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Provvedimento

Provvedimento del 16/12/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina, per gli enti previdenziali, la trasmissione telematica all’anagrafe tributaria dei dati sui contributi previdenziali e assistenziali relativi all’anno precedente, con scadenza 28 febbraio. Definisce soggetti obbligati, modalità di invio, tipologie di trasmissione, termini di correzione/annullamento, controlli, ricevute e specifiche tecniche dei tracciati record.

Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei contributi previdenziali e assistenziali

Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai contributi previdenziali

Il provvedimento stabilisce le modalità di trasmissione all’anagrafe tributaria, da parte degli enti previdenziali, dei dati relativi ai contributi previdenziali e assistenziali. Le regole operative si applicano alle informazioni relative all’anno 2014 e successivi, in attuazione dell’art. 78, comma 25, della legge n. 413/1991 come modificato dal d.lgs. n. 175/2014.

Soggetti obbligati e oggetto della comunicazione

Sono obbligati alla comunicazione gli enti previdenziali già tenuti all’invio all’anagrafe tributaria. Essi devono comunicare, per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi ai contributi previdenziali e assistenziali.

Modalità di trasmissione

La trasmissione deve avvenire tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, in base ai requisiti del soggetto obbligato. Devono essere utilizzati i software di controllo e predisposizione file messi gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

È prevista anche la facoltà di avvalersi degli intermediari di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR n. 322/1998. Gli archivi trasmessi non devono superare la dimensione di 3 MegaByte.

Tipologie di invio

Sono previste tre tipologie di invio:

  • invio ordinario, con cui si trasmettono i dati richiesti; sono ammessi più invii ordinari per lo stesso periodo, e i successivi si aggiungono ai precedenti;
  • invio sostitutivo, che sostituisce integralmente una comunicazione ordinaria o sostitutiva già inviata e acquisita con esito positivo;
  • annullamento, che elimina una comunicazione ordinaria o sostitutiva già trasmessa e acquisita con esito positivo. L’annullamento di una sostitutiva cancella tutti i dati della sostitutiva senza ripristinare quelli sostituiti.

Termini di trasmissione e correzione

Il termine ordinario di invio è il 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento ai dati dell’anno precedente.

In caso di scarto dell’intero file, se l’invio era stato effettuato nei termini, il soggetto obbligato deve ritrasmettere entro il termine ordinario o, se più favorevole, entro cinque giorni dalla segnalazione di errore.

Se vengono trasmessi codici fiscali non validi entro il termine, deve essere effettuato un ulteriore invio ordinario contenente solo i dati relativi ai codici fiscali segnalati, entro il termine ordinario o entro cinque giorni dalla segnalazione, se più favorevole.

Negli altri casi, la correzione dei dati trasmessi entro il termine ordinario va fatta entro cinque giorni dalla scadenza. L’annullamento dei dati trasmessi entro il termine va effettuato entro cinque giorni dalla medesima scadenza.

I dati contenuti nelle comunicazioni tempestive sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi.

Trattamento e sicurezza dei dati

I dati raccolti sono inseriti nei sistemi informativi dell’anagrafe tributaria nel rispetto della riservatezza e della protezione dei dati personali. Essi sono utilizzati su scala nazionale per valutare la capacità contributiva e per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata, con tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

In caso di controlli fiscali, le analisi sono svolte in forma anonima e i dati personali sono usati solo per identificare i contribuenti secondo il principio di necessità.

La sicurezza della trasmissione è garantita tramite controllo degli accessi, crittografia e cifratura degli archivi. La sicurezza degli archivi del sistema informativo è assicurata da misure di autorizzazione agli accessi e dalla conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario al controllo fiscale.

Ricevute e scarti

La trasmissione si considera effettuata quando il file è ricevuto con esito positivo e viene rilasciata una ricevuta con codice di autenticazione Entratel o codice di riscontro Fisconline. La ricevuta riporta data e ora di ricezione, identificativo del file, protocollo e numero delle comunicazioni contenute.

Il file può essere scartato preliminarmente o per incongruenze tra i dati. In tali casi la comunicazione si considera non presentata.

