare, i dati del soggetto obbligato, gli eventuali dati dell’intermediario e del soggetto incaricato, oltre al filler e ai caratteri di controllo finali.

Allegato ricevuta telematica

L’allegato disciplina la struttura della ricevuta telematica e dei relativi record di dettaglio e di coda. Il record di testa della ricevuta contiene il protocollo telematico di riferimento, il codice fiscale del soggetto tenuto alla comunicazione, il nome del file trasmesso e i caratteri di controllo.

Il record di dettaglio dell’allegato riporta il progressivo del record in cui è stato riscontrato l’errore, il codice fiscale interessato e il codice di errore. Il record di coda riporta il numero dei record di dettaglio inclusi nel file.

Sono previsti i seguenti codici di errore:

  • 1: codice fiscale non presente negli archivi dell’Anagrafe tributaria;
  • 2: codice fiscale base di omocodice;
  • 3: codice fiscale valido ma incluso in mutuo cointestato non acquisito per errore riscontrato per altro cointestatario.

Motivazioni e finalità del provvedimento

Il provvedimento attua quanto previsto dall’art. 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall’art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. In tale quadro, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari devono trasmettere entro il 28 febbraio di ciascun anno i dati degli oneri corrisposti nell’anno precedente.

Le modalità di trasmissione e il contenuto delle comunicazioni sono stabiliti dal presente provvedimento, con applicazione alle informazioni relative all’anno 2014 e introduzione di procedure migliorative dei flussi di trasmissione e del controllo della qualità dei dati.

Riferimenti normativi richiamati

Tra i principali riferimenti normativi e atti richiamati figurano:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
  • legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 78;
  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  • decreto dirigenziale 31 luglio 1998;
  • decreto ministeriale 27 gennaio 2000;
  • legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  • legge 11 marzo 2014, n. 23;
  • decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
  • provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 novembre 2010.

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