Cassazione Penale, Sentenza n. 14534/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto, da parte del magistrato di sorveglianza di Vercelli (ordinanza del 29/10/2024), dell'istanza di liberazione anticipata. Il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva dichiarato inammissibile il reclamo perché ritenuto proposto oltre il termine di legge (ritenuto depositato l'11/11/2024), mentre la difesa aveva prodotto ricevute che dimostravano il deposito del reclamo il 08/11/2024 mediante PEC al relativo indirizzo di deposito, dunque entro il termine di dieci giorni dalla notificazione del 30/10/2024.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo provato che il reclamo era stato effettivamente trasmesso il 08/11/2024 tramite PEC e quindi tempestivo rispetto al termine di giorni 10 previsto dall'art. 69-bis l. n. 354/1975. L'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino, che aveva dichiarato inammissibile il reclamo sulla base di un presupposto erroneo, è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
art. 69-bis, legge n. 354 del 26 luglio 1975
La norma riconosce la possibilità per il condannato di chiedere la liberazione anticipata e prevede che l'ordinanza che concede o nega il beneficio possa essere impugnata mediante reclamo entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione. Il giudice ha ritenuto che il termine decorre dalla notificazione e che il deposito tramite PEC effettuato entro dieci giorni è tempestivo.
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamato come norma che indica i soggetti cui deve essere notificato il provvedimento; nel caso ha valore accessorio rispetto alla decorrenza del termine per proporre reclamo.
Massime di principio
- Il termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso l'ordinanza che concede o nega la liberazione anticipata decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza stessa.
- La trasmissione del reclamo mediante PEC, se provata con la ricevuta/PEC, è idonea a dimostrare l'effettivo deposito e quindi la tempestività rispetto al termine legale.
- L'accertamento della tempestività del reclamo si fonda sui documenti probatori prodotti (es. ricevute di consegna PEC); un errore di fatto del giudice che dichiara inammissibile il reclamo per presunta tardività può essere annullato in sede di legittimità.
- In presenza di contestazioni sulla data di deposito, è fondamentale conservare e produrre le ricevute elettroniche (intestazione, data/ora di invio e ricevuta di avvenuta consegna) per provare la tempestività.
- L'annullamento dell'ordinanza per errore di fatto comporta, di regola, il rinvio al giudice di merito per la prosecuzione del giudizio sulla base della corretta valutazione della tempestività e della meritevolezza del reclamo.
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