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Risoluzione

Risoluzione n. 73 del 13/07/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, ai fini dell’autorizzazione al rilascio del visto di conformità, rilevano le condanne per reati finanziari in senso ampio, includendo anche reati fallimentari e tributarî. Nel caso esaminato, le condanne per bancarotta fraudolenta e per falso ideologico sono considerate ostative, mentre la riabilitazione penale può essere utile a rimuovere l’ostacolo.

Cause ostative al rilascio del visto di conformità per condanne penali del professionista

Cause ostative al rilascio del visto di conformità

La risoluzione esamina se alcune condanne penali riportate da un commercialista impediscano l’autorizzazione al rilascio del visto di conformità previsto dall’articolo 35, comma 3, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il documento interpreta l’articolo 21 del DM 31 maggio 1999, n. 164, con particolare attenzione ai requisiti di onorabilità richiesti al professionista.

Quesito posto dal professionista

Il dott. Tizio, commercialista, intende presentare alla Direzione regionale competente la comunicazione prevista dall’articolo 21 del DM n. 164 del 1999 per essere inserito nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità. Egli dichiara di aver riportato condanne per:

  • bancarotta fraudolenta in concorso;
  • falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico;
  • violazione delle disposizioni sul controllo delle armi e detenzione abusiva di armi.

Chiede se tali condanne ostino al rilascio dell’autorizzazione. Riferisce inoltre di aver presentato istanza di riabilitazione e, per il reato relativo alle armi, di aver ottenuto un provvedimento di estinzione. Precisa infine che non risultano provvedimenti disciplinari a suo carico da parte del Collegio dei ragionieri presso cui era iscritto.

Quadro normativo richiamato

Ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del D.Lgs. n. 241 del 1997, il visto di conformità può essere rilasciato dai soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, tra cui:

  • gli iscritti negli Albi dei dottori commercialisti;
  • i ragionieri e periti commerciali;
  • i consulenti del lavoro.

Per ottenere l’iscrizione nell’elenco centralizzato dei professionisti legittimati, occorre presentare apposita comunicazione alla Direzione regionale competente per domicilio fiscale.

Documentazione richiesta dall’articolo 21 del DM n. 164 del 1999

Alla comunicazione devono essere allegati:

  • una dichiarazione di insussistenza di provvedimenti di sospensione da parte dell’ordine professionale di appartenenza;
  • una dichiarazione di non aver riportato condanne penali per reati di natura finanziaria, secondo l’articolo 8, comma 1, del DM;
  • l’attestazione del possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, rilasciata dall’Agenzia delle entrate;
  • la fotocopia di un documento d’identità;
  • copia conforme e integrale della polizza assicurativa prevista dall’articolo 22 del DM.

A seguito della verifica dei requisiti, il professionista viene iscritto nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati dal momento della presentazione della comunicazione.

Nozione di reati finanziari e cause ostative

La risoluzione precisa che la dichiarazione richiesta dall’articolo 21 rinvia ai requisiti dell’articolo 8, comma 1, del DM, che comprendono:

  • assenza di condanne, anche non definitive, o sentenze ex articolo 444 c.p.p. per reati finanziari;
  • assenza di procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
  • assenza di violazioni gravi e ripetute in materia di imposte sui redditi e IVA;
  • assenza di condizioni penalmente rilevanti ostative alla candidatura elettorale ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 55 del 1990, come sostituito dalla legge n. 16 del 1992.

Secondo l’Agenzia, l’espressione “reati finanziari” deve essere intesa in senso ampio e comprende anche i reati tributari, considerati species del genus dei reati finanziari.

Esempi di reati rilevanti indicati dalla risoluzione

La risoluzione indica, come esempi di reati finanziari ostativi al rilascio del visto, quelli previsti da:

  • D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico bancario;
  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in materia di reati tributari;
  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in materia di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa.

Viene inoltre richiamata la clausola generale di cui all’articolo 8, lettera c), del DM, relativa al divieto di aver commesso violazioni gravi e ripetute in materia di imposte sui redditi e IVA.

Valutazione delle condanne dell’istante

L’Agenzia ritiene che le condanne per bancarotta fraudolenta in concorso e per falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico abbiano rilevanza fiscale-tributaria e siano quindi ostative.

In particolare:

  • la bancarotta fraudolenta è qualificata come reato commesso nell’ambito della procedura fallimentare, con effetti lesivi anche per i creditori e per l’Erario;
  • il falso ideologico è ricondotto ai reati contro la fede pubblica, ma viene ritenuto comunque significativo ai fini dei requisiti di affidabilità richiesti per il rilascio del visto, in considerazione della funzione di controllo preventivo svolta dal professionista.

La risoluzione sottolinea che il professionista autorizzato deve possedere requisiti di onorabilità e moralità elevati, tali da offrire garanzie sia all’Erario sia al contribuente. Viene richiamato, a titolo esemplificativo, il rischio di conseguenze negative derivanti da un visto rilasciato con leggerezza, anche in relazione alla compensazione di crediti IVA superiori a 15.000 euro.

Rilevanza della riabilitazione

La risoluzione osserva che, ai fini dell’autorizzazione, può essere utile la pronuncia di riabilitazione del richiedente, che però nel caso esaminato non era ancora intervenuta.

La riabilitazione, disciplinata dall’articolo 178 del codice penale, reintegra il condannato nella posizione giuridica precedente alla condanna, consentendogli di riacquistare la capacità giuridica perduta e di riprendere la normale attività sociale.

Conclusioni operative

In sintesi, la risoluzione afferma che:

  • le condanne per bancarotta fraudolenta e falso ideologico possono costituire causa ostativa al rilascio del visto di conformità;
  • l’accertamento concreto dei requisiti spetta comunque alla Direzione regionale competente in relazione al domicilio fiscale del professionista;
  • la riabilitazione può rilevare positivamente ai fini dell’autorizzazione, se intervenuta.

Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché le istruzioni contenute nella risoluzione siano osservate dalle strutture dipendenti.

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