Cassazione Penale, Sentenza n. 18430/2025 del 15/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa a misura cautelare dal 12/11/2015 al 03/12/2015 nell'ambito di indagini per reati connessi al traffico di stupefacenti. La Corte d'appello di Catanzaro aveva rigettato la domanda ritenendo sussistere una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, fondandosi in particolare sul contenuto di una conversazione intercettata e su argomentazioni tratte da una sentenza del G.u.p. del 03/11/2016 emessa in altro fascicolo processuale. Il ricorrente ha impugnato per violazione dell'art. 314 c.p.p., per vizio di motivazione e per l'utilizzazione, ai fini del rigetto, di atti non posti a confronto nel contraddittorio (documento acquisito da fascicolo separato senza formale acquisizione in udienza).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto la censura processuale di utilizzazione di un documento acquisito senza contraddittorio (motivo assorbente), ritenendo che, benché il giudice della riparazione possa acquisire d'ufficio atti necessari, tale acquisizione deve svolgersi in udienza nel contraddittorio tra le parti. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo esame; la regolazione delle spese è rimessa alla Corte di appello. Non si è deciso nel merito sulla sussistenza o meno della colpa grave.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma di riferimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione; richiamata dalla difesa e valutata dalla Corte rispetto ai criteri di riconoscimento dell'indennizzo e delle cause ostative (colpa grave). La Corte precisa che il procedimento di riparazione consente al giudice di acquisire atti d'ufficio, ma nel rispetto del contraddittorio.
art. 425 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto alla pronuncia del G.u.p. (sentenza liberatoria) utilizzata dal giudice della riparazione; la sentenza del G.u.p. è stata usata quale elemento interpretativo, ma la Corte di Cassazione ha censurato la sua acquisizione senza contraddittorio.
d.P.R. 309/90 (art. 74 e art. 73, comma 5)
art. 74 e art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Norme penalistiche relative all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e alla possibile riqualificazione della fattispecie. Citazioni servivano a contestualizzare le imputazioni originarie; non hanno però costituito, in questa pronuncia, la ratio decisoria principale, che è processuale.
Massime di principio
- Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione il giudice ha il potere-dovere di acquisire d'ufficio atti ritenuti necessari per verificare l'esistenza di cause ostative all'indennizzo, ma tale acquisizione deve avvenire in udienza e nel contraddittorio affinché sia rispettato il diritto di difesa.
- L'utilizzo, ai fini del rigetto della domanda, di documenti non conosciuti o non conoscibili dalle parti e acquisiti fuori dal contraddittorio determina violazione del diritto di difesa e comporta l'annullamento del provvedimento.
- La mera disponibilità di poteri istruttori per il giudice della riparazione non autorizza ad aggirare il contraddittorio: l'attività probatoria d'ufficio è consentita ma subordinata alla possibilità per le parti di interloquire sugli atti acquisiti.
- Quando il rigetto della domanda di riparazione si fonda su una diversa interpretazione di elementi già in possesso del giudice della cautela (es. intercettazioni), occorre valutare se la diversa valutazione giustifichi l'esistenza di colpa grave; tuttavia, se la decisione del giudice della riparazione si basa su atti non portati a conoscenza del ricorrente, la valutazione è viziata processualmente.
- La qualificazione di conversazioni come 'droga parlata' non è di per sé sufficiente a escludere il diritto all'indennizzo: è necessaria una valutazione contestuale e garantita dal contraddittorio sulla rilevanza probatoria di tali captazioni.
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