Lo scarto preliminare avviene, tra l’altro, per mancato o duplicato codice di autenticazione/riscontro, uso di file non elaborabile, mancato riconoscimento del soggetto obbligato in caso di intermediario, o errori tali da pregiudicare i dati.

Se nei record di dettaglio risultano codici fiscali non validi, tali record non sono acquisiti ma il resto del file è accettato; la ricevuta contiene l’elenco dei codici fiscali non acquisiti. Le ricevute sono rese disponibili telematicamente, salvo forza maggiore, entro cinque giorni dalla ricezione del file.

Specifiche tecniche e struttura del file

Le comunicazioni sono predisposte in file ASCII standard, con record a lunghezza fissa di 1798 caratteri stampabili più CR/LF. Sono ammessi solo i caratteri ASCII compresi tra 20h e 60h, oltre ai caratteri di fine riga.

La fornitura è composta da:

  • record di testa di tipo "0";
  • record di dettaglio di tipo "1";
  • record di coda di tipo "9".

Il record di testa e quello di coda hanno lunghezza di 1800 byte e contengono i dati identificativi della fornitura, del soggetto obbligato, dell’eventuale intermediario e dell’anno di riferimento. Nei casi di invio sostitutivo o annullamento deve essere indicato il protocollo dell’invio da sostituire o annullare.

Il record di dettaglio contiene i dati dell’intestatario e, se presente, del soggetto diverso dall’intestatario, nonché gli importi dei contributi. Gli importi devono essere espressi in euro, in parte intera e senza decimali.

Contenuto del record di testa e di coda

Nei record di testa e di coda sono previsti, tra gli altri, i seguenti dati:

  • tipo record ("0" per la testa, "9" per la coda);
  • codice identificativo della fornitura sempre "ART78";
  • codice numerico della fornitura sempre "05";
  • tipologia di invio: 0 ordinario, 1 sostitutivo, 2 annullamento, 3 comunicazione negativa;
  • protocollo telematico da sostituire o annullare, nei soli casi di sostitutivo o annullamento;
  • codice fiscale del soggetto obbligato;
  • dati identificativi del soggetto obbligato, in alternativa come persona giuridica o persona fisica;
  • anno di riferimento;
  • dati dell’intermediario e dell’impegno alla trasmissione, se presenti.

Il record di testa e quello di coda contengono anche filler, carattere di controllo sempre "A" e caratteri finali CR/LF.

Contenuto del record di dettaglio

Il record di dettaglio contiene:

  • dati identificativi dell’intestatario: codice fiscale, cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, provincia;
  • eventuali dati identificativi di un soggetto diverso dall’intestatario, con analoga struttura anagrafica;
  • dati relativi ai contributi.

Per i dati contributivi, i campi 16 e/o 17 sono alternativi al campo 18. È obbligatoria la presenza dei campi 16 e/o 17 oppure del campo 18.

In particolare:

  • campo 16: ammontare dei contributi versati alla forma pensionistica obbligatoria relativi all’intestatario;
  • campo 17: ammontare dei contributi integrativi versati;
  • campo 18: ammontare dei contributi versati relativi a soggetto diverso dall’intestatario.

Il codice fiscale dell’intestatario e, se presente, quello del soggetto diverso devono essere formalmente corretti e congruenti con i dati anagrafici; il codice fiscale del soggetto diverso deve inoltre essere diverso da quello dell’intestatario.

Allegato ricevuta telematica e codici di errore

L’allegato alla ricevuta telematica contiene un record di testa, uno o più record di dettaglio e un record di coda. Il record di dettaglio dell’allegato riporta il progressivo del record in errore, il codice fiscale interessato e il codice di errore riscontrato.

Sono indicati due codici di errore:

  • 1: codice fiscale non presente negli archivi dell’Anagrafe tributaria;
  • 2: codice fiscale base di omocodice.

Correzioni alle specifiche tecniche

Eventuali correzioni alle specifiche tecniche sono pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e comunicate con le relative modalità di informazione previste.

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