Provvedimento del 12/12/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento degli esportatori abituali che acquistano o importano beni e servizi senza IVA. Stabilisce modalità di invio, reperibilità del modello, riscontro telematico da parte di cedente/prestatore e una disciplina transitoria fino all’11 febbraio 2015, con obbligo generalizzato di trasmissione telematica dal 12 febbraio 2015 per gli effetti successivi.
Approvazione del modello di dichiarazione d’intento per acquisti/importazioni senza IVA
Approvazione del modello di dichiarazione d’intento per acquisti o importazioni senza IVA
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate approva il modello di dichiarazione d’intento, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Il documento disciplina inoltre le modalità di presentazione, il riscontro dell’avvenuta presentazione da parte del fornitore e le regole transitorie per l’entrata a regime dell’obbligo telematico.
Finalità e quadro normativo
L’intervento dà attuazione all’art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che ha modificato l’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17. La disciplina riguarda i soggetti che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, imponendo la trasmissione esclusivamente telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento relative alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015.
Contenuto del modello approvato
Il modello approvato è composto da:
- frontespizio, contenente l’informativa privacy, i dati anagrafici del dichiarante e dell’eventuale rappresentante firmatario, la dichiarazione d’intento, i dati del destinatario e la firma;
- quadro A, dedicato ai dati relativi al plafond e all’impegno alla trasmissione telematica.
Modalità di presentazione e trasmissione telematica
La dichiarazione d’intento deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica:
- direttamente, dai soggetti abilitati a Entratel o Fisconline;
- tramite gli intermediari indicati ai commi 2-bis e 3 dell’art. 3 del DPR 22 luglio 1998, n. 322.
I dati vanno trasmessi secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento. La trasmissione può avvenire tramite il software gratuito “Dichiarazione d’intento”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per la consegna al fornitore è ammessa la stampa della sola dichiarazione d’intento, escludendo il quadro A “Plafond”.
Gli intermediari incaricati devono rilasciare al dichiarante:
- copia della dichiarazione inviata;
- copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
Reperibilità del modello e riscontro da parte del fornitore
Il modello è reso disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. È inoltre prevista una funzione a libero accesso, sempre sul sito dell’Agenzia, che consente al cedente o prestatore di verificare telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento.
Disciplina transitoria e decorrenza
Fino all’11 febbraio 2015 gli operatori potevano consegnare o inviare la dichiarazione d’intento secondo le modalità precedenti al provvedimento; in tal caso il fornitore non era tenuto a verificare la presentazione all’Agenzia delle Entrate.
Dal giorno di pubblicazione del software sul sito dell’Agenzia gli operatori potevano comunque già avvalersi del nuovo sistema telematico.
Per le dichiarazioni consegnate o inviate con le modalità precedenti, ma con effetti anche per operazioni successive all’11 febbraio 2015, dal 12 febbraio 2015 scatta l’obbligo di:
- trasmissione telematica;
- riscontro dell’avvenuta presentazione presso l’Agenzia delle Entrate.
Struttura e contenuti del frontespizio
Le istruzioni descrivono in dettaglio i dati da indicare nel frontespizio, tra cui:
- numero e anno della dichiarazione, attribuiti dal dichiarante;
- dati del dichiarante: codice fiscale, partita IVA, cognome/denominazione/ragione sociale;
- dati del rappresentante firmatario, se diverso dal dichiarante, con codice fiscale, codice carica e dati anagrafici;
- recapiti telefonici e indirizzo e-mail, facoltativi;
- indicazione della dichiarazione integrativa, con protocollo della dichiarazione da integrare.
Contenuto della dichiarazione d’intento
Il dichiarante indica di voler avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA, con riferimento all’anno e alla tipologia di operazioni. Le casistiche previste sono:
- una sola operazione, con indicazione del relativo importo;
- operazioni fino a concorrenza di un importo complessivo;
- operazioni comprese in un determinato periodo, che non può eccedere l’anno solare.
Per le importazioni, la dichiarazione deve essere presentata in dogana per ogni singola operazione, con specificazione del relativo importo.
Destinatario della dichiarazione
Nella sezione dedicata al destinatario:
- il campo “Dogana” va barrato in caso di importazioni;
- negli altri casi vanno indicati i dati del cedente o fornitore destinatario della dichiarazione.
Quadro A – plafond e operazioni rilevanti
Il quadro A disciplina il plafond disponibile e la tipologia di operazioni che vi concorrono.
Nel rigo A1 il dichiarante indica se il plafond è:
- fisso;
- mobile.
Nel rigo A2, se alla data di trasmissione la dichiarazione annuale IVA è già stata presentata, si barra la casella 1 e non occorre indicare le operazioni che formano il plafond. Se la dichiarazione annuale IVA non è stata presentata, va barrata almeno una delle caselle da 2 a 5 per indicare le operazioni che concorrono al plafond:
- esportazioni di beni;
- cessioni intracomunitarie di beni;
- cessioni verso San Marino;
- operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione.
In caso di operazioni straordinarie che abbiano concorso, anche parzialmente, alla formazione del plafond disponibile, va barrata la casella 6.
È inoltre previsto l’impegno alla presentazione telematica, con indicazione del codice fiscale dell’intermediario, della data dell’impegno e della firma dell’intermediario.
Specifiche tecniche per la trasmissione
L’allegato A contiene le specifiche tecniche per la trasmissione telematica. La fornitura è composta da record a lunghezza fissa di 1.900 caratteri, con struttura ordinata e controllo formale tramite software dell’Agenzia.
Sono previsti tre tipi di record:
- record “A”, di testa, con i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell’invio;
- record “B”, contenente i dati del frontespizio e del modello;
- record “Z”, di coda, con i dati riepilogativi.
La sequenza deve essere:
- un solo record “A” all’inizio;
- un record “B” per ciascun modello;
- un solo record “Z” alla fine.
Regole di controllo e validazione dei dati
Le specifiche impongono regole formali stringenti sui dati trasmessi. In particolare:
- i codici fiscali e le partite IVA devono essere formalmente corretti;
- il codice fiscale del contribuente deve essere registrato in Anagrafe tributaria e coerente con la partita IVA, che deve risultare attiva;
- analoghi requisiti valgono per il destinatario della dichiarazione e, se presente, per il rappresentante;
- l’uso di un precedente codice fiscale in caso di omocodia già risolta comporta lo scarto;
- gli importi sono espressi in euro;
- tutti i caratteri alfabetici devono essere in maiuscolo.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Il modello contiene una specifica informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003. I dati sono trattati dall’Agenzia delle Entrate per finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e possono essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo il Codice privacy.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per trasmettere la dichiarazione; l’indicazione di dati non veritieri può comportare sanzioni penali. Numero di telefono ed e-mail sono facoltativi.
L’Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di titolari del trattamento per le rispettive attività; l’Agenzia si avvale di Sogei S.p.a. come responsabile esterno. L’interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione e opposizione nei limiti di legge.
Riferimenti finali e pubblicazione
Il provvedimento richiama, tra le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia, nonché il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000. Indica inoltre, quale normativa di riferimento, il DPR n. 633/1972, il DL n. 746/1983, il D.lgs. n. 471/1997 e il D.lgs. n. 175/2014.
La pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate sostituisce quella in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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