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Sentenza

Sentenza n. 5313/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 01961/2026, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202600954

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la revoca della concessione temporanea per occupazione di suolo pubblico emergenziale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante contestava la sentenza del TAR che aveva ritenuto legittima la revoca della concessione temporanea per occupazione di suolo pubblico rilasciata nel luglio 2021. Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, sostenendo che mancassero sopravvenuti motivi di interesse pubblico, poiché la situazione dei luoghi era rimasta invariata dal rilascio del titolo. L’appellante sosteneva inoltre che il tardivo accertamento dell’errore amministrativo non potesse giustificare la revoca e che, ove si fosse trattato di annullamento d’ufficio, sarebbero comunque mancati i relativi presupposti, anche in ragione del decorso di oltre cinque anni. Deduceva altresì che il regime emergenziale non escludesse l’obbligo di rispettare le prescrizioni del Codice della strada e della sicurezza stradale. Con il secondo motivo lamentava difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei presupposti, arbitrarietà, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e ingiustizia manifesta. In particolare, sosteneva che la revoca non richiamasse alcuna disposizione normativa o regolamentare recante uno specifico divieto di collocare la pedana in prossimità di un attraversamento pedonale; inoltre, poiché la pedana occupava stalli di parcheggio, l’area sarebbe stata comunque occupata da autoveicoli in sua assenza, senza che dal 2021 si fossero verificati concreti incidenti o pregiudizi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha rilevato che la concessione originaria era stata rilasciata nell’ambito del regime emergenziale e semplificato, senza acquisizione di pareri preventivi, ma che sia la disciplina applicabile sia lo stesso titolo concessorio imponevano comunque il rispetto delle prescrizioni del Codice della strada e delle disposizioni in materia di sicurezza della circolazione. Tali esigenze conformano in modo immanente il rapporto concessorio e consentono all’amministrazione di intervenire successivamente qualora accerti condizioni di pericolosità, anche se già presenti al momento del rilascio e non rilevate per effetto della procedura semplificata. Nel caso concreto, i sopralluoghi della Polizia municipale avevano accertato che l’attraversamento pedonale distava appena 50 centimetri dalla pedana, evidenziando condizioni di estrema criticità e pericolo per i pedoni. Il giudice ha quindi escluso che fosse necessaria una sopravvenienza fattuale o normativa, poiché la revoca era fondata sull’accertamento di una situazione incompatibile con le esigenze di sicurezza proprie del rapporto concessorio. È stata respinta anche la censura motivazionale: il provvedimento richiamava puntualmente gli accertamenti della Polizia municipale e individuava nella distanza estremamente ridotta dall’attraversamento la ragione concreta della pericolosità, senza necessità di indicare una specifica disposizione recante un divieto espresso. Si trattava di una valutazione tecnico-discrezionale non manifestamente illogica o irragionevole, coerente anche con il parametro della necessaria visibilità e fruibilità degli attraversamenti pedonali. La circostanza che l’area fosse destinata a stalli di parcheggio e che non si fossero verificati incidenti non era idonea a confutare il giudizio di pericolosità. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    sopravvenuti motivi di interesse pubblico

    La revoca del titolo concessorio è stata ritenuta possibile per ragioni di sicurezza inerenti al rapporto concessorio, anche quando le condizioni di pericolosità erano già presenti al momento del rilascio ma non erano state rilevate nell’ambito del regime emergenziale semplificato.

  • punto n. 7 DAC n. 81/2020

    il rilascio della concessione avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché di quelle derivanti da fonti normative nazionali e/o relative alla sicurezza della circolazione stradale, salvo deroghe introdotte dal D.L. 34/2020 e nel rispetto della distanza di 5 (cinque) metri dai monumenti

    La disposizione esprime una prescrizione sostanziale che conforma il titolo e il rapporto concessorio, imponendo il rispetto della sicurezza della circolazione stradale anche nel regime emergenziale.

  • art. 38, comma 1, lett. c), DAC n. 21/2021

    Richiamata quale disciplina generale del regime semplificato di rilascio della concessione emergenziale, giustificato dalla natura temporanea del titolo e dalla situazione pandemica.

  • art. 10, comma 2, lett. c), DAC n. 118/2025

    visibilità e fruibilità degli attraversamenti pedonali

    Individua un parametro rilevante per la valutazione della compatibilità dell’occupazione con la sicurezza degli attraversamenti pedonali.

Massime di principio

  • In un rapporto concessorio avente a oggetto l’occupazione di suolo pubblico, le esigenze di sicurezza della circolazione stradale conformano necessariamente il titolo e il rapporto, anche quando la concessione sia stata rilasciata nell’ambito di una procedura emergenziale e semplificata.
  • L’amministrazione può revocare una concessione di occupazione di suolo pubblico per ragioni di sicurezza accertate successivamente, anche se la situazione di pericolosità era già esistente al momento del rilascio e non è intervenuta alcuna modifica dei luoghi, quando il titolo e la disciplina applicabile impongano il rispetto della sicurezza stradale.
  • La revoca di una concessione per la pericolosità derivante dalla collocazione di una struttura in prossimità di un attraversamento pedonale non richiede necessariamente il richiamo di una disposizione recante uno specifico divieto metrico, se il provvedimento espone con precisione l’accertamento concreto della pericolosità e il nesso con le esigenze di sicurezza.
  • La valutazione amministrativa sulla pericolosità di un’occupazione di suolo pubblico, fondata su sopralluoghi degli organi competenti e sulla distanza estremamente ridotta da un attraversamento pedonale, è sindacabile dal giudice solo entro i limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o erroneità, non essendo sufficiente il mero richiamo alla destinazione dell’area a stalli di parcheggio o all’assenza di incidenti pregressi.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoAutotutela
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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