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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14534/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava il rigetto, da parte del magistrato di sorveglianza di Vercelli (ordinanza del 29/10/2024), dell'istanza di liberazione anticipata. Il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva dichiarato inammissibile il reclamo perché ritenuto proposto oltre il termine di legge (ritenuto depositato l'11/11/2024), mentre la difesa aveva prodotto ricevute che dimostravano il deposito del reclamo il 08/11/2024 mediante PEC al relativo indirizzo di deposito, dunque entro il termine di dieci giorni dalla notificazione del 30/10/2024.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo provato che il reclamo era stato effettivamente trasmesso il 08/11/2024 tramite PEC e quindi tempestivo rispetto al termine di giorni 10 previsto dall'art. 69-bis l. n. 354/1975. L'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino, che aveva dichiarato inammissibile il reclamo sulla base di un presupposto erroneo, è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per il prosieguo del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 69-bis, legge n. 354 del 26 luglio 1975

    La norma riconosce la possibilità per il condannato di chiedere la liberazione anticipata e prevede che l'ordinanza che concede o nega il beneficio possa essere impugnata mediante reclamo entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione. Il giudice ha ritenuto che il termine decorre dalla notificazione e che il deposito tramite PEC effettuato entro dieci giorni è tempestivo.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che indica i soggetti cui deve essere notificato il provvedimento; nel caso ha valore accessorio rispetto alla decorrenza del termine per proporre reclamo.

Massime di principio

  • Il termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso l'ordinanza che concede o nega la liberazione anticipata decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza stessa.
  • La trasmissione del reclamo mediante PEC, se provata con la ricevuta/PEC, è idonea a dimostrare l'effettivo deposito e quindi la tempestività rispetto al termine legale.
  • L'accertamento della tempestività del reclamo si fonda sui documenti probatori prodotti (es. ricevute di consegna PEC); un errore di fatto del giudice che dichiara inammissibile il reclamo per presunta tardività può essere annullato in sede di legittimità.
  • In presenza di contestazioni sulla data di deposito, è fondamentale conservare e produrre le ricevute elettroniche (intestazione, data/ora di invio e ricevuta di avvenuta consegna) per provare la tempestività.
  • L'annullamento dell'ordinanza per errore di fatto comporta, di regola, il rinvio al giudice di merito per la prosecuzione del giudizio sulla base della corretta valutazione della tempestività e della meritevolezza del reclamo.

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